Cassazione Civile, Ordinanza n. 10931/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a 15 avvisi di addebito emessi per crediti previdenziali. Il giudice di merito aveva ritenuto regolari le notifiche degli avvisi e infondata la prescrizione, valorizzando anche atti interruttivi. In cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della costituzione in giudizio di AdER con avvocato del libero foro anziché con l'Avvocatura dello Stato, deducendo violazione del protocollo tra AdER e Avvocatura; 2) nullità delle notifiche perché provenienti da un indirizzo PEC del mittente non censito in pubblici registri; 3) illegittimità delle notifiche degli avvisi di addebito eseguite a mani di soggetti non identificati o senza prova della raccomandata informativa, con firma illeggibile e senza indicazione delle generalità del consegnatario; 4) prescrizione quinquennale dei crediti; 5) erronea qualificazione dell'istanza di rateizzazione come atto interruttivo della prescrizione, sostenendo che essa non valga come riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, nel contenzioso di riscossione dei crediti previdenziali, AdER può validamente costituirsi mediante avvocato del libero foro quando non ricorrano le ipotesi in cui la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato, senza necessità di una specifica delibera o formalità ulteriore; ha escluso la nullità della notifica via PEC per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non sia censito in pubblici registri, richiedendo invece la deduzione di un concreto pregiudizio difensivo; ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, e comunque infondato, il motivo sulle notifiche degli avvisi di addebito, richiamando la disciplina della notifica semplificata e l'idoneità della raccomandata informativa semplice nei casi previsti; ha confermato la mancanza di prescrizione perché le notifiche risultavano regolari e vi erano atti interruttivi successivi; ha infine ribadito che la domanda di rateizzazione del debito contributivo costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., con decorrenza di un nuovo termine dalla scadenza delle singole rate. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale
invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della costituzione di AdER con difensore del libero foro
richiamato dalla Corte per osservare che non era stata dedotta una questione di difetto di rappresentanza o di nullità della procura
richiamato dalla Corte per osservare che non era stata dedotta una questione di difetto di rappresentanza o di nullità della procura
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
la Corte lo richiama come norma che prevede casi speciali di ricorso all'Avvocatura dello Stato e la necessità di motivata delibera solo in ipotesi specifiche
norma istitutiva di AdER e del suo regime di rappresentanza e difesa in giudizio
legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, richiamata per la disciplina di AdER
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53 del 1994
la Corte precisa che il requisito dell'indirizzo risultante dai pubblici elenchi vale per le notifiche eseguite dagli avvocati, non per il mittente in sé
art. 16-ter D.L. n. 179 del 2012
richiamato nel motivo sul PEC; la Corte ritiene irrilevante, ai fini della nullità, la mancata iscrizione dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato nel motivo sul PEC; la Corte esclude che la sua violazione determini automaticamente nullità senza pregiudizio difensivo
art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato sia per la notifica via PEC sia per le modalità di notifica degli atti della riscossione; la Corte evidenzia che la norma disciplina l'indirizzo del destinatario, non quello del mittente
richiamato nel motivo sulle notifiche a mani di soggetto diverso dal destinatario
richiamato nel motivo sulle notifiche a mani di soggetto diverso dal destinatario
richiamato per sostenere la nullità della notifica; la Corte esclude la nullità in assenza di specifiche e di un concreto pregiudizio
richiamato nel motivo sulle notifiche; la Corte afferma che per la notifica semplificata degli avvisi di addebito non è necessaria la comunicazione di avvenuta notifica invocata dal ricorrente
art. 60, comma 1, lett. b-bis, D.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ricorda che la raccomandata informativa prevista da questa disciplina è 'semplice' e non con avviso di ricevimento
art. 60, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla Corte come base della notificazione a mezzo consegna a soggetti diversi dal destinatario con raccomandata informativa
richiamato per la notifica degli avvisi di addebito INPS mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato nella sentenza di merito per escludere la decadenza dall'iscrizione a ruolo in assenza di impugnazione dell'avviso di addebito nel termine
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995
invocato nel quarto motivo per la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali
richiamato nel quinto motivo per contestare l'efficacia interruttiva dell'istanza di rateizzazione
la Corte afferma che il riconoscimento del debito, anche tacito, interrompe la prescrizione; l'istanza di rateizzazione integra riconoscimento idoneo a tal fine
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 4 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nel quadro della disciplina del patrocinio di AdER e dei rapporti convenzionali con l'Avvocatura dello Stato
art. 17 d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato nel quadro della disciplina del patrocinio di AdER e dei rapporti convenzionali con l'Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- L'ente della riscossione può stare in giudizio tramite avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera quando la convenzione con l'Avvocatura dello Stato non riservi quel contenzioso alla difesa erariale o l'Avvocatura non sia disponibile; il presupposto della scelta del difensore si considera implicitamente sussistente.
- La nullità della notificazione a mezzo PEC non deriva automaticamente dal fatto che l'indirizzo del mittente non sia tratto da un pubblico registro; occorre indicare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e la disciplina è più rigorosa per l'indirizzo del destinatario che per quello del mittente.
- Nelle notifiche semplificate degli atti della riscossione e degli avvisi di addebito, la raccomandata informativa richiesta dalla legge ha forma semplice e non richiede l'avviso di ricevimento, quando la normativa speciale lo prevede.
- La doglianza sulle notifiche deve essere specifica e riferita a ciascun atto contestato, con trascrizione degli elementi essenziali della relata o degli atti notificatori, altrimenti la censura è inammissibile.
- La richiesta di rateizzazione di un debito contributivo costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e interrompe la prescrizione, anche se accompagnata da formule di riserva dei diritti; il nuovo termine decorre dalla scadenza delle singole rate.
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