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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03759/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La lite nasce dall'acquisto, in data 28.2.2001, di obbligazioni Cirio per l'importo di euro 38.640,77, somma non rimborsata. L'investitrice originaria, poi sostituita processualmente dai suoi eredi, aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'operazione o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, sostenendo che la banca non avesse adeguatamente profilato la cliente, non avesse correttamente illustrato natura, caratteristiche e rischiosità dei titoli e non avesse consegnato la documentazione informativa sui rischi generali degli investimenti. I ricorrenti censurano la sentenza d'appello per avere ritenuto che il rifiuto della cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e propensione al rischio esonerasse o attenuasse gli obblighi dell'intermediario, per avere valorizzato in modo improprio gli investimenti pregressi e coevi della cliente ai fini della profilatura e dell'adeguatezza dell'operazione, per avere escluso il nesso causale tra deficit informativo e danno in base a un ragionamento controfattuale fondato su dati troppo generici, e per omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, oltre che sulla domanda di nullità del contratto quadro per mancato adeguamento alla disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendolo in parte infondato e in parte inammissibile, perché il rifiuto dell'investitrice di fornire talune informazioni non eliminava l'obbligo dell'intermediario di valutare l'adeguatezza e perché la censura non si confrontava correttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo: ha ritenuto fondata la doglianza nella parte in cui la Corte d'appello aveva escluso la responsabilità della banca per il deficit informativo facendo leva sul presunto comportamento che l'investitrice avrebbe comunque tenuto anche se informata, ma ha giudicato inammissibile la censura relativa all'omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, poiché quel profilo era stato assorbito. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con i principi richiamati sugli obblighi informativi dell'intermediario e sul nesso causale.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    stabilisce gli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e informazione dell'intermediario finanziario; non è escluso dal rifiuto del cliente di fornire informazioni, né dagli investimenti pregressi del cliente.

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato come base normativa dell'obbligo informativo attivo dell'intermediario verso il cliente in relazione allo strumento finanziario.

  • art. 28 reg. Consob n. 11522/98

    disciplina la raccolta delle informazioni sul cliente e l'obbligo di informazione preventiva sui rischi e sulle caratteristiche dell'investimento; la profilatura non può essere surrogata da dati generici o da investimenti pregressi, salvo il rifiuto del cliente che consenta di usare le informazioni comunque disponibili.

  • art. 29 reg. Consob n. 11522/98

    impone, in caso di operazione inadeguata, la segnalazione al cliente e l'acquisizione di un ordine scritto con specifica avvertenza; richiamato dai ricorrenti come dovere non assolto.

  • art. 30 reg. Consob n. 11522/98

    evocato nella censura relativa alla mancata adeguazione del contratto quadro alla normativa sopravvenuta.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per dedurre la formazione del giudicato interno su un accertamento di inadempimento informativo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno dedotto dai ricorrenti.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia su motivi di appello e domande proposte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge proposte con i primi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    base formale delle censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il giudizio presuntivo sul nesso causale e sulla prognosi postuma in tema di causalità omissiva.

Massime di principio

  • L'obbligo informativo dell'intermediario finanziario ha una funzione autonoma rispetto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza: l'intermediario deve informare il cliente sulla natura, sui rischi e sulle caratteristiche specifiche del titolo, indipendentemente dalla verifica del profilo dell'investitore.
  • Il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propensione al rischio non esonera l'intermediario dal dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione; in tale evenienza la valutazione può essere compiuta solo sulla base delle informazioni comunque disponibili, non già mediante presunzioni automatiche di elevata propensione al rischio.
  • Gli investimenti pregressi ad alto rischio non bastano, da soli, a dimostrare che l'investitore sia un operatore speculativo o che avrebbe comunque compiuto l'operazione se correttamente informato; la prova contraria dell'intermediario deve riguardare fatti specifici idonei a spezzare il nesso causale, non la mera genericità del profilo di rischio desunto dal portafoglio.
  • In caso di inadempimento informativo, il nesso causale tra omissione e danno si presume, salvo prova contraria dell'intermediario; la prova contraria non può risolversi in un giudizio astratto sulla generica attitudine al rischio dell'investitore, ma deve essere ancorata al probabile comportamento che il cliente avrebbe tenuto se adeguatamente informato circa il rischio concreto dell'operazione.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rimettere in discussione, sotto forma di violazione di legge, la valutazione di merito sulla propensione al rischio o sull'adeguatezza dell'investimento, se la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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