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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22462/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente residente in uno dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, con cui veniva chiesto il rimborso del 60% delle somme versate a titolo di IRPEF e addizionali regionale e comunale per il periodo 31 ottobre 2002-30 giugno 2008, invocando la disciplina agevolativa e di rimborso collegata alla sospensione dei versamenti. L'Ufficio non rispondeva, formando il silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso veniva rigettato, ma la CTR riformava la decisione accogliendo l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 51 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello accolto dalla CTR era inammissibile perché proposto oltre il termine breve, essendo già stato notificato un primo appello prima del secondo; 2) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, censurando il riconoscimento della tempestività della domanda di rimborso. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che la notifica del primo appello, pur poi non depositato, integra conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per una successiva impugnazione della stessa decisione; pertanto il secondo appello notificato oltre 60 giorni era tardivo e l'appello doveva essere dichiarato inammissibile. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna del contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica del primo atto di appello, anche se non seguita dal deposito e quindi inammissibile o improcedibile, determina la conoscenza legale della sentenza e fa decorrere il termine breve per una successiva impugnazione della stessa decisione.
  • La proposizione di un secondo appello contro la medesima sentenza è ammissibile solo finché non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo; tuttavia il secondo atto deve comunque essere tempestivo rispetto al termine breve decorrente dalla notifica del primo.
  • L'intempestività dell'appello è rilevabile anche d'ufficio in cassazione, ove il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione.
  • Quando l'appello accolto dal giudice di merito risulta tardivo e quindi inammissibile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non residuando ulteriori accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenzaOnere della prova

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