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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32238/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente e per mancata autonoma valutazione dei motivi di appello; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2008, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione una detrazione IVA per euro 24.469 ritenuta indebita perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti, emerse nell’ambito di verifiche svolte nei confronti di un diverso soggetto economico. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la commissione regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’IVA esposta in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti fosse indetraibile salvo prova della buona fede del cessionario, e che nel caso concreto tale buona fede fosse stata provata. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente e per adesione acritica alla decisione di primo grado, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure di appello né spiegato il proprio percorso argomentativo; con il secondo denunciava violazione delle norme IVA, delle norme sulle presunzioni e dell’onere della prova, sostenendo che, una volta contestata dall’Amministrazione la fittizietà delle operazioni sulla base di elementi anche indiziari, spettava al contribuente dimostrare la legittimità delle detrazioni e la propria estraneità alla frode.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento del dovere di motivazione della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sua violazione, insieme alle norme processuali correlate, comporta nullità della sentenza tributaria priva di adeguata motivazione

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di motivazione della sentenza del giudice tributario

  • art. 132 c.p.c.

    norma richiamata quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la sentenza deve esporre in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare la nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione di legge

  • artt. 17, 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    invocati in relazione alla disciplina della detrazione IVA e del recupero dell’imposta

  • artt. 39, primo comma, lett. d), e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamati a sostegno dell’accertamento basato su elementi istruttori e indiziari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell’onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza del giudice di appello è nulla quando si limita a un’adesione meramente formale alla decisione di primo grado, senza dare conto delle censure mosse dall’appellante e senza spiegare le ragioni del loro superamento.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado dimostra di avere effettivamente esaminato i motivi di gravame e di avere fatto proprio, con consapevole valutazione, il percorso argomentativo della sentenza richiamata; una mera conferma acritica non consente di individuare il thema decidendum né il fondamento della decisione.
  • In materia di detrazione IVA relativa a operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, la controversia sull’onere della prova resta centrale, ma la decisione deve comunque essere sorretta da una motivazione effettiva e controllabile sul punto.
  • La mancanza di autonoma valutazione delle doglianze di appello integra vizio processuale rilevante ai fini della cassazione della sentenza tributaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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