Cassazione Civile, Ordinanza n. 03770/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione un maggior reddito per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una impresa di pulizie e dei suoi soci. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo, in sintesi, la carenza di motivazione degli avvisi e l'erronea ripartizione dell'onere probatorio, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato i fatti posti a base della pretesa e che i costi contabilizzati e fatturati fossero deducibili e inerenti. In cassazione sono stati proposti tre motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente o carente su motivazione degli avvisi e riparto dell'onere della prova; violazione di legge per omessa motivazione degli avvisi; violazione di legge per avere la CTR ritenuto non provata l'inerenza dei costi e per avere richiesto al contribuente la dimostrazione della correlazione dei costi all'attività d'impresa. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che per i contratti di appalto/subappalto non sia richiesta la forma scritta e che le fatture fossero sufficienti a provare i costi e l'IVA detraibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o comunque manifestamente infondati per difetto di specificità e per non apparente carenza di motivazione della sentenza di merito: ha giudicato sufficiente il richiamo, nella motivazione della CTR, ai dati emersi dal questionario notificato al contribuente, alla carente documentazione prodotta e alla genericità delle descrizioni delle operazioni fatturate. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che in tema di deducibilità dei costi grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con documentazione adeguata, l'effettività del costo, la sua ragione economica e la sua inerenza all'attività d'impresa; la sola fatturazione, specie se incompleta e non accompagnata da indicazioni puntuali sulle prestazioni, non basta. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia omessa o apparente motivazione.
Evocato dai ricorrenti tra i parametri del vizio motivazionale; la Corte ritiene il motivo infondato.
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione, ritenuta sufficiente.
art. 24 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno delle censure processuali, senza accoglimento.
art. 111 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno delle censure processuali, senza accoglimento.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi come parametro della pretesa illegittimità degli atti e della motivazione.
art. 53 Cost.
Richiamato nei motivi come parametro dell'imposizione, senza incidere sull'esito.
Richiamata per gli obblighi di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
art. 1 L. 27 luglio 2000, n. 212
Evocato nei motivi; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212
Evocato nei motivi; non incide sull'esito.
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
Evocato nei motivi; non incide sull'esito.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Evocato nei motivi; non incide sull'esito.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per la motivazione degli avvisi di accertamento; la Corte reputa gli avvisi sufficientemente motivati.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi quale norma sulla motivazione e l'accertamento IVA.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nei motivi quale norma sulla motivazione e l'accertamento IVA.
art. 22 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Evocato nei motivi di ricorso tra le norme violate.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Evocato nei motivi di ricorso tra le norme violate.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Evocato nei motivi di ricorso tra le norme violate.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Evocato nei motivi di ricorso con riguardo alla detraibilità IVA.
art. 16 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo.
art. 24 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo.
art. 8 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Richiamato nei motivi di ricorso, senza rilievo decisivo.
La Corte afferma che l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi grava sul contribuente.
Evocato nei motivi di ricorso in relazione alla prova presuntiva, senza accoglimento.
Evocato nei motivi di ricorso in relazione alla prova presuntiva, senza accoglimento.
È la norma centrale sulla deducibilità dei componenti negativi: la Corte ribadisce che il costo è deducibile solo se effettivo, obiettivamente determinabile e inerente, e che il contribuente deve fornirne prova documentale adeguata.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'idoneità delle fatture a documentare il costo, ma la Corte ritiene che la sola fattura non basti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento, oppure li indichi in modo tale da impedire il controllo logico-giuridico della decisione; la motivazione va letta nel suo complesso, non per singoli passaggi isolati.
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente di comprendere le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa, anche mediante il richiamo alle risultanze di questionari, richieste istruttorie e alla genericità o insufficienza della documentazione esibita dal contribuente.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, la mera registrazione contabile o la sola esibizione di fatture non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare l'effettività del costo, la sua ragione economica e la sua inerenza all'attività imprenditoriale con documentazione concreta e puntuale.
- L'inerenza non coincide con la mera astratta riconducibilità dell'operazione all'oggetto sociale, ma richiede che il costo sia inserito in una specifica attività imprenditoriale e sia funzionalmente collegato alla produzione del reddito, anche solo in via indiretta o prospettica.
- Quando la documentazione esibita è incompleta o generica, e non consente di ricondurre con certezza prestazioni e pagamenti all'attività d'impresa, il giudice può legittimamente ritenere non assolto l'onere probatorio del contribuente e confermare il recupero a tassazione.
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