Cassazione Civile, Ordinanza n. 20523/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005 ai fini IRES, IRAP e IVA, poi seguito da una cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo straordinario. La società contribuente impugnava sia l'accertamento sia la cartella; in primo grado i ricorsi venivano riuniti e accolti per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente. In appello l'Ufficio contestava tale esito e la CTR respingeva anche l'eccezione di giudicato, ritenendo sanata la notifica dell'appello e ritenendo legittimo l'accertamento sia per il raddoppio dei termini sia nel merito. In cassazione la società articolava cinque motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. perché l'appello non sarebbe stato notificato al difensore domiciliatario e la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato; 2) omessa motivazione sulla riforma della decisione relativa alla cartella; 3) nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello, notificato alla società e non alla società in liquidazione; 4) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 128/2015 e della disciplina sul raddoppio dei termini, assumendo tardività della denuncia penale; 5) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine di sessanta giorni e del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo; ha accolto parzialmente il quarto motivo, limitatamente alla pretesa IRAP. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nei limiti dell'accoglimento e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto: insussistente il giudicato per la notifica dell'appello comunque nulla e sanata dalla costituzione della parte; sufficiente la motivazione sulla cartella, in quanto derivata dall'accertamento; corretto il richiamo al raddoppio dei termini per IRES e IVA in presenza dell'obbligo di denuncia penale e della disciplina transitoria del d.lgs. n. 128/2015; non operante il raddoppio per l'IRAP, per la quale non esiste presidio penale; infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, sia perché l'art. 12, comma 7, si applica a accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell'impresa, sia perché per i tributi armonizzati non era stata offerta la prova di resistenza.
Norme richiamate
Richiamato per escludere la formazione del giudicato interno, poiché la notificazione dell'appello, pur viziata, era nulla e sanata dalla costituzione della parte destinataria.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato come parametro di censura per le doglianze di violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Usato per dedurre nullità della sentenza e inammissibilità dell'appello.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ribadisce che oggi consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non su insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Si applica soltanto in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali dell'impresa; non configura un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.
Nella versione ratione temporis, i termini di accertamento IVA sono raddoppiati in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari.
Nella versione ratione temporis, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza dell'obbligo di denuncia penale; non si applica all'IRAP il raddoppio fondato su tale disciplina.
art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223/2006
Richiamato come modifica normativa intervenuta sui termini di accertamento, ma non applicabile in senso sfavorevole alla disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Richiamata in sede di conversione del d.l. n. 223/2006, rilevante per la disciplina del raddoppio dei termini.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
"Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento ... notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La Corte ne fa applicazione per salvare gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo che la successiva modifica legislativa travolga gli atti già emessi.
art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015
Citata come ulteriore modifica della disciplina dei termini di accertamento, ma non idonea a incidere sugli atti già notificati secondo la disciplina transitoria.
Rileva perché il raddoppio dei termini opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale, non solo quando la denuncia sia effettivamente presentata.
Individuato come fonte dei reati tributari che fanno scattare l'obbligo di denuncia penale e, quindi, il raddoppio dei termini.
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla CTR per affermare la natura derivativa della cartella rispetto all'avviso di accertamento.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato per delimitare il controllo di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale".
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'appello eseguita a un difensore diverso dal domiciliatario non è di regola inesistente, ma nulla; il vizio è sanato dalla costituzione della parte appellata, con esclusione del giudicato sulla sentenza di primo grado.
- La riunione di giudizi connessi non elimina l'autonomia dei singoli processi: gli atti e le statuizioni di un giudizio non si estendono automaticamente all'altro, salvo il limite del rispetto del diritto di difesa.
- La cartella di pagamento derivata dall'avviso di accertamento segue la sorte dell'atto presupposto; se l'accertamento è legittimo, anche la censura mossa alla cartella è normalmente infondata quando non siano dedotti vizi propri.
- In cassazione, il vizio motivazionale è censurabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della motivazione apparente/mancante, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando ricorre l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati tributari, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia e dall'esito del procedimento penale, secondo il regime del doppio binario.
- Le sopravvenute modifiche legislative sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati, se la disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli atti emessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
- Per l'IRAP non opera il raddoppio dei termini collegato ai reati tributari, perché tale imposta non è assistita da un presidio penale analogo a quello previsto per le imposte dirette e l'IVA.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica solo agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell'impresa e non esprime un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per ogni accertamento.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati, l'invalidità dell'atto richiede anche la dimostrazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere e della loro potenziale incidenza sull'esito del procedimento.
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