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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di insinuazione tardiva al passivo di un fallimento, proposta da una società che si qualificava ultima cessionaria di un credito derivante dalla cessione dei canoni di locazione di immobili del fallito concessi all'Archivio di Stato. La società sosteneva che la cessione, notificata al debitore ceduto prima del fallimento, le attribuisse il diritto a conseguire i canoni riscossi dalla curatela dopo l'apertura della procedura. A fondamento della domanda richiamava anche un atto di ricognizione di debito e accordo transattivo del 25 giugno 1999, nel quale la cessione sarebbe stata confermata sino alla scadenza del rapporto e delle successive proroghe. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva per il cumulo con un credito già azionato in via tempestiva dalla banca originaria e, in ogni caso, per prescrizione decennale. In appello la società deduceva: 1) violazione degli artt. 80 e 42 l.fall. e 1260, 1265 e 2914 c.c., assumendo l'opponibilità al fallimento della cessione di crediti futuri; 2) violazione degli artt. 24 e 101 l.fall.; 3) violazione degli artt. 93 e 101 l.fall., contestando che la domanda tardiva fosse identica a quella tempestiva e sostenendo che la pretesa non ledesse la par condicio; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello sulla prescrizione; 5) violazione degli artt. 2041 e 2946 c.c. La Corte d'appello rigettava il gravame. In cassazione la ricorrente riproponeva cinque motivi, ma la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile o infondato il primo, inammissibile il secondo, superfluo il terzo e assorbiti il quarto e il quinto. In particolare, ha affermato che la cessione di crediti futuri, pur consensualmente perfezionata, produce effetto traslativo solo quando il credito viene ad esistenza; se il fallimento interviene prima della nascita del credito, la cessione non è opponibile alla procedura, anche se notificata o accettata prima. Ha inoltre ritenuto che le ulteriori affermazioni della sentenza impugnata sulla competenza fallimentare ex art. 24 l.fall. fossero argomentazioni ad abundantiam, e che la mancata utile censura della prima ratio rendeva superfluo l'esame delle altre doglianze. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Potenza che aveva respinto l'impugnazione della società cessionaria contro la declaratoria di inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva. La Corte ha ritenuto non utilmente censurata la ratio principale della sentenza impugnata, fondata sulla perdita di efficacia della cessione di crediti futuri per effetto del fallimento intervenuto prima della nascita dei crediti, e ha comunque ribadito il principio per cui, nei crediti futuri, l'effetto traslativo non si consolida fino al sorgere del credito. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate inammissibili, superflue o assorbite. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 80 l.fall.

    Il curatore subentra nel contratto di locazione relativo al bene del fallito secondo la disciplina fallimentare.

  • art. 42 l.fall.

    La sentenza di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.

  • art. 24 l.fall.

    Richiamato come possibile azione da esperire davanti al tribunale fallimentare, ma la relativa affermazione è stata considerata ad abundantiam.

  • art. 101 l.fall.

    Disciplina l'insinuazione tardiva al passivo; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché il credito era già stato dedotto in altra forma e, soprattutto, perché la cessione era divenuta inefficace verso il fallimento.

  • art. 93 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di ammissione al passivo e alla dedotta diversità del credito azionato.

  • art. 1260 c.c.

    La cessione del credito è astrattamente consentita, ma nel caso dei crediti futuri l'effetto traslativo non si produce prima della loro venuta ad esistenza.

  • art. 1265 c.c.

    La notifica o accettazione della cessione con atto avente data certa non basta, da sola, a rendere opponibile al fallimento una cessione di credito futuro se il credito non è ancora sorto.

  • art. 2914 n. 2 c.c.

    Invocato per l'opponibilità della cessione ai creditori e al fallimento; la Corte ha escluso che esso consenta il consolidamento del trasferimento prima della nascita del credito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione come norma sull'interruzione del termine.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione come norma sugli effetti dell'interruzione.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'inammissibilità dell'appello; la censura è stata ritenuta superflua rispetto alla ratio decisiva non utilmente impugnata.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo; non esaminato perché assorbito.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di prescrizione decennale; la censura è stata assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La cessione di crediti futuri, pur essendo un contratto consensuale, produce l'effetto traslativo solo al momento in cui il credito viene ad esistenza; fino ad allora il contratto ha efficacia meramente obbligatoria.
  • Se il fallimento del cedente interviene prima che il credito futuro sia sorto, la cessione non è opponibile alla procedura, anche se è stata notificata o accettata anteriormente con atto di data certa.
  • Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende inammissibili o superflue le ulteriori doglianze.
  • Le affermazioni del giudice di merito che non sorreggono il dispositivo ma costituiscono argomentazioni ulteriori ad abundantiam non sono idonee a fondare un interesse all'impugnazione autonomo.
  • Nel contesto fallimentare, la tutela dei creditori e la par condicio creditorum impediscono di riconoscere efficacia alla pretesa del cessionario quando la struttura negoziale non ha ancora prodotto il trasferimento del credito alla data di apertura della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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