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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22459/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle IRPEF versate per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio fiscale previsto per i residenti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990. Dopo il rigetto in primo grado, la decisione favorevole in appello era passata in giudicato, ma l’amministrazione non aveva eseguito spontaneamente il rimborso. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ordinato il pagamento integrale delle somme dovute e nominato un commissario ad acta, ritenendo inapplicabile la riduzione del 50% prevista dallo ius superveniens di cui all’art. 16-octies del d.l. 91/2017. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. 91/2017, sostenendo che, essendo eccedenti i fondi stanziati, i rimborsi dovessero essere eseguiti con riduzione del 50% anche in fase esecutiva/ottemperanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica; lo ius superveniens dell’art. 16-octies del d.l. 91/2017 si applica anche alla fase esecutiva o di ottemperanza. La CTR, escludendo l’applicazione della norma per il solo fatto che il diritto al rimborso era stato già accertato con sentenza passata in giudicato, ha quindi errato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma base sul rimborso fiscale per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi, da leggere insieme alle modifiche successive e applicabile anche nella fase esecutiva/di ottemperanza quanto alla disponibilità dei fondi e alle modalità di pagamento.

  • art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123

    lo ius superveniens rileva anche in sede di ottemperanza; se le istanze superano i fondi stanziati, i rimborsi sono assoggettati alla riduzione del 50%, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di ottemperanza tributaria serve a dare concreta attuazione al comando contenuto nel giudicato e consente al giudice di enucleare e precisare gli obblighi da eseguire e di verificarne la compatibilità con i principi di effettività ed equivalenza.

  • art. 29 del d.l. n. 162 del 2019

    richiamato come ulteriore intervento normativo nella disciplina dei rimborsi per eventi calamitosi, nel quadro dell’assetto da applicare in fase esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza avente a oggetto rimborsi fiscali per benefici riconosciuti a seguito di eventi calamitosi, il giudice deve verificare la capienza dei fondi pubblici stanziati e, se necessario, attivare gli strumenti esecutivi speciali previsti dalla normativa di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta.
  • Lo ius superveniens intervenuto sulla disciplina dei rimborsi per eventi calamitosi si applica anche alla fase esecutiva o di ottemperanza, non solo al procedimento amministrativo originario.
  • La formazione del giudicato sul diritto al rimborso non esclude, di per sé, l’applicazione della disciplina sopravvenuta che regola modalità e limiti del pagamento, quando la legge intervenga a disciplinare l’esecuzione del credito nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a un’esecuzione meccanica del titolo, ma può precisarne il contenuto e verificarne la compatibilità con i principi di effettività e con il quadro normativo sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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