Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, con cui veniva chiesto il rimborso del 60% delle somme versate a titolo di IRPEF e addizionali regionale e comunale per il periodo 31 ottobre 2002-30 giugno 2008, invocando la disciplina agevolativa e di rimborso collegata alla sospensione dei versamenti. L'Ufficio non rispondeva, formando il silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello accolto dalla CTR era inammissibile perché proposto oltre il termine breve, essendo già stato notificato un primo appello prima del secondo; 2) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, censurando il riconoscimento della tempestività della domanda di rimborso. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la notifica del primo appello, pur poi non depositato, integra conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per una successiva impugnazione della stessa decisione; pertanto il secondo appello notificato oltre 60 giorni era tardivo e l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna del contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3"
La notifica del primo appello equivale a conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per la proposizione di una nuova impugnazione contro la stessa decisione.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito, dopo avere accolto il motivo sull'inammissibilità dell'appello.
art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di rimborso; il motivo relativo alla sua applicazione resta assorbito.
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'art. 51, comma 1, come eccezione al termine breve di impugnazione.
art. 366, comma 1, cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ai fini della verifica della tardività dell'appello e degli atti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.
art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
La cassazione è stata pronunciata senza rinvio perché l'appello doveva essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notifica del primo atto di appello, anche se non seguita dal deposito e quindi inammissibile o improcedibile, determina la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per una successiva impugnazione della stessa decisione.
- La proposizione di un secondo appello contro la medesima sentenza è ammissibile solo finché non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo; tuttavia il secondo atto deve comunque essere tempestivo rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del primo.
- L'intempestività dell'appello è rilevabile anche d'ufficio in cassazione, ove il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione.
- Quando l'appello accolto dal giudice di merito risulta tardivo e quindi inammissibile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non residuando ulteriori accertamenti di merito.
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