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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32242/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 a seguito della mancata esibizione, in sede amministrativa, della documentazione richiesta con invito a comparire notificato alla società in fallimento. L'impugnazione dell'atto era stata proposta dal precedente amministratore e socio della società fallita, in rappresentanza della società e assumendo l'inerzia del curatore fallimentare. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo utilizzabile in giudizio la documentazione prodotta e non esibita in fase amministrativa, poiché il mancato adempimento era imputabile alla curatela, unica destinataria dell'invito. La CTR aveva confermato, ritenendo condivisibile la motivazione di primo grado e la legittimazione ad agire del ricorrente, e rigettando l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con tre motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente sul merito delle riprese, la nullità per grave illogicità e contraddittorietà, e la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla valutazione della prova; la Corte ha esaminato solo il primo motivo, ritenendolo fondato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente nella parte relativa al merito della pretesa fiscale, perché non rendeva percepibili le ragioni logiche poste a base dell'annullamento dell'avviso di accertamento. Di conseguenza ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e, in generale, per error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama l'orientamento secondo cui, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    è richiamato per affermare che l'interpretazione delle norme processuali deve seguire i canoni ermeneutici ordinari.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato nel giudizio di merito in relazione all'utilizzabilità della documentazione non esibita in sede amministrativa.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel giudizio di merito in relazione all'utilizzabilità della documentazione non esibita in sede amministrativa.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    richiamato nel giudizio di merito quale base dell'accertamento induttivo contestato.

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 600/1973

    menzionato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente violata.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    menzionato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente violata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro della denuncia di nullità della decisione per motivazione gravemente illogica o contraddittoria.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nel terzo motivo come norme sulla valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma sull'onere della prova.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione solo formalmente esistente ma priva di reale capacità giustificativa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli casi di anomalia motivazionale che si traducono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti dell'esistenza stessa della motivazione.
  • È necessario distinguere tra motivazione sull'ammissibilità o utilizzabilità di documenti in giudizio e motivazione sulla loro efficacia dimostrativa nel merito: la seconda richiede una specifica e intelligibile spiegazione delle ragioni dell'annullamento o conferma dell'atto impugnato.
  • In presenza di una censura articolata dell'appellante, il giudice di merito deve confrontarsi con i punti decisivi della critica; una risposta solo apodittica o assertiva non supera il "minimo costituzionale" della motivazione.
  • L'accoglimento del motivo che denuncia motivazione apparente comporta la cassazione della sentenza e rende assorbite le ulteriori censure che investono il merito o altre nullità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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