Cassazione Civile, Ordinanza n. 03761/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, tramite intermediario bancario, di obbligazioni della Repubblica Argentina per euro 15.000, effettuato nel maggio 2000. La cliente ha agito per far dichiarare la nullità del contratto di acquisto per mancata previa stipulazione del contratto-quadro e per ottenere la restituzione della somma investita; la banca ha proposto domanda riconvenzionale per la restituzione dei titoli e delle cedole riscosse dopo la messa in mora. La Corte d'appello ha confermato la nullità dell'ordine di acquisto, la restituzione del capitale con interessi parametrati al rendimento medio dei BTP decennali, nonché la restituzione delle cedole dal momento della messa in mora. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1298, 1854 e 2697 c.c. sulla legittimazione/prova della titolarità del diritto dell'attrice rispetto a titoli cointestati al defunto coniuge; 2) violazione degli artt. 1854, 1703, 1418 c.c., 2697 c.c. e art. 23 TUF in relazione alla nullità del contratto di acquisto, sostenendo che rileverebbe il momento di esecuzione dell'ordine e non la sola anteriorità formale del contratto-quadro, oltre a contestare la distribuzione dell'onere della prova e la novità delle questioni; 3) violazione degli artt. 2941 e 2943 c.c. per avere la Corte escluso la prescrizione, ritenendo applicabile la ripetizione dell'indebito decennale e idonea ad interromperla la diffida del 20.4.2007; 4) violazione degli artt. 1224 e 2033 c.c. in tema di restituzione delle cedole e quantificazione del danno, sostenendo che la cliente non fosse in buona fede, che le cedole fossero dovute dalla loro percezione e che gli interessi sulla somma da restituire dovessero essere limitati al tasso legale o comunque ancorati a criteri diversi da quelli adottati dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso per novità delle questioni, per difetto di attinenza alla ratio decidendi o perché diretti a ottenere un riesame del merito e delle prove. Ha invece accolto il quarto motivo limitatamente alla disciplina delle restituzioni delle cedole, cassando sul punto la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva errato nel subordinare la restituzione delle cedole alla buona o mala fede dell'investitrice: le cedole costituiscono prestazioni contrattuali divenute prive di causa per effetto della nullità e devono quindi essere restituite secondo la disciplina dell'indebito senza che rilevi, in linea di principio, lo stato soggettivo dell'accipiens. La Corte ha inoltre chiarito che, in rapporto di caducazione contrattuale, gli interessi sulla somma versata dall'investitore decorrono in linea di principio dal pagamento, non dalla domanda, per evitare un ingiustificato arricchimento di una parte. Il motivo è stato invece ritenuto non fondato, o comunque non idoneo a determinare un diverso esito, nella parte relativa alla misura del tasso di interessi, poiché la banca non si è confrontata con la ratio della decisione sul maggior danno. L'esito complessivo del ricorso è quindi di accoglimento parziale con cassazione sul punto e conseguente prevalenza della ricorrente solo in relazione alla specifica statuizione sulle cedole.
Norme richiamate
Richiamato dalla banca per negare la prova della titolarità esclusiva della cliente rispetto ai titoli cointestati; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile e mira a un riesame in fatto.
Applicato dalla Corte d'appello per affermare che, nei rapporti con la banca, ciascun cointestatario con firma disgiunta può agire per l'intero quale creditore solidale; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile.
La Corte ribadisce che la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o si richieda un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
È norma posta a presidio della forma scritta del contratto-quadro di intermediazione finanziaria, da intendersi in chiave funzionale e a tutela dell'investitore; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni nuove rispetto al giudizio di merito.
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato per ribadire che gli intermediari devono acquisire e fornire informazioni preventive sull'investitore e sull'operazione prima della formulazione dell'ordine.
art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998
La Corte d'appello lo ha utilizzato per affermare che il contratto-quadro deve precedere l'ordine di acquisto; la Cassazione ha precisato che, in giurisprudenza, la sequenza può essere valutata in senso funzionale quando l'operazione si svolga in un contesto unitario, ma ha dichiarato inammissibile la nuova ricostruzione fattuale proposta dalla banca.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità e i limiti della tesi avversaria; la Corte non ne fa applicazione autonoma, concentrandosi sulla novità della questione e sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo sulla natura del rapporto di intermediazione e sul momento di perfezionamento del mandato; la Corte ritiene la censura inammissibile perché introduce un tema nuovo in cassazione.
Invocato dalla banca in tema di prescrizione, ma la Corte rileva che la fattispecie è di ripetizione di indebito conseguente a nullità e non di responsabilità precontrattuale.
Richiamato per contestare l'efficacia interruttiva della diffida del 20.4.2007; la Corte reputa la censura inammissibile perché si risolve in una contestazione di merito sulla completezza dell'atto interruttivo.
Richiamato in tema di quantificazione degli interessi e maggior danno; la Corte osserva che la censura della banca non si confronta con l'accertamento di merito sul maggior danno subito dalla cliente.
La Corte ne fa applicazione centrale: nella ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità di un contratto di investimento, i frutti/cedole che costituiscono prestazioni contrattuali divenute prive di causa vanno restituiti; lo stato soggettivo dell'accipiens rileva solo per gli accessori legali dell'indebito e gli interessi sulla somma versata decorrono, in linea di principio, dal pagamento.
Richiamato in funzione analogica per distinguere la disciplina dei frutti legata alla buona fede del possessore da quella delle prestazioni contrattuali divenute indebite.
Richiamato per la presunzione di buona fede soggettiva dell'accipiens, in astratto rilevante nella ripetizione dell'indebito.
Evocato nella parte argomentativa sul rapporto tra restituzioni e risoluzione, per chiarire che non si devono trasporre nella ripetizione dell'indebito problemi di responsabilità per inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che introducono questioni nuove o una ricostruzione fattuale diversa da quella trattata nei gradi di merito; la Corte può sindacare solo questioni già comprese nel thema decidendum o rilevabili d'ufficio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non è censurabile con tale mezzo la mera valutazione delle prove o il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- In materia di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro e gli ordini di investimento vanno letti in chiave funzionale e di protezione dell'investitore; tuttavia la parte che intenda far valere la nullità deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della censura senza mutare in cassazione la base fattuale della controversia.
- La ripetizione dell'indebito conseguente alla nullità del contratto comporta la restituzione di quanto versato e delle prestazioni contrattuali divenute prive di causa; cedole e altri rendimenti pattuiti non sono sottratti alla restituzione per il solo fatto di essere stati percepiti in buona fede.
- Nella caducazione del contratto, gli interessi sulla somma da restituire decorrono, in linea di principio, dal pagamento della somma indebitamente versata, per evitare che una parte consegua un ingiustificato arricchimento cumulando rendimento del titolo e disponibilità della somma.
- La buona o mala fede dell'accipiens rileva per gli accessori dell'indebito legale, ma non può essere utilizzata per escludere la restituzione di utilità che costituivano già parte della prestazione contrattuale originariamente pattuita.
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