Cassazione Civile, Ordinanza n. 20482/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento ex r.d. n. 639/1910 notificata da una società che gestiva la riscossione coattiva per conto di un comune, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie e accessori. Il destinatario ha proposto opposizione chiedendo la nullità dell’ingiunzione e l’azzeramento di quanto preteso, deducendo: mancato invio della preventiva comunicazione contenente il dettaglio degli importi iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 544, L. n. 228/2012; illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. n. 689/1981; insufficienza della motivazione dell’ingiunzione. In primo grado l’opposizione è stata accolta, ma in appello il tribunale, su appello incidentale della società, ha riformato integralmente la decisione e ha rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, perché autonomo e non conseguente all’appello principale; 2) violazione delle norme sulla preventiva comunicazione e sull’equiparazione tra ingiunzione fiscale e riscossione mediante ruolo; 3) violazione delle norme sulla nullità del provvedimento e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata comunicazione rendesse nullo l’atto e non mero vizio procedimentale; 4) errata applicazione degli artt. 346 e 334 c.p.c. per mancata riproposizione dei motivi assorbiti; 5) omessa pronuncia/insufficiente considerazione dell’appello principale sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo anche quando investa un capo diverso della decisione o motivi diversi da quelli dell’appello principale, richiamando l’orientamento più recente sulla parità delle armi. Ha inoltre escluso che l’art. 1, comma 544, L. n. 228/2012 fosse decisivo nel caso concreto, sia perché l’ingiunzione fiscale conserva autonoma funzione accertativa e non è atto della riscossione mediante ruolo, sia perché comunque il valore del carico, computate le maggiorazioni, superava il limite di 1.000 euro. Quanto al terzo motivo, ha affermato che l’opposizione ex r.d. n. 639/1910 investe non solo l’atto ma anche il rapporto sottostante, con conseguente doverosa verifica dell’esistenza e dell’entità del credito e con inammissibilità dell’opposizione limitata ai soli vizi formali. Sul quarto e quinto motivo ha rilevato che il giudice d’appello ha correttamente ritenuto non riproposti i motivi assorbiti e che, una volta accolto l’appello incidentale sulla legittimità dell’ingiunzione, la regolazione delle spese secondo soccombenza era corretta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. n. 639/1910, art. 2
L’ingiunzione fiscale è il titolo oppugnato; la Corte richiama la sua natura e funzione nell’ambito della riscossione coattiva.
r.d. n. 639/1910, art. 3
L’opposizione avverso l’ingiunzione non riguarda solo il provvedimento, ma anche il rapporto obbligatorio sottostante.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 544
La comunicazione preventiva di dettaglio delle iscrizioni a ruolo e il termine di 120 giorni non sono stati ritenuti decisivi nel caso concreto; la norma è riferita alla riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.
L. n. 689/1981, art. 27
Richiamata dalla parte ricorrente come fonte della maggiorazione per ritardato pagamento.
c.p.c., art. 334
L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche su capi diversi o motivi diversi rispetto all’impugnazione principale, se reazione all’iniziativa avversaria.
c.p.c., artt. 370 e 371
Richiamati per la proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva nel giudizio di legittimità.
c.p.c., art. 346
I motivi assorbiti non riproposti in appello si intendono rinunciati.
c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4
È escluso il vizio di motivazione apparente quando la decisione d’appello è sorretta da un’adeguata ratio sul rapporto tra appello principale e incidentale e sulla soccombenza.
L. n. 241/1990, art. 21-septies
La parte lo invoca per sostenere la nullità dell’atto, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
d.l. n. 248/2007, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 31/2008
Richiamato dalla parte per sostenere l’equiparazione tra ingiunzione fiscale e ruolo nella riscossione coattiva delle sanzioni amministrative.
d.l. n. 209/2002, art. 4, comma 2-sexies
Richiamato dal giudice di merito come base normativa della riscossione alternativa tramite ingiunzione fiscale.
d.l. n. 70/2011, art. 7, comma 2-gg-quater
Richiamato dal giudice di merito in tema di modalità di riscossione da parte di enti locali e concessionari.
d.P.R. n. 602/1973
È il sistema di riscossione mediante ruolo cui la Corte contrappone la funzione autonoma dell’ingiunzione fiscale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riguardi un capo autonomo della sentenza o motivi diversi da quelli dell’impugnazione principale, purché sia reazione all’iniziativa della controparte che rimette in discussione l’assetto degli interessi derivante dalla decisione.
- L’ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 conserva autonoma funzione accertativa e titolo esecutivo per la riscossione coattiva, sicché non va automaticamente assimilata, in ogni profilo, alla riscossione mediante ruolo.
- La disciplina della preventiva comunicazione ex art. 1, comma 544, L. n. 228/2012 non opera se non ricorrono i presupposti applicativi previsti dalla norma, inclusa la soglia economica; il superamento del limite esclude la sua rilevanza.
- L’opposizione all’ingiunzione fiscale non è limitata ai vizi formali dell’atto, ma investe anche il rapporto sostanziale sottostante; il giudice deve quindi verificare l’esistenza e l’entità del credito.
- In appello, i motivi assorbiti dal primo giudice devono essere specificamente riproposti; in difetto, si intendono rinunciati.
- Quando l’impugnazione incidentale conduce alla conferma della pretesa creditoria, la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza non integra omessa pronuncia sui motivi dell’appello principale se questi risultano assorbiti dalla decisione complessiva.
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