Cassazione Civile, Ordinanza n. 10917/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi a percentuale eccedenti il minimale alla Gestione commercianti per gli anni 2010-2012, calcolati anche in relazione a redditi derivanti dalla partecipazione del contribuente a due società a responsabilità limitata. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'avviso, sul presupposto che la sola partecipazione al capitale sociale non facesse parte della base contributiva. In appello, l'ente previdenziale sosteneva che la base imponibile dovesse comprendere la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, richiamando la disciplina previdenziale e fiscale; il contribuente, dal canto suo, insisteva nel ritenere non dovuti i contributi sui redditi di partecipazione nelle s.r.l., perché non accompagnati da attività lavorativa, e proponeva anche domanda incidentale di rimborso di una somma asseritamente versata in eccedenza per l'anno 2013. In cassazione, l'ente previdenziale deduceva violazione dell'art. 3-bis d.l. 384/1992 conv. in L. 438/1992 e della L. 233/1990, sostenendo che la base contributiva dovesse comprendere tutti i redditi di impresa, anche quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali; il ricorrente incidentale lamentava invece l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso e contestava la dichiarata indeterminatezza della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale dell'ente previdenziale, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso dalla base imponibile contributiva i redditi di mera partecipazione in due s.r.l., in assenza di un apporto personale nell'attività gestoria o lavorativa della società, perché tali redditi sono redditi di capitale e non redditi d'impresa ai fini della contribuzione INPS. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del contribuente, rilevando un difetto di specificità e di autosufficienza: il ricorso non riportava integralmente il contenuto degli atti processuali rilevanti per dimostrare la dedotta indeterminatezza della domanda e, in ogni caso, la domanda di rimborso richiedeva una diversa causa petendi e allegazioni/prove del pagamento indebito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438
"A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"
La disposizione amplia la base imponibile contributiva rispetto al previgente art. 1 L. 233/1990, ma rinvia alla nozione fiscale di redditi d'impresa; non include i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.
art. 1 L. 2 agosto 1990, n. 233
La previgente disciplina rapportava il contributo annuo al reddito derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, cioè al reddito connesso all'attività lavorativa svolta.
art. 6 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
È richiamato per distinguere i redditi d'impresa dai redditi di capitale e per ricondurre l'individuazione della base contributiva alla disciplina fiscale.
art. 55 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
I redditi d'impresa derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale; i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione lavorativa, sono redditi di capitale e quindi non concorrono alla base contributiva.
art. 38 Cost.
La tutela previdenziale spetta ai lavoratori, non a chi si limiti a investire capitali a scopo di utile; ciò giustifica l'esclusione dei redditi di capitale dalla contribuzione.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per ribadire che il diverso trattamento tra soci di società di persone e soci di società di capitali non è irragionevole, data la diversa struttura delle due figure.
È richiamato per evidenziare che la domanda di rimborso doveva essere formulata in modo determinato e con adeguata specificazione della causa petendi.
La mancanza di riproduzione degli atti rilevanti e la conseguente carenza di specificità/autosufficienza comportano l'inammissibilità del ricorso incidentale.
Consente la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile va determinata secondo la nozione fiscale di reddito d'impresa, come richiamata dall'art. 3-bis d.l. 384/1992 conv. in L. 438/1992, e non può essere estesa a redditi che, secondo il TUIR, hanno natura diversa, come i redditi di capitale.
- I redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale di società di capitali, quando il socio non svolga alcuna attività lavorativa o gestoria nella società, non concorrono alla base contributiva previdenziale, perché manca il fattore lavoro che giustifica la tutela assicurativa.
- La differenza tra soci di società di persone e soci di società di capitali rileva ai fini previdenziali: nelle prime opera una logica di trasparenza e di collegamento con l'attività d'impresa, nelle seconde il mero investimento di capitale non basta a fondare l'obbligo contributivo.
- Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso, riportando il contenuto degli atti rilevanti e dimostrando la precisa formulazione della domanda nei gradi di merito.
- Una domanda di rimborso di contributi asseritamente versati in eccedenza richiede una distinta causa petendi rispetto all'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e necessita dell'allegazione e prova del pagamento indebito.
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