Cassazione Civile, Ordinanza n. 22468/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La vicenda nasce da due giudizi promossi da una ditta individuale contro due diversi istituti poi confluiti nell’attuale banca resistente, per ottenere il ricalcolo del dare/avere di più conti correnti affidati e la restituzione degli importi addebitati in base, secondo l’attrice, a clausole nulle o comunque illegittime. La correntista lamentava interessi ultralegali determinati per relationem all’uso di piazza, anatocismo, commissione di massimo scoperto, competenze non pattuite e giorni valuta illegittimi. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello la Corte di Firenze aveva confermato il rigetto ritenendo che, quando sia il cliente ad agire per l’accertamento del saldo e la ripetizione dell’indebito, incomba su di lui la prova di tutti i fatti costitutivi, con necessità di produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto, senza poter applicare automaticamente il criterio del "saldo zero". Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con tre motivi principali: violazione delle regole sull’onere della prova, omessa/erronea valutazione della documentazione bancaria e dei risultati delle due consulenze tecniche d’ufficio, nonché erronea esclusione della ricostruzione del conto dal primo estratto disponibile con saldo iniziale a zero. Gli ulteriori motivi, relativi alla contestazione del quesito peritale e alla mancata rinnovazione della consulenza, erano collegati alla stessa questione probatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea l’affermazione della Corte d’appello secondo cui sarebbe sempre necessaria la produzione integrale degli estratti conto per ricostruire il rapporto bancario, sia quando agisca il cliente sia quando agisca la banca. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto secondo cui, in presenza di documentazione non integrale, la ricostruzione del saldo è possibile anche mediante prove ulteriori, purché idonee a fornire indicazioni certe e complete sul saldo iniziale del periodo documentato. Sono rimasti assorbiti il quarto e il quinto motivo, relativi alla consulenza tecnica d’ufficio. Il dispositivo finale non è integralmente riportato nel testo fornito, ma la motivazione indica chiaramente cassazione con rinvio.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nel giudizio di accertamento e ripetizione dell’indebito su conto corrente; la Corte esclude che imponga sempre la produzione integrale degli estratti conto, ammettendo prove ulteriori idonee a ricostruire il saldo iniziale
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove offerte e alla mancata considerazione della documentazione bancaria prodotta
art. 116 c.p.c.
richiamato quanto alla valutazione del comportamento processuale della banca di fronte all’ordine di esibizione e alla possibilità di desumerne argomenti di prova
art. 196 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio e alla dedotta mancata rinnovazione della stessa
art. 210 c.p.c.
richiamato per l’ordine di esibizione degli estratti conto rivolto alla banca
art. 183 c.p.c.
richiamato per il deposito della documentazione bancaria in primo grado
art. 184 c.p.c.
richiamato per il deposito di ulteriore documentazione bancaria in primo grado
art. 346 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla dedotta mancata contestazione del quesito del c.t.u.
art. 360 c.p.c.
nn. 3 e 5 del primo comma
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per l’accertamento del saldo e la ripetizione dell’indebito bancario, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda, se il quadro probatorio consente comunque una ricostruzione certa e completa del rapporto.
- Quando la documentazione contabile è parziale, il giudice di merito può ricostruire i saldi anche tramite prove ulteriori e consulenza tecnica, purché tali elementi consentano di giustificare il saldo iniziale del periodo documentato.
- Il principio del "saldo zero" non opera come regola automatica e generalizzata, ma solo come criterio ricostruttivo utilizzabile in presenza dei presupposti probatori individuati dalla giurisprudenza; non può essere escluso a priori né imposto indifferentemente in ogni controversia.
- L’onere della prova va applicato distinguendo il caso in cui agisca la banca da quello in cui agisca il correntista, ma in entrambi i casi la ricostruzione del dare/avere può fondarsi anche su elementi estranei agli estratti conto, se idonei a fornire indicazioni certe sul saldo iniziale.
- Se il giudice di merito respinge la domanda per ritenuta insufficienza documentale, deve verificare in concreto se le prove acquisite, anche in combinazione con le risultanze peritali e processuali, siano già sufficienti a fondare il ricalcolo del rapporto.
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