Cassazione Civile, Ordinanza n. 03760/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia origina dagli acquisti, effettuati da un cliente tramite la banca nell’ambito di un contratto-quadro di servizi di investimento stipulato nel 1992 e aggiornato nel 2006, di undici certificates tra il 2006 e il 2007. Il cliente lamentava violazioni degli obblighi informativi e di adeguatezza: per tre operazioni anteriori all’aggiornamento del contratto quadro la banca non avrebbe consegnato il documento sui rischi generali dell’investimento; per tutti gli acquisti la banca avrebbe proposto prodotti troppo rischiosi rispetto al profilo dell’investitore; per due operazioni del 1.2.2007 la segnalazione scritta di inadeguatezza sarebbe stata insufficiente. Il Tribunale aveva riconosciuto solo in parte l’inadempimento e condannato la banca al risarcimento; la Corte d’appello, invece, ha riformato in senso più favorevole all’investitore, qualificando la responsabilità della banca come contrattuale da contatto sociale qualificato per le violazioni informative, escludendo la nullità sopravvenuta del contratto-quadro, ritenendo inadeguati tutti gli investimenti in certificates e dichiarando la risoluzione di tutti i contratti di investimento con condanna della banca alla restituzione di euro 239.224,00 oltre interessi, previa compensazione con il controcredito della banca sulle somme ricavate dalla cessione dei titoli. La banca ha proposto sette motivi: 1) prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. per asserita responsabilità precontrattuale; 2) giudicato interno e art. 324 c.p.c./2909 c.c. sulla natura dei certificates e sulla non ricorrenza di derivati/speculatività; 3) erronea applicazione degli artt. 21 TUF e 29 Reg. Consob per avere qualificato inadeguati i certificates in astratto senza considerare le loro caratteristiche concrete; 4) errata interpretazione dell’art. 29, comma 3, Reg. Consob, sostenendo che fosse sufficiente la mera segnalazione scritta dell’inadeguatezza; 5) erroneo rigetto della prova testimoniale sul contenuto delle informazioni asseritamente fornite; 6) violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per asserita decisione a sorpresa sul difetto di allegazione; 7) violazione dell’art. 1453 c.c. perché la risoluzione sarebbe stata pronunciata per violazioni precontrattuali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi e comunque era privo di autosufficienza; il secondo perché invocava un giudicato interno non pertinente e perché l’appello si estendeva ai punti connessi; il terzo e il quarto perché miravano a una rivalutazione del fatto e della rischiosità concreta dei certificates, attività riservata al giudice di merito; il quinto e il sesto perché investivano apprezzamenti di merito sulla prova e comunque la questione del contraddittorio non era decisiva; il settimo perché gli obblighi violati erano contrattuali, non precontrattuali, e la risoluzione del singolo ordine di investimento è rimedio compatibile con l’inadempimento informativo dell’intermediario nel servizio di investimento.
La decisione
Il ricorso della banca è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la banca responsabile per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nell’esecuzione dei singoli ordini di investimento, con conseguente risoluzione dei contratti di investimento e condanna restitutoria nei confronti dell’investitore. La Corte ha ribadito che, nel servizio di investimento, gli obblighi informativi relativi alla specifica operazione sono di natura contrattuale quando si collocano nella fase di esecuzione del contratto-quadro; la violazione di tali obblighi non va ricondotta alla responsabilità precontrattuale ma alla responsabilità contrattuale da inadempimento, con possibile rimedio della risoluzione. Le censure della banca sono state ritenute in larga parte dirette a contestare accertamenti in fatto e valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla banca per sostenere la prescrizione quinquennale della responsabilità precontrattuale; la Corte non lo applica perché esclude la natura precontrattuale della responsabilità per le operazioni di investimento contestate.
utilizzato dalla Corte territoriale per qualificare la responsabilità da contatto sociale qualificato come soggetta a prescrizione decennale.
invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, ma la Corte esclude che vi fosse preclusione sul punto dedotto.
richiamato insieme all’art. 324 c.p.c. per dedurre il giudicato, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi.
richiamato per gli obblighi dell’intermediario; la Corte lo considera insieme alla normativa Consob come fonte di doveri informativi e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento.
richiamato dalla Corte di merito come norma che rafforza l’onere probatorio gravante sull’intermediario in tema di assolvimento degli obblighi informativi.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
considerato dalla Corte nel distinguere l’obbligo di informazione sulle operazioni in strumenti derivati e nel precisare che la norma richiede informazioni adeguate prima dell’effettuazione dell’operazione.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
norma centrale sulla segnalazione e gestione delle operazioni non adeguate; la Corte ne afferma l’applicazione agli investimenti contestati e ritiene insufficiente la sola annotazione scritta se non accompagnata da adeguata informazione concreta.
art. 29, comma 3, Reg. Consob n. 11522/1998
la Corte ritiene che la sottoscrizione del modulo con segnalazione di inadeguatezza faccia presumere l’adempimento, ma che tale presunzione possa essere superata se l’investitore contesta specifiche carenze informative e l’intermediario non prova compiutamente di avere informato diligentemente.
richiamato dalla banca per censurare il rigetto della prova testimoniale; la Corte considera la doglianza inammissibile perché attiene a valutazioni di merito e alla genericità della prova dedotta.
invocato per lamentare una decisione a sorpresa sul difetto di allegazione; la Corte esclude la decisività della censura e rileva che il rilievo sulla carenza di allegazione era solo argomento rafforzativo di una motivazione già sufficiente.
richiamato per contestare la risoluzione dei singoli contratti di investimento; la Corte afferma che il rimedio risolutorio è ammissibile quando l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario è contrattuale e idoneo a ledere l’equilibrio sinallagmatico.
richiamato implicitamente nel controllo sull’autosufficienza del ricorso; la Corte evidenzia carenze nell’esposizione dei fatti e dei motivi già sollevati nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nel servizio di investimento, gli obblighi informativi e di correttezza riferiti alla specifica operazione, quando si collocano nell’esecuzione del contratto-quadro, hanno natura contrattuale; la loro violazione non integra responsabilità precontrattuale, ma inadempimento contrattuale dell’intermediario.
- La risoluzione del singolo contratto di investimento è ammissibile quando l’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi o di adeguatezza sia grave e tale da incidere sull’assetto sinallagmatico del rapporto, cioè quando manchi un consenso realmente informato dell’investitore.
- In tema di operazioni non adeguate, la mera sottoscrizione del modulo o l’annotazione formale dell’inadeguatezza non esauriscono automaticamente l’onere dell’intermediario: se l’investitore contesta specifiche omissioni informative, l’intermediario deve provare in modo concreto le informazioni effettivamente fornite.
- La qualificazione della rischiosità di uno strumento finanziario e la valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo dell’investitore sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e, in cassazione, non possono essere rivalutati sotto la veste formale della violazione di legge.
- Il giudicato interno non può essere invocato in modo atomistico su singole argomentazioni se il punto deciso in appello è connesso ai capi censurati; l’appello si estende anche ai punti della sentenza di primo grado implicitamente collegati ai motivi di gravame.
- La contestazione in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se il ricorrente critica una qualificazione giuridica diversa da quella realmente adottata dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
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