Cassazione Civile, Ordinanza n. 20484/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento: uno relativo al 2007, con recupero di costi ritenuti indeducibili, contestazione di condotte abusive connesse a contratti di affitto d'azienda e recupero IVA per note di credito emesse senza applicazione dell'imposta; l'altro relativo al 2011, con recupero di un credito IVA compensato senza le garanzie richieste dalla normativa e con richiesta di versamento dell'eccedenza indebitamente compensata. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello incidentale della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) motivazione apparente della CTR sulla ripresa IVA relativa alle note di credito; (2) violazione delle norme IVA e antiabuso sulla medesima ripresa; (3) erronea esclusione del regime fiscale della mutualità prevalente, assumendo di avere prodotto certificazione idonea; (4) omessa pronuncia e violazione del principio del contraddittorio/112 c.p.c. sulla questione della par condicio creditorum in relazione all'atto di recupero 2011; (5) omesso esame della natura cautelare del versamento dovuto per la mancata prestazione delle garanzie; (6) violazione delle norme fallimentari, sostenendo che l'atto di recupero non fosse legittimamente emettibile verso una società in procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; ha rigettato il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione della CTR sulla ripresa IVA relativa alle note di credito, perché resa per relationem senza riportare o riassumere le conclusioni richiamate in modo da rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece ritenuto infondata la censura sulla mutualità prevalente, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile come violazione di legge, e ha confermato la legittimità dell'atto di recupero del credito IVA compensato senza garanzie, anche nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa, escludendo che ciò violasse le norme fallimentari o la natura cautelare della disciplina.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla se solo apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente in tema di note di credito e disciplina IVA.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente in tema di asserito comportamento abusivo.
art. 1, comma 460, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato per la disciplina agevolativa della mutualità prevalente.
art. 12 l. 16 dicembre 1977, n. 904
Richiamato come base del regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente.
art. 10 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Richiamato unitamente alla normativa sulle agevolazioni fiscali cooperative.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della contestazione fiscale.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulla mutualità prevalente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla questione della par condicio creditorum.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di nullità della motivazione/procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dedotto per l'omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura cautelare del versamento.
art. 51 l.fall.
La Corte afferma che il divieto riguarda azioni esecutive e cautelari e non impedisce l'atto di recupero con funzione accertativa.
art. 52 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme fallimentari asseritamente violate.
art. 201 l.fall.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme fallimentari asseritamente violate.
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Le garanzie richieste per la compensazione dell'IVA devono essere previamente e correttamente prestate; in difetto la compensazione non si consolida.
art. 6, comma 3, d.m. 13 dicembre 1979
La mancata prestazione delle garanzie previste comporta il venir meno degli effetti della compensazione del credito IVA di gruppo.
art. 1, comma 421, l. n. 311 del 2004
L'erario può emettere un atto di recupero degli importi illegittimamente compensati, avente funzione accertativa.
Massime di principio
- Una motivazione è apparente e quindi nulla quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione perché non esplicita il ragionamento logico-giuridico del giudice; il mero rinvio a conclusioni di altri atti senza riassumerle può non essere sufficiente.
- Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem non è di per sé nulla, ma lo diventa quando il richiamo non consente di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo la ratio decidendi.
- L'accertamento del possesso dei requisiti per un regime agevolativo o speciale è questione di fatto, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti, non mediante la deduzione di violazione di legge quando si contesta in realtà la valutazione del materiale probatorio.
- In tema di compensazione di crediti IVA di gruppo, il mancato rispetto dei presupposti formali e, in particolare, l'omessa prestazione delle garanzie richieste impedisce il consolidarsi degli effetti della compensazione e legittima l'atto di recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- L'atto di recupero degli importi indebitamente compensati ha natura accertativa e, per ciò solo, non è impedito dalle norme fallimentari che vietano azioni esecutive o cautelari, potendo essere emesso anche nei confronti di un soggetto assoggettato a procedura concorsuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20477/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20478/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20479/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20481/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20482/2024 del 24/07/2024
- ordinanza_civile · 24 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20487/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →