Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10935/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un ente sanitario pubblico aveva ottenuto in appello, in riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento, quantificato equitativamente nella misura del 30% della retribuzione mensile prevista per la categoria Ds, per il periodo luglio 2013-aprile 2014. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che l’appello fosse inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione dei fatti del primo giudice; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 20 CCNL Comparto Sanità, oltre a vizi di motivazione e di prova, contestando l’accertamento del demansionamento; con il terzo ha lamentato violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2059 c.c., sostenendo che vi fosse stata indebita inversione dell’onere della prova e che mancasse prova del danno professionale/non patrimoniale; con il quarto ha censurato la condanna alle spese, invocando l’art. 91 c.p.c. e il D.M. n. 55/2014. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo e il terzo perché mescolavano censure di violazione di legge e di vizio motivazionale e, comunque, perché tendevano a rivalutare il merito, a fronte di una motivazione di merito ritenuta coerente con i principi in tema di demansionamento e di onere della prova; il quarto perché meramente dipendente dall’eventuale accoglimento delle altre doglianze e comunque attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’azienda sanitaria. Ha confermato, per effetto della mancata cassazione, la sentenza d’appello che aveva riconosciuto al dipendente il risarcimento del danno non patrimoniale da demansionamento e aveva condannato l’ente al pagamento della somma liquidata in via equitativa. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione dei capi contestati e delle doglianze, ma non richiede formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Per il ricorso in appello è necessaria una specifica critica della decisione impugnata, con indicazione delle questioni e dei punti contestati.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta il contenuto essenziale degli atti rilevanti e non li localizza adeguatamente.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    È richiamato come norma sulla corretta assegnazione delle mansioni del dipendente pubblico e sul divieto di demansionamento.

  • art. 20 CCNL 1998-2001 Comparto Sanità

    È richiamato quale disciplina collettiva sulle mansioni del personale del comparto sanità.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere della prova del demansionamento e del danno è oggetto di contestazione; la Corte richiama il principio secondo cui, allegato il demansionamento, grava sul datore di lavoro la prova dell’esatto adempimento o della causa non imputabile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. nel contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la lettura delle prove, senza ottenere accoglimento.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in relazione al danno non patrimoniale asseritamente privo di prova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non può essere cumulato o sovrapposto indebitamente con il vizio di motivazione sul medesimo profilo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per l’ammissibilità dell’appello, ma la censura è respinta in limine per difetto di specificità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito prospettare sotto questo profilo una critica che in realtà miri a una nuova valutazione del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la relativa valutazione del giudice di merito non è censurabile nei limiti dedotti.

  • D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55

    È richiamato per la liquidazione delle spese, rimessa nei limiti di legge alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 2103 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui, allegato dal lavoratore il demansionamento come inesatto adempimento, il datore deve provare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.

  • art. 1218 c.c.

    La mancata prova dell’esatto adempimento o dell’impossibilità non imputabile comporta responsabilità del datore di lavoro.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la sovrapposizione della censura di violazione di legge con quella di vizio motivazionale sul medesimo punto: la prima presuppone i fatti accertati, la seconda mira invece a rimetterli in discussione.
  • L’impugnazione deve rispettare il requisito di specificità e, quando si fonda su atti processuali o documenti, deve riportarne il contenuto essenziale e localizzarli nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In materia di demansionamento, una volta allegato dal lavoratore l’inesatto adempimento dell’obbligo datoriale di adibizione alle mansioni, incombe sul datore di lavoro la prova dell’esatto adempimento, della mancanza del demansionamento o di una causa non imputabile.
  • Il danno da demansionamento può essere desunto e quantificato dal giudice di merito anche in via equitativa, sulla base di elementi come professionalità pregressa, durata della dequalificazione, posizione ricoperta e qualità delle mansioni assegnate, purché la motivazione sia congrua.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile quando sia meramente dipendente dall’accoglimento di altri motivi o miri soltanto a contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.