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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03762/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di operazioni su obbligazioni Lehman Brothers eseguite tramite un intermediario bancario nell’ambito di rapporti quadro del 2005 e del 2007. Il cliente aveva ottenuto in primo e secondo grado la risoluzione dei contratti quadro e dei singoli ordini di investimento, con condanna della banca alla restituzione delle somme investite; era stata inoltre accolta solo parzialmente la domanda riconvenzionale della banca per la restituzione dei titoli, con surrogazione nei diritti dell’investitore. La banca ricorre per cassazione con cinque motivi: 1) sostiene che, per gli ordini del 2007, la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto necessario un consenso preventivo all’esecuzione fuori mercato, mentre il regolamento Consob allora vigente imporrebbe solo una informativa successiva; 2) contesta, per alcuni ordini del 2008, la ritenuta necessità del consenso preventivo e deduce di aver provato documentalmente che le operazioni sarebbero state eseguite su mercato regolamentato, richiamando anche il contratto quadro sottoscritto il 4.12.2007; 3) deduce errori di diritto, omesso esame di fatti decisivi, travisamento della prova e carente motivazione in ordine all’asserito inadempimento degli obblighi informativi su vari ordini del 2007 e 2008; 4) censura la mancata riforma della condanna alla restituzione di euro 2.000 per un’operazione del 27.5.2008, sostenendo che si trattasse di ordine di vendita e non di acquisto; 5) contesta la mancata condanna dell’investitore alla restituzione di cedole e riparti percepiti dalla procedura fallimentare dell’emittente, assumendo che, in caso di risoluzione, tali somme dovessero comunque essere restituite a prescindere dalla buona fede dell’investitore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul grave inadempimento degli obblighi informativi e non sul tema del consenso preventivo per operazioni fuori mercato. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo per la sovrapposizione di censure eterogenee, per l’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, per la mancanza di specifica illustrazione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. e per la presenza di una decisione doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva un vizio motivazionale inconferente rispetto alla censura sostanziale. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ricordato i principi in tema di effetti restitutori della risoluzione e di ripetizione dell’indebito: in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, frutti e interessi previsti dal contratto sono restitutori per effetto della caducazione del vincolo, mentre gli interessi legali sulla somma da restituire decorrono, di regola, dalla domanda se l’accipiens è in buona fede; tuttavia, nel caso concreto, la censura non scalfiva un’autonoma ratio decidendi della sentenza di merito, fondata anche sulla mancata specifica quantificazione della pretesa restitutoria relativa a cedole e riparti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della banca alle spese e con statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1 nn. 3 e 5; comma 4

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici, riconducibili chiaramente al vizio dedotto e non possono mescolare in modo confuso violazioni di legge e vizi motivazionali; il vizio ex n. 5 è inoltre precluso in presenza di doppia conforme nei limiti applicabili.

  • art. 61 Regolamento Consob n. 11522/1998

    La censura della banca è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché la sentenza di merito non si fondava sull’obbligo di consenso preventivo per operazioni fuori mercato, ma sulla violazione degli obblighi informativi.

  • art. 46 Regolamento Consob n. 16190/2007

    Anche questo richiamo normativo è stato evocato dalla ricorrente per sostenere che per le operazioni del 2008 il consenso preventivo sarebbe stato richiesto solo per operazioni fuori mercato; la Corte ha però ritenuto la doglianza non decisiva rispetto al fondamento della decisione impugnata.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La Corte ricorda che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che in cassazione è sindacabile solo nei limiti del cattivo uso di prove legali o di prove non introdotte dalle parti, non già come richiesta di un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2036 c.c.

    La norma è richiamata nel quinto motivo, ma la Corte chiarisce che la questione restitutoria va letta alla luce della disciplina dell’indebito e degli effetti della risoluzione, mentre nel caso concreto la censura non superava l’autonoma ratio della mancata prova del quantum dovuto.

  • art. 1458 c.c.

    La Corte valorizza l’effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento, da cui discende il venir meno della causa delle attribuzioni patrimoniali eseguite in base al contratto e la riconducibilità della pretesa restitutoria ai principi della ripetizione dell’indebito.

  • art. 2033 c.c.

    Viene affermato che, in caso di risoluzione, la disciplina dell’indebito si applica anche agli effetti restitutori: i frutti e gli interessi dovuti per legge sulla cosa o sulla somma da restituire dipendono dalla buona fede soggettiva dell’accipiens, intesa come ignoranza dell’obbligo restitutorio; gli interessi sulla somma da restituire decorrono, di regola, dalla domanda, salvo mala fede.

  • art. 1147 c.c.

    È richiamato per il principio generale di presunzione della buona fede soggettiva, salvo prova contraria, rilevante anche nel ragionamento sugli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione.

  • art. 2037 c.c.

    È citato nel quadro sistematico degli artt. 2033, 2037 e 2038 c.c. come parte della disciplina che valorizza la buona fede soggettiva in materia di ripetizione dell’indebito.

  • art. 2038 c.c.

    È citato nel quadro sistematico degli artt. 2033, 2037 e 2038 c.c. come parte della disciplina che valorizza la buona fede soggettiva in materia di ripetizione dell’indebito.

  • art. 1458 c.c.

    La Corte richiama altresì che la risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti, con conseguente caducazione della causa delle attribuzioni patrimoniali e applicazione dei principi restitutori propri dell’indebito.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui servizi di investimento, l’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni preventive sul titolo è autonomo e distinto dalla valutazione di appropriatezza o adeguatezza dell’operazione: una generica segnalazione di non congruità non esonera dall’informativa specifica sulla natura e sulla rischiosità dello strumento finanziario.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che sovrappone in modo indistinto censure di violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova, perché impedisce al giudice di legittimità di individuare chiaramente la specifica doglianza da esaminare.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere dedotto in modo generico né può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sull’apprezzamento del materiale istruttorio, salvo i limitati casi di violazione delle regole sulle prove legali o di utilizzo di prove non ritualmente introdotte.
  • Quando una sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, la cassazione è possibile solo se vengono efficacemente censurate tutte le rationes poste a base della decisione.
  • In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la pretesa restitutoria delle prestazioni eseguite trova disciplina nei principi della ripetizione dell’indebito oggettivo, perché viene meno la causa dell’attribuzione patrimoniale.
  • Nella risoluzione contrattuale, i frutti e gli interessi previsti dal contratto come prestazioni sinallagmatiche devono essere restituiti in quanto tali; invece, gli interessi legali sulla somma da restituire seguono la disciplina dell’indebito e decorrono, di regola, dalla domanda se l’accipiens è in buona fede.
  • La buona fede rilevante ai fini dell’art. 2033 c.c. è buona fede soggettiva, intesa come ignoranza dell’obbligo restitutorio, e non dipende dalla colpevolezza nell’inadempimento del contratto.
  • Nel contenzioso su investimenti finanziari risolti per inadempimento dell’intermediario, l’investitore può essere tenuto a restituire i frutti contrattuali percepiti, ma la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire segue le regole dell’indebito, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti di una parte a danno dell’altra.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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