Cassazione Civile, Ordinanza n. 10930/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto da una lavoratrice con un'università pubblica per circa diciassette anni, in base a una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa rinnovati e prorogati nel tempo, aventi ad oggetto attività di supporto alla didattica, organizzazione e collegamento con gli uffici tirocini e stages e, secondo la deduzione attorea, lo svolgimento in concreto delle funzioni di responsabile dell'ufficio tirocini con mansioni riconducibili al livello D3 del CCNL Università. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, il riconoscimento di mansioni superiori rispetto a quelle formalmente indicate nei contratti e la condanna dell'ateneo al pagamento delle differenze retributive e del TFR. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo parzialmente prescritti i crediti e comunque non provata la subordinazione; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) errori processuali per il mancato esame/ammissibilità della prova orale e per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; 2) violazione del diritto di difesa e del principio di effettività contro eccessivo formalismo; 3) errata interpretazione della domanda, che avrebbe dovuto essere letta nel suo contenuto sostanziale; 4) motivazione apparente e errata qualificazione del rapporto subordinato ex art. 2094 c.c.; 5) violazione delle regole sullo svolgimento dell'udienza nel rito lavoro perché la causa era stata decisa senza udienza in presenza e senza rispettare contraddittorio e oralità; 6) erronea liquidazione delle spese assumendo che la causa fosse di valore indeterminabile. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo: nel rito del lavoro, anche nel periodo emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione con il deposito di note scritte è ammissibile solo se, in concreto, restano garantiti dialogo tra le parti, contraddittorio e diritto di difesa; nel caso concreto la fase orale tipica dell'art. 420 c.p.c. non era stata sostituita ma del tutto omessa, con espresso dissenso della parte, sicché la decisione di merito è stata cassata con rinvio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo illegittima la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la trattazione della causa senza la fase orale propria del rito del lavoro. Ha affermato che la sostituzione cartolare dell'udienza è compatibile con il processo del lavoro solo se limitata e se non sacrifica, in concreto, il contraddittorio, il dialogo con il giudice e il diritto di difesa; nel caso esaminato, la fase orale prevista dall'art. 420 c.p.c. era stata di fatto omessa, nonostante il dissenso espresso della lavoratrice, con conseguente violazione del modello processuale lavoristico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione al vizio di motivazione apparente e agli errori processuali denunciati
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove e di ammissibilità dell'istruttoria
art. 116 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove
art. 244 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alla deduzione della prova testimoniale
art. 253 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alla prova testimoniale
art. 420 c.p.c.
richiamato come norma centrale del rito del lavoro, in particolare per la necessaria udienza con interrogatorio libero e tentativo di conciliazione
art. 421, comma 2, c.p.c.
richiamato per i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro
art. 437, comma 2, c.p.c.
richiamato per i limiti e i poteri istruttori nel giudizio di appello del lavoro
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato per la censura di violazione di legge
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e all'interpretazione sostanziale della domanda
art. 2094 c.c.
richiamato per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato
art. 101 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in relazione al contraddittorio
art. 354, comma 4, c.p.c.
richiamato per la rinnovazione degli atti nulli in caso di nullità del procedimento
art. 2 Cost.
richiamato a fondamento della tutela effettiva dei diritti e della dignità processuale
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del giusto processo e del contraddittorio
art. 6, comma 1, CEDU
richiamato a sostegno dell'effettività del diritto al processo equo
art. 13 CEDU
richiamato a sostegno della tutela effettiva
art. 17 CEDU
richiamato nel secondo motivo
art. 83, comma 7, lett. f) e h), d.l. n. 18/2020
richiamato in relazione alla disciplina emergenziale dell'udienza durante la pandemia
art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020
"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni."
interpretato nel senso che la sostituzione cartolare è possibile anche nel rito del lavoro, ma non può eliminare integralmente la fase orale quando la situazione concreta richieda contraddittorio, chiarimenti o partecipazione delle parti
art. 127-ter c.p.c.
richiamato, nella versione applicabile ratione temporis, come modello di trattazione sostitutiva della udienza, compatibile con il rito del lavoro solo a condizioni che preservino il dialogo processuale
art. 87, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020
richiamato come base della disciplina emergenziale per la trattazione scritta delle udienze
art. 10 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla liquidazione delle spese e al valore della causa
art. 14 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo al valore della causa e alla determinazione delle spese
art. 1362 c.c.
richiamato nel motivo sulle spese per l'interpretazione della domanda e del valore della causa
art. 1363 c.c.
richiamato nel motivo sulle spese per l'interpretazione della domanda e del valore della causa
art. 1367 c.c.
richiamato nel motivo sulle spese per l'interpretazione della domanda e del valore della causa
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la determinazione dei compensi professionali in relazione al valore della causa
art. 2 c.p.c.
non citato nel testo fornito
art. 437, comma 3, c.p.c.
richiamato insieme al secondo comma come limite alla prova in appello del lavoro
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la fase dell'udienza non è riducibile alla sola decisione finale: essa comprende, in via ordinaria, momenti essenziali di comparizione, dialogo con il giudice, interrogatorio libero e tentativo di conciliazione, che non possono essere obliterati senza una valida base normativa o senza il consenso delle parti.
- La sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte è compatibile con il processo del lavoro solo se non si traduce in un'eliminazione integrale dell'oralità e se, in concreto, sono comunque assicurati contraddittorio, diritto di difesa e possibilità di chiarimenti in relazione alla specifica controversia.
- Nel periodo emergenziale la trattazione cartolare delle udienze civili può legittimamente essere adottata, ma il giudice deve dare conto delle ragioni organizzative e del bilanciamento tra esigenze acceleratorie e diritti di difesa; la mancata considerazione dell'istanza di discussione orale o l'omissione della fase orale può determinare nullità del procedimento.
- Quando il procedimento del lavoro richiede integrazioni istruttorie o chiarimenti alla luce della situazione concreta, il giudice deve preservare la circolarità tra allegazioni, contestazioni e prova, evitando che il diniego della prova o la scelta organizzativa precludano in radice l'accertamento del diritto.
- In caso di nullità della fase processuale decisoria nel rito del lavoro, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché rinnovi la trattazione nel rispetto del modello processuale e delle garanzie del contraddittorio.
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