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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva svolto, nell'ambito di un appalto pubblico affidato dal Comune a un'appaltatrice poi fallita, attività di nolo, subappalto e fornitura di materiali, maturando un credito complessivo che aveva chiesto fosse soddisfatto direttamente dal Comune. Ottenuto un decreto ingiuntivo, il Comune aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la risoluzione dell'appalto per gravi inadempimenti dell'appaltatrice, l'insussistenza di un obbligo di pagamento diretto nei confronti di subappaltatori/noleggiatori/fornitori, e il fallimento dell'appaltatrice, con ammissione della ricorrente al passivo concorsuale. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, dichiarando inammissibili le ulteriori domande ex artt. 2043 e 2041 c.c.; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento d'appello per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e per erronea declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Comune non avesse contestato l'esecuzione dei lavori e il corrispettivo; 3) nullità della sentenza e/o del procedimento d'appello per avere confermato l'inammissibilità delle domande ex artt. 1676, 2041 e 2043 c.c. e per avere escluso i presupposti di tali azioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., osservando che l'appellante aveva reiterato la doglianza senza confutare le ragioni del primo giudice. Ha inoltre rilevato che la revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'accoglimento dell'opposizione non richiedeva una specifica domanda di revoca e non determina riviviscenza in appello del decreto revocato. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza d'appello era di conferma di quella di primo grado e, per il profilo ex art. 360 n. 5 c.p.c., operava il limite dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; in ogni caso, la censura non colpiva specificamente la ratio decidendi, fondata sulla disciplina degli appalti pubblici e sul principio della par condicio creditorum nel fallimento dell'appaltatore. Il terzo motivo è stato respinto per difetto di chiarezza e specificità, oltre che nel merito: è stata esclusa l'illiceità ex art. 2043 c.c., escluso l'indebito arricchimento del Comune ex art. 2041 c.c., e ribadito che il subappaltatore non è assimilabile ai dipendenti dell'appaltatore ai fini dell'art. 1676 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per decreto ingiuntivo originario

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera riproposizione della doglianza è insufficiente

  • art. 115 c.p.c.

    invocato sul piano della non contestazione; la Corte ha ritenuto la censura non specificamente riferita alla ratio decidendi e processualmente inidonea

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado non è impugnabile con ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi previsti dalla norma

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per le censure di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne ha escluso l'ammissibilità nei limiti applicabili

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve esporre con chiarezza e sinteticità i motivi e le critiche alla sentenza impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    quando si invoca la non contestazione, è necessaria la trascrizione dei passaggi processuali rilevanti

  • art. 1676 c.c.

    il subappaltatore non è assimilabile ai dipendenti dell'appaltatore e non può avvalersi della norma nei termini prospettati

  • art. 2041 c.c.

    azione di arricchimento sussidiaria; non proponibile quando esistano altre azioni esperibili o quando l'arricchimento non sia configurabile

  • art. 2042 c.c.

    la domanda di indebito arricchimento è sussidiaria e presuppone la mancanza originaria di un'altra azione tipica esperibile

  • art. 2043 c.c.

    esclusa la sussistenza di un illecito del Comune per il solo rigetto della richiesta di pagamento

  • art. 96 c.p.c.

    non applicabile in assenza di colpa grave o di iniziativa oggettivamente pretestuosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006

    il meccanismo di sospensione/pagamento diretto non opera quando il contratto d'appalto si è sciolto per fallimento dell'appaltatore

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    esclusa la prededuzione a favore del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante

  • art. 161, comma 6, l. fall.

    richiamato nel contesto della domanda "in bianco" di concordato preventivo, rimasta senza esito positivo

  • d.lgs. 50/2016

    ritenuto inapplicabile ratione temporis a un appalto stipulato nel 2015

  • d.lgs. 163/2006

    ritenuta applicabile la disciplina previgente, ma non nel senso prospettato dalla ricorrente dopo il fallimento dell'appaltatore

  • art. 216, comma 1, d.lgs. 50/2016

    norma transitoria che esclude l'applicazione del nuovo codice ai rapporti anteriori

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 180/2011

    menzionato dalla ricorrente nella rubrica del motivo, ma non rilevante per la decisione

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    non ravvisati i presupposti della responsabilità aggravata

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la censura deve contenere una critica specifica e argomentata alle ragioni della decisione di primo grado; la mera riproposizione della doglianza già svolta non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
  • L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la caducazione definitiva del decreto; la successiva riforma della sentenza di primo grado non determina la riviviscenza del provvedimento monitorio revocato.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., e comunque il motivo deve colpire la ratio decidendi effettiva.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo deve essere autosufficiente, chiaro e specifico: la Corte non può essere chiamata a ricostruire autonomamente i passaggi decisivi da documenti o riproduzioni integrali non selezionate dalla parte.
  • La denuncia della violazione del principio di non contestazione richiede la trascrizione dei passaggi processuali rilevanti e non può essere confusa con una censura di omesso esame di fatti controversi.
  • Nel fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto per l'appalto in corso non si applica quando il contratto si è sciolto; il corrispettivo delle opere eseguite va al curatore, mentre il subappaltatore resta creditore concorsuale da insinuare al passivo dell'appaltatore fallito.
  • Il subappaltatore non è assimilabile ai dipendenti dell'appaltatore ai fini dell'art. 1676 c.c., poiché opera autonomamente e a proprio rischio.
  • L'azione generale di arricchimento è sussidiaria e non è proponibile se il soggetto dispone, o aveva originariamente, di un'altra azione tipica contro il debitore o contro altro soggetto obbligato per legge o contratto.
  • Il rigetto da parte della stazione appaltante della richiesta di pagamento del subappaltatore, in un quadro regolato dalla disciplina degli appalti e dalla procedura concorsuale dell'appaltatore, non integra di per sé un illecito aquiliano né un indebito arricchimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAppaltoAccertamento del passivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contrattoArricchimento senza causaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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