Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento dell'Ispettorato del lavoro che, per un periodo compreso tra marzo 2012 e dicembre 2013, aveva contestato irregolarità contributive in relazione a sei lavoratori impiegati presso lo stabilimento di un'impresa committente, ritenendo che le prestazioni fossero svolte in regime di subordinazione nell'ambito di un rapporto con la cooperativa. La cooperativa sosteneva, invece, che i rapporti fossero regolati da contratti di lavoro sociale coerenti con la disciplina del socio lavoratore e con la struttura mutualistica, e che la prestazione fosse resa in autonomia, con libertà di accettare o rifiutare le occasioni di lavoro. In cassazione la società ha articolato dodici motivi: ha censurato, da un lato, la pretesa applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 in tema di obbligazione contributiva e, dall'altro, la qualificazione dei rapporti come subordinati, deducendo violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., dell'art. 1 l. 142/2001, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e alla mancata ammissione di prove testimoniali. Ha inoltre sostenuto che il giudizio sarebbe stato svolto in modo generico e "in massa", senza un'analisi individualizzata dei singoli rapporti. L'INPS ha resistito, affermando la correttezza dell'accertamento ispettivo e la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha rilevato che l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa, sopravvenuta in pendenza del giudizio di legittimità, non determinava interruzione del processo, in ragione della natura officiosa del giudizio di cassazione. Nel merito ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso che fosse stata trascurata la questione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, ma ha osservato che il cuore della decisione di merito non era la subfornitura bensì la concreta qualificazione dei rapporti di lavoro. Ha quindi condiviso l'impostazione della Corte d'appello, che non si era fermata al nomen iuris del "contratto di lavoro sociale", ma aveva accertato in fatto elementi tipici della subordinazione: orario fisso, retribuzione oraria, uso di cartellini marcatempo, assenza di attrezzature proprie, mancanza di rischio imprenditoriale, inserimento stabile nell'organizzazione aziendale e eterodirezione mediante un responsabile della cooperativa. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla qualificazione del rapporto è limitato ai profili di violazione dei criteri legali di cui all'art. 2094 c.c. e ai vizi motivazionali nei limiti dell'art. 360 c.p.c.; non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
comma primo, secondo periodo
la liquidazione giudiziale della cooperativa produce gli effetti previsti dalla disciplina concorsuale sui rapporti pendenti; nel giudizio di cassazione, però, non determina interruzione per la natura officiosa del processo
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
richiamato per gli effetti interruttivi dei rapporti processuali pendenti in caso di liquidazione giudiziale, effetti che non operano nel giudizio di legittimità
il verbale di accertamento è impugnabile direttamente e produce effetti immediati sulla posizione del debitore
l'impugnazione del verbale ha effetto inibitorio rispetto all'iscrizione a ruolo
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazione contributiva nei rapporti di appalto/subfornitura; la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata
la subordinazione va desunta dai criteri legali e soprattutto dal concreto svolgimento del rapporto, non dal solo nomen iuris o dalle pattuizioni formali
la disciplina del socio lavoratore non consente di sottrarre al controllo giudiziale la verifica della reale natura del rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa
il travisamento della prova è censurabile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza; non basta prospettare una diversa lettura del verbale ispettivo
la doglianza sull'onere della prova è priva di decisività quando la subordinazione sia stata positivamente accertata sulla base degli elementi raccolti
le presunzioni semplici sono utilizzabili per desumere la subordinazione da plurimi indici fattuali, purché la valutazione resti riservata al giudice di merito
art. 1362, secondo comma, c.c.
il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, rileva per interpretare il significato delle pattuizioni
il verbale ispettivo è una fonte di prova liberamente valutabile dal giudice di merito
la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata in dispositivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la qualificazione del rapporto di lavoro non può arrestarsi al nomen iuris scelto dalle parti, dovendo il giudice verificare la reale natura del rapporto attraverso il suo concreto svolgimento.
- La subordinazione si accerta valorizzando, in modo complessivo e non atomistico, gli indici fattuali dell'eterodirezione, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, dell'orario fisso, della retribuzione predeterminata, dell'assenza di rischio imprenditoriale e del mancato apporto di mezzi propri.
- Quando la prestazione sia elementare, ripetitiva e predeterminata, gli indici sussidiari possono assumere rilievo decisivo per desumere l'assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del datore.
- La censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, né nella mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- L'onere della prova e il ricorso alle presunzioni non sono violati se il giudice di merito abbia già accertato in positivo, sulla base di elementi plurimi e convergenti, la natura subordinata del rapporto.
- Nel giudizio di legittimità gli eventi interruttivi legati alla liquidazione giudiziale non operano secondo le regole ordinarie del processo civile, per la natura officiosa del giudizio di cassazione.
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