Cassazione Civile, Ordinanza n. 22510/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei quattro motivi di ricorso perché, preso atto della documentazione prodotta dal difensore del contribuente relativa alla definizione agevolata dei carichi e della rinuncia al ricorso, ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione è stata quindi resa per sopravvenuta definizione della controversia, con spese a carico della parte ricorrente, secondo quanto emerge dal testo disponibile.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali e IRAP relative all’anno d’imposta 2007, fondato su una ricostruzione dell’ufficio che egli contestava, sostenendo in particolare il travisamento dei fatti e la mancata verifica dell’effettività delle rimanenze iniziali. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con i primi due ha denunciato plurime violazioni di legge sostanziali e processuali in tema di riparto dell’onere della prova, motivazione e validità dell’accertamento; con il terzo ha dedotto la carenza di legittimazione/sottoscrizione dell’atto in relazione all’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate; con il quarto ha censurato la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento e vizi di omessa pronuncia e omesso esame. Successivamente, però, il difensore del contribuente ha comunicato di aver presentato istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, allegando la documentazione della procedura e il pagamento delle rate, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso intervenuta a seguito della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di motivazione/garanzie del procedimento di accertamento.
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova nella controversia tributaria.
art. 109, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente quale parametro sostanziale di deducibilità/computabilità dei componenti negativi e positivi del reddito.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di requisiti formali e motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 110, comma 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina fiscale di determinati componenti reddituali.
art. 24, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente con riferimento all’IRAP.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come fondamento dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, omesso esame di fatti decisivi).
art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente quale norma di raccordo per il ricorso per cassazione nel processo tributario.
art. 4, secondo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura sulla legittimazione/funzioni dell’organo che ha emesso l’atto.
art. 19, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
richiamato nel terzo motivo in tema di organizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
art. 53, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
richiamato nel terzo motivo in tema di attribuzioni e organizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
art. 14, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione a mezzo posta.
richiamato nel quarto motivo con riferimento alla sanatoria delle nullità degli atti processuali.
richiamato nel quarto motivo in tema di nullità della notificazione.
art. 60, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel quarto motivo come disciplina delle notificazioni in materia tributaria.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione degli atti impositivi IVA.
art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e la conseguente rinuncia ai giudizi pendenti.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. in L. 1° dicembre 2016, n. 225
richiamato quale fonte della procedura di definizione agevolata invocata dal difensore del contribuente.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l’avvenuta definizione agevolata dei carichi oggetto del giudizio e dichiara la rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- La sopravvenuta definizione della pretesa tributaria determina la cessazione della materia del contendere/estinzione del processo, con effetti assorbenti rispetto alle censure di merito e di rito già proposte.
- Nel processo tributario di legittimità, la produzione della documentazione attestante l’adesione alla procedura agevolata e i pagamenti effettuati può essere sufficiente, in difetto di contestazioni dell’Erario, a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.
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