Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22480/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione totale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria e non debenza delle somme. In conseguenza di ciò ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRES per il periodo d'imposta 2013 notificato a una società finanziaria, nel quale l'Ufficio recuperava a tassazione componenti negativi di reddito e perdite su crediti, ritenendo non corretta la deduzione di rettifiche di valore che avevano azzerato taluni crediti. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Torino, che aveva accolto il ricorso; la CTR Piemonte aveva confermato tale decisione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere la CTR ritenuto l'illegittimità dell'accertamento in ragione del giudicato formatosi su precedenti sentenze relative agli anni 2005 e 2006; 2) omessa motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 3) violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla deducibilità delle rettifiche e perdite su crediti (artt. 2423, 2426 n. 8, 2697 c.c.; art. 20 d.lgs. 87/1992; artt. 101 e 106 TUIR); 4) ulteriore violazione delle stesse norme in relazione al trattamento fiscale delle perdite su crediti. Prima della decisione, entrambe le parti hanno però rappresentato che l'Ufficio aveva definito integralmente in autotutela la lite relativa all'atto impugnato, ormai privo di effetti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato dall'Agenzia a sostegno dell'efficacia del giudicato formatosi su precedenti sentenze; la Corte non decide nel merito della questione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato quale vizio di motivazione della sentenza d'appello, ma non esaminato nel merito per l'estinzione del giudizio.

  • art. 2423, comma 2, c.c.

    richiamato dall'Ufficio tra le norme sulla corretta rappresentazione contabile e fiscale delle rettifiche di valore.

  • art. 2426, n. 8, c.c.

    richiamato dall'Ufficio in tema di valutazione e svalutazione dei crediti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova sulla deducibilità delle poste fiscali contestate.

  • art. 20, commi 4 e 5, d.lgs. 87/1992

    richiamato dall'Ufficio nel quadro della disciplina contabile e fiscale applicabile ratione temporis.

  • art. 101, comma 5, d.P.R. 917/1986

    richiamato quale norma sulla deducibilità delle perdite su crediti, contrapposta dall'Ufficio all'art. 106 TUIR.

  • art. 106, commi 3 e 5, d.P.R. 917/1986

    richiamato quale norma ritenuta dall'Ufficio non applicabile alla fattispecie di svalutazione a zero di crediti.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, l'Amministrazione definisce integralmente in autotutela l'atto impositivo impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta caducazione dell'atto impugnato assorbe l'esame di tutti i motivi di ricorso, anche se attinenti a questioni di giudicato, motivazione o corretta applicazione delle norme tributarie e civilistiche sulla deducibilità dei componenti negativi.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, la Corte può compensare le spese quando la definizione sopravvenuta rende non più attuale la lite tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.