Cassazione Civile, Ordinanza n. 22475/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un’area demaniale marittima con capannone sovrastante, concessa a una società. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la società fosse legittimata a impugnare l’atto perché soggetto passivo ICI e aveva ritenuto l’avviso carente di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla notificazione e impugnazione degli atti catastali, sostenendo che la legittimazione all’impugnazione spetta solo all’intestatario della partita catastale e non al soggetto passivo ICI; (2) violazione delle norme processuali sulla legittimazione ad agire e sul termine di impugnazione, riproponendo che l’avviso notificato all’amministrazione del demanio era divenuto definitivo perché non impugnato dal solo soggetto legittimato; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e dello statuto del contribuente, deducendo che l’avviso era sufficientemente motivato perché corredato da perizia di stima e fondato sul criterio del costo di ricostruzione. La società resiste e propone ricorso incidentale, lamentando nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla correttezza dei dati di stima usati per la rendita catastale.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che, per gli avvisi di accertamento catastale, la legittimazione all’impugnazione spetti esclusivamente all’intestatario della partita catastale, cioè al proprietario o titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare, e non al mero soggetto passivo ICI che abbia solo un interesse di fatto alla rideterminazione della rendita. Ricorda inoltre che, nel caso di immobili su suolo demaniale marittimo, lo Stato non è parte necessaria nel giudizio sull’accertamento catastale. Il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità del ricorso originario della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono compensate e viene escluso l’ulteriore contributo unificato per l’incidentale assorbito.
Norme richiamate
l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
La notificazione e l’efficacia degli atti attributivi o modificativi della rendita catastale rilevano nei confronti degli intestatari della partita catastale; la legittimazione all’impugnazione spetta esclusivamente a questi ultimi.
Richiamato per escludere la legittimazione processuale del soggetto non titolare della partita catastale a impugnare l’avviso catastale.
Richiamato nel motivo dell’Agenzia come norma violata, ma la decisione si fonda sulla titolarità della legittimazione ad impugnare.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la disciplina dell’impugnazione degli atti tributari, in relazione alla legittimazione ad agire.
l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato dal ricorrente principale a sostegno della sufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato dal ricorrente principale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 2
Richiamato per evidenziare che, in talune ipotesi, il soggetto passivo ICI può non coincidere con l’intestatario della partita catastale, ma ciò non attribuisce al primo la legittimazione all’impugnazione dell’atto catastale.
l. 27 dicembre 2000, n. 388, art. 18, comma 3
Richiamato per affermare che la disciplina ICI individua il concessionario come soggetto passivo, senza incidere sulla diversa legittimazione all’impugnazione dell’avviso catastale.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 3, 41, 56
Richiamati per identificare il titolare della partita catastale nel proprietario o nel titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare.
Interpretato nel senso che l’accessione dei beni edificati su suolo demaniale in concessione si verifica ipso iure al termine della concessione, salva diversa previsione o ordine di demolizione.
Richiamato quale principio generale dell’accessione, applicabile anche ai beni edificati su suolo demaniale in concessione.
Richiamato nel ricorso incidentale per denunciare l’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi ai dati di stima.
Massime di principio
- Negli avvisi di accertamento catastale la legittimazione all’impugnazione spetta solo al soggetto intestatario della partita catastale, individuato nel proprietario o nel titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare.
- La coincidenza o non coincidenza tra soggetto passivo del tributo e intestatario catastale non incide sulla legittimazione processuale a impugnare l’atto catastale: il soggetto passivo ICI può avere solo un interesse di fatto e temporaneo.
- Quando l’atto catastale non è impugnato dal soggetto legittimato, esso diviene definitivo e non può essere contestato da chi non sia titolare della relativa partita.
- Nei giudizi aventi ad oggetto immobili insistenti su suolo demaniale marittimo realizzati dal concessionario, lo Stato non è parte necessaria, poiché l’eventuale accessione ex art. 49 cod. nav. si verifica solo al termine della concessione.
- Se il ricorso viene accolto per difetto di legittimazione del contribuente, le censure sulla motivazione dell’avviso e sull’esattezza dei dati di stima restano assorbite.
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