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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03766/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica aveva prestato nel 2001 una fideiussione omnibus, entro il massimale di 500 milioni di lire, a garanzia delle obbligazioni future del fratello verso una banca originaria. Nel 2006 il fratello aveva poi contratto con altra banca un mutuo fondiario senza rilasciare specifica garanzia a favore di quest’ultima. Nel 2008 la banca originaria era stata incorporata dalla banca che aveva erogato il mutuo. A seguito dell’inadempimento del mutuatario, la banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo anche nei confronti della garante. In opposizione e poi in appello la garante sosteneva: la nullità della fideiussione per difetto di causa, perché il credito azionato sarebbe sorto molto tempo dopo il rilascio della garanzia; la prescrizione della fideiussione; l’inopponibilità della garanzia ai crediti della banca incorporante, poiché la fideiussione era stata resa in favore della banca incorporata e per un rapporto che, secondo la ricorrente, non si era mai concretamente instaurato con essa. Con il ricorso per cassazione la garante ha denunciato, con i primi due motivi, violazione degli artt. 1936, 1937 e 1938 c.c. e degli artt. 1325 e 1418, comma 2, c.c., sostenendo che la fideiussione omnibus non potesse coprire un credito sorto anni dopo e comunque non potesse riferirsi a un credito della banca incorporante sorto prima della fusione; con il terzo motivo ha censurato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la fideiussione omnibus, prestata a garanzia di obbligazioni future e con importo massimo determinato, resta efficace anche a seguito di fusione per incorporazione della banca garantita, perché l’incorporante succede a titolo universale nei rapporti della incorporata e la garanzia si estende ai rapporti già facenti capo a quest’ultima al momento della fusione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, osservando che la Corte d’appello aveva applicato correttamente il principio di soccombenza. Tuttavia, nel dispositivo la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    La fideiussione può essere prestata anche in forma omnibus, come garanzia personale relativa a obbligazioni presenti e future del debitore verso il creditore.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato come norma di disciplina generale della fideiussione, senza che nel caso concreto emergano profili di invalidità per difetto del requisito richiesto.

  • art. 1938 c.c.

    La fideiussione può essere prestata per obbligazioni future o condizionali, purché sia indicato l’importo massimo garantito; tale previsione consente la validità della garanzia omnibus.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di causa del contratto di garanzia; la Corte non accoglie questa lettura.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Invocato per la nullità del contratto per difetto di causa; la Corte esclude la nullità, ritenendo sussistente la causa della fideiussione.

  • art. 2504 bis c.c.

    La fusione per incorporazione comporta la successione della società incorporante nei rapporti dell’incorporata e la prosecuzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il rigetto dell’impugnazione giustifica la condanna della parte soccombente alle spese.

  • art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio di falsa applicazione di legge richiamato nel secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La fideiussione omnibus è valida anche quando garantisca obbligazioni future, purché il contratto indichi un importo massimo garantito; la determinabilità dell’oggetto può avvenire per relationem rispetto ai rapporti bancari cui la garanzia si riferisce.
  • La fusione per incorporazione determina la successione a titolo universale dell’incorporante nei rapporti attivi e passivi dell’incorporata; di conseguenza, le garanzie prestate in favore dell’incorporata continuano a spiegare effetto nei confronti dell’incorporante per i rapporti già esistenti al momento della fusione.
  • La garanzia fideiussoria non viene meno per il solo fatto che il credito garantito si sia concretizzato in un momento successivo rispetto al rilascio della fideiussione, se il contratto prevedeva la copertura di obbligazioni future entro il massimale pattuito.
  • La censura sulle spese processuali è inammissibile quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio di soccombenza e la doglianza si risolva nella mera richiesta di diversa regolazione conseguente a un non riconosciuto accoglimento dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussione
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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