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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10932/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli originari ricorrenti avevano agito per ottenere l'accertamento dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia, deducendo di essere stati adibiti a mansioni di ausiliario in modo difforme rispetto ai progetti di LSU cui erano stati assegnati, e chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento delle conseguenti prestazioni retributive e previdenziali. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva già respinto tali domande. In Cassazione i medesimi soggetti hanno proposto ricorso con quattro motivi, ma successivamente hanno depositato rinuncia al ricorso, rituale e comunicata alla controparte, la quale non l'ha accettata; hanno inoltre chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale e univocamente abdicativa ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. Ha precisato che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia non ha natura accettizia e dunque non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo. Ha altresì condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero, liquidandole in euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito, escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso in cassazione, se formulata in atto univocamente abdicativo e rituale, è idonea a produrre l'effetto estintivo del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del processo di legittimità.

  • art. 306 c.p.c.

    Non si applica al giudizio di cassazione; perciò la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e non richiede l'accettazione della controparte.

  • principio di causalità

    Il rinunciante resta tenuto alla rifusione delle spese del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se rituale e inequivocabile, determina l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica a tale fase processuale.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia non esclude la condanna del rinunciante alle spese, che seguono il principio di causalità.
  • Nel giudizio di legittimità la regolazione delle spese può essere disposta anche quando il processo si estingue per rinuncia del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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