Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato con un'università pubblica nove contratti di collaborazione coordinata e continuativa tra il 2007 e il 2016 e chiedeva che fossero dichiarati inefficaci o invalidi, con accertamento della natura subordinata del rapporto e conseguente condanna dell'ente al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno per l'asserito abuso del ricorso a tali contratti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritti i crediti anteriori al 18.11.2011 e insussistente la prova della subordinazione; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, reputando nuova la deduzione di violazione dell'art. 7 d.lgs. 165/2001 e condividendo la valutazione delle prove. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione dell'art. 2094 c.c. per avere la Corte escluso la subordinazione nonostante mansioni esecutive e ripetitive, che avrebbero reso inapplicabili i normali indici sintomatici; (2) violazione dell'art. 113 c.p.c. per aver considerato nuova la doglianza relativa all'art. 7 d.lgs. 165/2001 e per non aver applicato l'art. 2126 c.c.; (3) nullità per motivazione apparente o contraddittoria, per avere qualificato le prestazioni come collegate a progetti e al contempo come esecutive e ripetitive; (4) nullità per motivazione apparente o contraddittoria e violazione dell'art. 115 c.p.c., sul modo di valutare una testimonianza ritenuta lacunosa; (5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, avendo valorizzato progetti non emergenti dagli atti; (6) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova testimoniale e per avere ritenuto non provata l'eterodirezione o la tipologia delle direttive impartite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la verifica della subordinazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del corretto impiego dei criteri giuridici e non della mera rivalutazione delle prove; ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva posto due rationes decidendi e che, comunque, la sola violazione delle norme sull'impiego presso la pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorrendo sempre l'accertamento sostanziale della subordinazione per poter, al più, applicare la tutela ex art. 2126 c.c.; ha dichiarato non ammissibili i motivi dal terzo al sesto perché diretti a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, senza integrare un vizio di motivazione nei limiti del "minimo costituzionale" né una reale violazione dell'art. 115 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
definisce la subordinazione come vincolo di soggezione personale al potere direttivo del datore; la sua sussistenza va accertata in fatto sulla base di indici complessivi.
la sua violazione può rilevare ai fini della qualificazione del rapporto, ma non basta da sola a dimostrare la subordinazione.
può operare solo se sia accertato che la prestazione resa in base al contratto formalmente autonomo abbia in concreto i caratteri della subordinazione; non discende automaticamente dalla sola illegittimità del contratto con la P.A.
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione in conseguenza della violazione delle disposizioni sull'assunzione o impiego.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri evocati per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ribadisce che non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.
non è violato per il solo fatto che il giudice valuti le prove offerte dalle parti in modo non condiviso dal ricorrente.
la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte in causa o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli, non quando apprezza diversamente le prove ritualmente acquisite.
il vizio di motivazione sussiste solo se la sentenza è priva di argomentazione effettiva o presenta un contrasto insanabile tale da impedire il controllo logico-giuridico.
art. 111, sesto comma, Cost.
il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La subordinazione del rapporto di lavoro si accerta in fatto mediante una valutazione complessiva di indici sintomatici, primo fra tutti il vincolo di soggezione personale al potere direttivo del datore; la Cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se quest'ultimo ha applicato correttamente i criteri giuridici.
- Quando la prestazione è formalmente resa nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione, la sola violazione delle norme sull'utilizzo di tali contratti non comporta la conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato; occorre comunque l'accertamento sostanziale della subordinazione per poter riconoscere eventuali tutele risarcitorie o ex art. 2126 c.c.
- La deduzione di nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione dell'art. 115 c.p.c. non può risolversi in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; il vizio è configurabile solo in presenza di reale assenza di motivazione o di utilizzazione di prove irritualmente acquisite.
- In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove è particolarmente ristretto e non consente un terzo grado di merito.
- La tutela ex art. 2126 c.c. non deriva dalla mera invalidità del contratto o dalla violazione delle regole sull'instaurazione del rapporto, ma richiede che la prestazione sia stata in concreto eseguita con i caratteri propri del lavoro subordinato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10917/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10930/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10931/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10932/2026 del 24/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10935/2026 del 24/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →