Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2025 del 14/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 802/2019. Nel corso del giudizio di legittimità, il Ministero ha depositato una nota con cui ha dato atto che le parti avevano concluso una transazione, allegata alla nota stessa, per definire la controversia, prevedendo anche la compensazione delle spese di lite. Sulla base di tale accordo negoziale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e della conseguente definizione della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Ha inoltre escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio della norma e il fatto che essa si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La disposizione ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, per cui non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono transattivamente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta, in linea di principio, la compensazione delle spese se così concordato dalle parti o se la vicenda processuale lo giustifica.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica in via analogica ai casi di cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.
Come è indicizzato
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