DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto legislativo disciplina le sanzioni amministrative per omissioni e infedeltà nelle dichiarazioni dei redditi, IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta, nonché per violazioni relative a documentazione, registrazione, fatturazione, reverse charge ed esportazioni. Prevede sanzioni percentuali, minimi edittali, aggravamenti, riduzioni e regolarizzazioni. Le modifiche del D.Lgs. n. 87/2024 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Sanzioni amministrative tributarie per violazioni dichiarative e IVA
Sanzioni tributarie per dichiarazioni e adempimenti IVA
Il decreto legislativo disciplina il sistema delle sanzioni amministrative applicabili alle principali violazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, ritenute e operazioni con l’estero. Il testo fornito comprende gli articoli 1-7 e l’inizio dell’articolo 8, con numerose modifiche succedutesi nel tempo.
Dichiarazioni dei redditi e IRAP
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP comporta una sanzione pari al 120% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro e può essere raddoppiata per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro i termini di accertamento e prima della conoscenza formale di controlli o attività accertative, è assoggettata alla sanzione da ravvedimento aumentata al triplo.
La dichiarazione infedele, con indicazione di redditi o valori imponibili inferiori, imposte inferiori o crediti superiori a quelli spettanti, è punita con il 70% della maggiore imposta o del credito utilizzato in eccedenza, con minimo di 150 euro. La stessa disciplina opera per indebite detrazioni e deduzioni.
La sanzione può essere aumentata da metà al doppio in presenza di:
- documentazione falsa o operazioni inesistenti;
- artifici o raggiri;
- condotte simulatorie o fraudolente.
Fuori dai casi fraudolenti, la sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minor credito sono inferiori sia al 3% dell’imposta o del credito dichiarato sia a 30.000 euro. La riduzione opera anche per errori di imputazione temporale di componenti positivi o negativi, quando il componente positivo abbia già concorso alla formazione del reddito nell’annualità accertata o precedente. In assenza di danno erariale, la sanzione è pari a 250 euro.
Per le locazioni abitative soggette al regime previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, le sanzioni per omessa o infedele indicazione del canone sono raddoppiate.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
L’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta comporta una sanzione pari al 120% delle ritenute non versate, con minimo di 250 euro. Se le ritenute sono state integralmente versate, pur non essendo state dichiarate, la sanzione varia da 250 a 2.000 euro.
La presentazione tardiva oltre 90 giorni, entro i termini di accertamento e prima della conoscenza di controlli, comporta l’applicazione della sanzione da ravvedimento aumentata al triplo.
L’indicazione di compensi, interessi o altre somme inferiori a quelli accertati è sanzionata con il 70% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con minimo di 250 euro. La sanzione:
- è aumentata da metà al doppio in caso di documentazione falsa, artifici, raggiri o condotte fraudolente;
- è ridotta di un terzo quando la differenza è inferiore al 3% delle ritenute dichiarate e comunque a 30.000 euro.
Si applica inoltre una sanzione di 50 euro per ciascun percettore non indicato nella dichiarazione presentata o omessa.
Variazioni dei redditi fondiari
L’omessa denuncia, entro il termine previsto, delle variazioni in aumento del reddito dominicale o agrario dei terreni è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Dichiarazioni IVA
L’omessa dichiarazione annuale IVA è punita con il 120% dell’imposta dovuta, con minimo di 250 euro. Nel calcolo dell’imposta dovuta si considerano i versamenti effettuati, il credito dell’anno precedente non chiesto a rimborso e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite.
Per determinati regimi IVA speciali, la sanzione è parametrata all’imposta dovuta nel territorio dello Stato. Per le dichiarazioni presentate entro tre anni dalla scadenza sono previste sanzioni ridotte del 45%, con minimo di 200 euro; se presentate entro il termine della dichiarazione relativa al periodo successivo, la sanzione è del 25%, con minimo di 100 euro.
La dichiarazione omessa presentata con ritardo superiore a 90 giorni, entro i termini di accertamento e prima della conoscenza di controlli, è soggetta alla sanzione da ravvedimento aumentata al triplo. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione minima di 250 euro.
Per soggetti che effettuano esclusivamente operazioni senza imposta, l’omessa dichiarazione è punita da 250 a 2.000 euro; in caso di presentazione tardiva nelle condizioni indicate, la sanzione varia da 150 a 1.000 euro.
La dichiarazione IVA infedele, con imposta inferiore o eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, comporta una sanzione del 70% della maggiore imposta o della differenza di credito, con minimo di 150 euro. La sanzione è raddoppiata nei casi di frode e ridotta di un terzo quando lo scostamento è inferiore al 3% e comunque a 30.000 euro.
La richiesta di rimborso di un’eccedenza detraibile in assenza dei presupposti di legge comporta una sanzione pari al 25% del credito rimborsato.
