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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 802/2019. Nel corso del giudizio di legittimità, il Ministero ha depositato una nota con cui ha dato atto che le parti avevano concluso una transazione, allegata alla nota stessa, per definire la controversia, prevedendo anche la compensazione delle spese di lite. Sulla base di tale accordo negoziale, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate. La Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e della conseguente definizione della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Ha inoltre escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio della norma e il fatto che essa si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La disposizione ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, per cui non può essere estesa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la controversia nel corso del giudizio di legittimità, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere comporta, in linea di principio, la compensazione delle spese se così concordato dalle parti o se la vicenda processuale lo giustifica.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica in via analogica ai casi di cessazione della materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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