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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di tre fideiussori, per il pagamento di somme derivanti da uno scoperto di conto corrente della società garantita e da un mutuo chirografario. Gli opponenti contestavano la debenza del credito per difetto di prova scritta, per la presenza di interessi e commissioni asseritamente non dovuti, e assumevano anche la simulazione del mutuo; proponevano inoltre domande riconvenzionali di ripetizione di quanto indebitamente addebitato sul conto e di risarcimento danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il Tribunale aveva rigettato in parte l’opposizione, escludendo la prova del saldo di conto corrente ma confermando la condanna per il mutuo, e la Corte d’appello aveva confermato la decisione ritenendo, tra l’altro, legittima la riqualificazione del rapporto di mutuo come nullo per difetto di causa e la conseguente condanna restitutoria, nonché infondate o assorbite le ulteriori censure. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 1813 e 2033 c.c. e 112 c.p.c. per la dichiarazione di nullità del mutuo e la condanna alla restituzione, nonostante la domanda originaria fosse di simulazione assoluta e non di indebito; 2) violazione delle norme sull’usura, sostenendo che dagli estratti prodotti emergesse già l’applicazione di tassi usurari senza necessità di CTU; 3) violazione dell’art. 1939 c.c. per l’asserita estensione della fideiussione a un contratto nullo; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte richiesto la produzione integrale degli estratti conto come prova indispensabile; 5) violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. sulla segnalazione in Centrale Rischi; 6) omesso esame di un fatto decisivo sulla destinazione della somma mutuatata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo, relativo alla ripartizione dell’onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente e alla non indispensabilità, in assoluto, degli estratti conto integrali per ricostruire il dare-avere. Ha invece ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, e assorbiti il quinto e il sesto. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda alla luce dei principi di diritto richiamati in tema di prova del saldo di conto corrente e di accertamento dei reciproci crediti tra banca e correntista. Il giudizio non è stato definito nel merito dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1813 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione del rapporto di mutuo; la Corte lo menziona nel contesto della doglianza ma non vi fonda l’accoglimento

  • art. 2033 c.c.

    la Corte afferma che la condanna alla restituzione può seguire quale conseguenza della declaratoria di nullità/inefficacia del contratto, senza integrare ultrapetizione se i fatti dedotti restano gli stessi

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione quando il giudice riqualifica giuridicamente i fatti allegati e attribuisce un bene della vita omogeneo e ridimensionato rispetto a quello richiesto

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità per violazione di norme imperative e, nel caso concreto, alla dedotta nullità del contratto di mutuo per difetto di causa/usurarietà

  • art. 644 c.p.

    richiamato per la dedotta usurarietà degli interessi applicati

  • art. 117 TUB

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sull’usura bancaria e sulla validità delle pattuizioni di interessi

  • art. 2 L. 108/1996

    richiamato quale parametro sulla disciplina antiusura nei rapporti bancari

  • art. 1 L. 24/2001

    richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo all’usura

  • art. 1939 c.c.

    richiamato per sostenere l’invalidità della fideiussione in conseguenza della nullità del contratto garantito; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non attinente alla ratio decidendi e perché investe un accertamento di fatto sull’estensione della garanzia

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama i principi di riparto dell’onere della prova nei rapporti di conto corrente bancario, escludendo che serva sempre la produzione integrale degli estratti conto in modo assoluto

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel motivo sulla segnalazione alla Centrale Rischi, poi assorbito

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel motivo sulla segnalazione alla Centrale Rischi, poi assorbito

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sul principio della domanda e sul rilievo officioso della nullità

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il rilievo officioso di una diversa causa di nullità è ammesso purché sia rispettato il contraddittorio e il tema sia sottoposto alle parti

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato in relazione all’intervento della cessionaria del credito

  • art. 360 c.p.c.

    indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti

Massime di principio

  • Quando è proposta una domanda di nullità negoziale, il giudice può rilevare d’ufficio anche una causa di nullità diversa da quella dedotta, perché la domanda di nullità è unitaria e riguarda un diritto autodeterminato; il limite resta il rispetto del contraddittorio sulle ragioni officiosamente rilevate.
  • Non integra ultrapetizione la decisione che, a fronte dei fatti allegati dalle parti, riqualifichi giuridicamente il rapporto e attribuisca una tutela restitutoria omogenea ma ridimensionata rispetto a quella richiesta in origine, purché i fatti costitutivi restino immutati.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a rapporti bancari, la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto della domanda o dell’eccezione: il saldo può essere ricostruito anche tramite altri elementi probatori idonei a fornire indicazioni certe e complete.
  • In materia di conto corrente bancario, la regola probatoria va calibrata sulla posizione processuale della parte: sia la banca sia il correntista devono provare il proprio credito o il proprio controcredito, potendo il giudice valorizzare anche prove indirette o documenti diversi dagli estratti conto integrali.
  • Le censure che sollecitano una nuova valutazione dei fatti, specie sull’esistenza del saldo, sull’applicazione di tassi usurari o sul contenuto effettivo della fideiussione, sono inammissibili in cassazione quando mirano soltanto a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoCompensazioneImpugnazioniConto correnteUsura bancariaMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneNesso di causalità

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