L’omessa o irregolare dichiarazione di inizio o variazione attività IVA, quando impedisce l’identificazione del contribuente o dei luoghi dell’attività o di conservazione della documentazione, è punita da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio.
Documentazione, registrazione e memorizzazione delle operazioni IVA
Le violazioni degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni imponibili sono sanzionate con il 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato. Se la violazione non incide sulla liquidazione del tributo, si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Per operazioni non imponibili, esenti, non soggette o soggette a inversione contabile, la sanzione ordinaria è pari al 5% dei corrispettivi non documentati o registrati; se la violazione non incide neppure sulla determinazione del reddito, si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro.
La mancata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi, oppure la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, comporta una sanzione pari al 70% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. La mancata richiesta tempestiva di manutenzione o l’omessa verificazione degli strumenti tecnologici è punita da 250 a 2.000 euro.
La mancata emissione o l’emissione irregolare di ricevute, scontrini o documenti di trasporto comporta una sanzione pari al 150% dell’imposta relativa all’importo non documentato. Per le violazioni principali la sanzione non può essere inferiore a 300 euro. Per una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta anche se sono violati più obblighi documentali o di registrazione.
Detrazione IVA e fatturazione irregolare
L’indebita detrazione dell’IVA è sanzionata con il 70% dell’importo detratto. Se l’imposta è stata applicata con aliquota superiore o su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, il cessionario o committente è punito da 250 a 10.000 euro, conservando il diritto alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta, salvo frode o abuso del diritto.
Il cessionario o committente che acquista beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare è soggetto al 70% dell’imposta, con minimo di 250 euro, se non comunica l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine di emissione o dalla ricezione della fattura irregolare. Non è imposto il controllo delle valutazioni giuridiche dell’emittente relative a regimi di non imponibilità, esenzione o esclusione fondati su requisiti soggettivi non verificabili direttamente.
Inversione contabile
L’omissione degli adempimenti relativi al reverse charge è punita da 500 a 10.000 euro. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione è pari al 5% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro.
Se il cedente applica erroneamente l’IVA in luogo del reverse charge, il cessionario o committente conserva il diritto alla detrazione ed è punito da 250 a 10.000 euro; la stessa sanzione è solidalmente dovuta dal cedente o prestatore. In presenza di intento fraudolento conosciuto dal cessionario o committente, si applica la sanzione ordinaria sull’imposta.
La disciplina opera anche in senso inverso quando il reverse charge è applicato in assenza dei presupposti. Per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, oppure inesistenti, sono previste specifiche sanzioni percentuali; nei casi di operazioni inesistenti con intento evasivo o fraudolento consapevole si applica la sanzione sull’indebita detrazione.
Esportazioni e operazioni senza addebito d’imposta
Le cessioni all’esportazione senza addebito d’imposta sono sanzionate con il 50% del tributo se il trasporto fuori dall’Unione europea non avviene nei termini. La sanzione non si applica se, entro i 30 giorni successivi, l’operazione viene regolarizzata e l’imposta versata.
La stessa sanzione si applica alle cessioni intracomunitarie quando il bene non risulta pervenuto nello Stato membro entro 90 giorni dalla consegna. Per le vendite a viaggiatori extra-UE, la sanzione opera se l’operazione non viene regolarizzata nel termine previsto dalla normativa IVA.
Le operazioni senza addebito d’imposta effettuate in mancanza della dichiarazione d’intento sono punite con il 70% dell’imposta, fermo l’obbligo di pagamento del tributo. Se la dichiarazione d’intento è stata rilasciata senza i presupposti di legge, il tributo non versato è dovuto esclusivamente dai soggetti che l’hanno rilasciata.
Sono previste analoghe sanzioni per dichiarazioni relative a operazioni assimilate alle esportazioni e per la dichiarazione non veritiera della condizione di effettiva navigazione in alto mare. Il cedente o prestatore deve verificare telematicamente la presentazione della dichiarazione d’intento prima di effettuare le operazioni senza addebito d’imposta.
L’utilizzo indebito della facoltà di acquistare o importare senza imposta è punito con il 70% del tributo. Se il superamento del plafond dipende dalla mancata esportazione del cessionario o commissionario, la sanzione è ridotta della metà e non si applica se l’imposta è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine di esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
L’indicazione nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali comporta una sanzione pari al 70% dell’imposta teoricamente dovuta sulle differenze. La sanzione non si applica alle differenze quantitative non superiori al 5%.
Documentazione delle dichiarazioni e decorrenza delle modifiche
Il testo fornito avvia inoltre la disciplina delle violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, quando le dichiarazioni non sono conformi al modello approvato o omettono dati rilevanti per l’identificazione del contribuente.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 471/1997 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il testo contiene anche disposizioni con decorrenza anteriore, tra cui quelle applicabili dal 1° gennaio 2016 o 2017, dal 1° gennaio 2021 e dal 1° luglio 2021, secondo i singoli interventi normativi richiamati.
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