Cassazione Civile, Ordinanza n. 32238/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente e per mancata autonoma valutazione dei motivi di appello; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione una detrazione IVA per euro 24.469 ritenuta indebita perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti, emerse nell’ambito di verifiche svolte nei confronti di un diverso soggetto economico. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’IVA esposta in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti fosse indetraibile salvo prova della buona fede del cessionario, e che nel caso concreto tale buona fede fosse stata provata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e per adesione acritica alla decisione di primo grado, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure di appello né spiegato il proprio percorso argomentativo; con il secondo denunciava violazione delle norme IVA, delle norme sulle presunzioni e dell’onere della prova, sostenendo che, una volta contestata dall’Amministrazione la fittizietà delle operazioni sulla base di elementi anche indiziari, spettava al contribuente dimostrare la legittimità delle detrazioni e la propria estraneità alla frode.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione della decisione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sua violazione, insieme alle norme processuali correlate, comporta nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di motivazione della sentenza del giudice tributario
art. 132 c.p.c.
norma richiamata quale parametro della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
la sentenza deve esporre in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge
artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972
invocati in relazione alla disciplina della detrazione IVA e del recupero dell’imposta
artt. 39, primo comma, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati a sostegno dell’accertamento basato su elementi istruttori e indiziari
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di prova presuntiva
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza del giudice di appello è nulla quando si limita a un’adesione meramente formale alla decisione di primo grado, senza dare conto delle censure mosse dall’appellante e senza spiegare le ragioni del loro superamento.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado dimostra di avere effettivamente esaminato i motivi di gravame e di avere fatto proprio, con consapevole valutazione, il percorso argomentativo della sentenza richiamata; una mera conferma acritica non consente di individuare il thema decidendum né il fondamento della decisione.
- In materia di detrazione IVA relativa a operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, la controversia sull’onere della prova resta centrale, ma la decisione deve comunque essere sorretta da una motivazione effettiva e controllabile sul punto.
- La mancanza di autonoma valutazione delle doglianze di appello integra vizio processuale rilevante ai fini della cassazione della sentenza tributaria.
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