Cassazione Civile, Ordinanza n. 20478/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un professionista aveva convenuto in giudizio un amministratore comunale per ottenere il pagamento di compensi relativi a prestazioni tecniche svolte per un comune, deducendo che gli incarichi erano stati conferiti e le prestazioni erano state acquisite dall'ente in violazione delle regole contabili, con conseguente responsabilità personale dell'amministratore ai sensi dell'art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000. Il convenuto aveva contestato la propria responsabilità sostenendo, tra l'altro, di non avere titolo gestorio, di non aver sottoscritto tutti i disciplinari di incarico, che il comune aveva successivamente annullato in autotutela le delibere di affidamento e di approvazione dei progetti per asseriti inadempimenti del professionista, e che ogni diritto fosse prescritto. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 191 TUEL e delle norme sugli organi comunali, assumendo che il sindaco, quale organo politico, non potesse rispondere per omissioni di gestione amministrativa e di controllo della regolarità contabile; (2) violazione delle norme sulla prova e dell'art. 191 TUEL, sostenendo che mancasse la prova della sottoscrizione dei disciplinari e che non bastasse una generica riconducibilità degli incarichi a lui; (3) omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte avrebbe trascurato le ragioni degli annullamenti in autotutela, che dimostrerebbero l'inidoneità dei progetti e la mancata utilizzazione delle prestazioni; (4) violazione dell'art. 191 TUEL, degli artt. 1218 e 2697 c.c., perché gli atti di annullamento avrebbero escluso l'acquisizione del servizio e, comunque, spettava al professionista provare il corretto adempimento, non essendo sufficiente una prestazione asseritamente inadempiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'art. 191, comma 4, TUEL, è sufficiente che l'amministratore abbia consentito la prestazione in violazione delle regole contabili, e che la sottoscrizione delle convenzioni, pur non essendo l'unico elemento valorizzabile, costituiva fatto idoneo a integrare la condotta rilevante; ha inoltre precisato che i limiti legali di prova del contratto non operano quando il negozio è invocato come mero fatto storico. Il rigetto del secondo motivo ha reso inammissibile il primo, perché la sentenza d'appello si reggeva anche sulla ratio della sottoscrizione delle convenzioni. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, osservando che il ricorrente non aveva denunciato l'omesso esame di fatti storici, ma solo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del rilievo da attribuire agli atti di autotutela successivi. La Corte ha ritenuto decisivo che i progetti fossero stati approvati e utilizzati dal comune e che gli annullamenti in autotutela fossero intervenuti solo molti anni dopo, in pendenza della lite. Ha inoltre richiamato la disciplina della prestazione d'opera professionale, per cui l'accettazione espressa o tacita dell'opera e il decorso dei termini per far valere vizi e difformità precludono contestazioni tardive. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
In caso di acquisizione di beni o servizi in violazione delle regole contabili, il rapporto obbligatorio per la controprestazione sorge direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura; è sufficiente un comportamento consenziente o omissivo che permetta l'esecuzione della prestazione.
art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato come limite alla riconoscibilità della spesa nell'ambito della disciplina sugli enti locali.
art. 2230 c.c.
Richiamato per qualificare la prestazione come opera professionale e per la rilevanza dell'accettazione dell'opera.
art. 2226 c.c.
Richiamato per affermare che, nelle prestazioni d'opera, l'accettazione dell'opera ha effetto preclusivo rispetto alla contestazione di vizi e difformità nei termini di legge.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne accoglie la lettura proposta dal ricorrente.
art. 2697 c.c.
Richiamato sia in tema di riparto dell'onere probatorio sia nel motivo di ricorso; la Corte esclude che, nel caso concreto, l'onere probatorio fosse stato invertito in modo illegittimo.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.
art. 2721 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte precisa che i limiti alla prova testimoniale operano solo quando il contratto sia invocato come fonte di diritti e obblighi, non come mero fatto storico.
art. 2725 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di limiti legali della prova della forma scritta.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte ammette la prova del fatto storico anche tramite elementi indiziari valutati dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso; la Corte non ravvisa violazioni nel modo di valutare le prove da parte del giudice di merito.
artt. 214 e ss. c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo di ricorso in tema di disconoscimento della scrittura privata e verificazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue le censure di diritto da quelle che mirano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo per fatti storici decisivi e discussi, non per una diversa lettura delle prove o per la mancata considerazione di tutti gli elementi istruttori.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie nella fase camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 50 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nel primo motivo di ricorso sulle funzioni del sindaco.
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nel primo motivo di ricorso sulla distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
art. 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Richiamato nel primo motivo di ricorso sulla posizione del sindaco e dei responsabili di servizio.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 191, comma 4, TUEL, la responsabilità personale dell'amministratore o del funzionario sorge quando egli, nell'esercizio delle proprie funzioni, consenta anche solo per omissione o per comportamento adesivo l'esecuzione di una prestazione in assenza delle necessarie regole contabili e dell'impegno di spesa.
- La sottoscrizione della convenzione o del disciplinare non è l'unico elemento rilevante: ciò che conta è la riconducibilità dell'affidamento e della successiva esecuzione della prestazione alla condotta dell'amministratore o del funzionario che abbia consentito la fornitura.
- Quando un contratto o una convenzione è richiamato non come fonte di obblighi negoziali ma come mero fatto storico rilevante nel processo, non operano i limiti probatori propri dei contratti soggetti a forma scritta ad substantiam o ad probationem.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di denunciare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nelle prestazioni d'opera professionale, l'approvazione o accettazione dell'opera può avere effetto preclusivo sulle contestazioni di vizi e difformità, specialmente se le doglianze intervengono tardivamente dopo l'utilizzazione dell'opera e oltre i termini di legge.
- Gli atti di autotutela adottati molti anni dopo l'approvazione e l'utilizzazione della prestazione, specie se sopravvenuti in pendenza di lite, non sono di per sé idonei a escludere l'acquisizione del servizio già avvenuta ai fini della disciplina di responsabilità dell'art. 191 TUEL.
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