Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2014, emesso nei confronti di una società poi ammessa al concordato preventivo. L'Ufficio contestava l'indeducibilità di alcuni costi e l'indetraibilità dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo la società coinvolta in una frode documentata da un processo verbale di constatazione riguardante anche soggetti terzi qualificati come "cartiere". In appello la società aveva sostenuto, tra l'altro, che l'atto fosse nullo o comunque illegittimamente motivato perché non era stato allegato il PVC relativo ai terzi; inoltre contestava il valore probatorio attribuito al PVC e l'affermazione secondo cui il suo contenuto avrebbe dovuto essere contrastato con querela di falso. In cassazione ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 56 d.P.R. 633/1972 per difetto di motivazione dell'accertamento per relationem senza allegazione del PVC; violazione dell'art. 2700 c.c. per avere la CTR attribuito al PVC una fede privilegiata tale da richiedere querela di falso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso era sufficiente perché riproduceva il contenuto essenziale del PVC richiamato e descriveva compiutamente il meccanismo fraudolento, i soggetti coinvolti e il ruolo delle società cartiera; ha anche precisato che l'obbligo di allegazione non sussiste quando l'atto richiamato sia già conosciuto dal contribuente o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la vera ratio decidendi: la CTR aveva infatti fondato la decisione sugli indizi desumibili dal PVC e sull'inadempimento della società all'onere della prova, mentre il richiamo alla querela di falso era solo un'argomentazione aggiuntiva e non decisiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, mediante richiamo a un atto esterno, purché l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale di quello richiamato in modo da consentire la difesa del contribuente e il controllo giurisdizionale.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell'accertamento, in relazione alla sufficienza della motivazione per relationem dell'avviso.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale parametro di legittimità della motivazione dell'avviso in materia IVA.
Il verbale di constatazione fa fede privilegiata solo per i fatti compiuti o percepiti direttamente dal pubblico ufficiale e per la provenienza e le dichiarazioni rese in sua presenza; per il resto vale come elemento di prova valutabile dal giudice, non richiedente necessariamente querela di falso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come parametro dei motivi di ricorso.
Richiamato per l'illustrazione del ricorso mediante memoria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem quando l'atto richiama un precedente documento e ne riproduce il contenuto essenziale, cioè gli elementi necessari a comprendere oggetto, contenuto e destinatari della pretesa.
- L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non opera quando il suo contenuto essenziale sia già riportato nell'avviso oppure quando il contribuente ne abbia già conoscenza legale o integrale.
- Il mancato deposito materiale del PVC richiamato nell'avviso non incide necessariamente sulla validità della motivazione dell'atto, ma può rilevare sul piano della prova dei fatti dedotti dall'Amministrazione.
- Il processo verbale di constatazione ha efficacia probatoria differenziata: fede privilegiata solo per i fatti direttamente percepiti dal verbalizzante; per le dichiarazioni di terzi e i contenuti documentali vale come prova valutabile dal giudice secondo il complesso degli elementi acquisiti.
- In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di operazioni soggettivamente inesistenti, può operare un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare la correttezza fiscale delle operazioni contestate.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura argomentazioni sovrabbondanti o ad colorandum della sentenza impugnata e non si confronta con la reale ratio decidendi.
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