Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22510/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché, preso atto della documentazione prodotta dal difensore del contribuente relativa alla definizione agevolata dei carichi e della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione è stata quindi resa per sopravvenuta definizione della controversia, con spese a carico della parte ricorrente, secondo quanto emerge dal testo disponibile.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e IRAP relative all’anno d’imposta 2007, fondato su una ricostruzione dell’ufficio che egli contestava, sostenendo in particolare il travisamento dei fatti e la mancata verifica dell’effettività delle rimanenze iniziali. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con i primi due ha denunciato plurime violazioni di legge sostanziali e processuali in tema di riparto dell’onere della prova, motivazione e validità dell’accertamento; con il terzo ha dedotto la carenza di legittimazione/sottoscrizione dell’atto in relazione all’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate; con il quarto ha censurato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e vizi di omessa pronuncia e omesso esame. Successivamente, però, il difensore del contribuente ha comunicato di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, allegando la documentazione della procedura e il pagamento delle rate, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso intervenuta a seguito della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l’avvenuta definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio e dichiara la rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa tributaria determina la cessazione della materia del contendere/estinzione del processo, con effetti assorbenti rispetto alle censure di merito e di rito già proposte.
  • Nel processo tributario di legittimità, la produzione della documentazione attestante l’adesione alla procedura agevolata e i pagamenti effettuati può essere sufficiente, in difetto di contestazioni dell’Erario, a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.