Cassazione Civile, Ordinanza n. 09191/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda riguarda una società in accomandita semplice cessata e cancellata dal registro delle imprese nel 2010, alla quale l'Ufficio ha contestato, per l'anno d'imposta 2006, operazioni di compravendita immobiliare non dichiarate e maggiori redditi occultati, con conseguenti avvisi di accertamento emessi dapprima nei confronti della società e poi nei confronti dei soci, per trasparenza e/o quale successione nei rapporti della società estinta. I contribuenti hanno impugnato gli atti deducendo: la tardività degli accertamenti per decorso del termine ordinario e impossibilità del raddoppio dei termini in assenza di denuncia penale; la violazione dell'obbligo di motivazione degli avvisi, perché fondati su un processo verbale di constatazione non allegato; l'illegittimità della ricostruzione induttiva del reddito e della mancata deduzione di alcuni costi; il difetto di legittimazione passiva dei soci, in particolare del socio accomandante, sostenendo che la cancellazione della società ne avesse precluso la pretesa verso i soci e che il socio limitatamente responsabile non potesse essere chiamato a rispondere oltre la quota. In uno dei ricorsi l'Agenzia ha proposto anche ricorso incidentale contro il capo che aveva riconosciuto un credito Iva dell'anno 2005 da portare in compensazione nel 2006, sostenendo che il credito era ormai decaduto e non più utilizzabile.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i motivi relativi al raddoppio dei termini, alla motivazione degli avvisi e alla ricostruzione induttiva del reddito, confermando che l'Ufficio poteva procedere all'accertamento e che la motivazione per relationem al PVC era legittima. Ha rigettato anche la censura sul difetto di legittimazione passiva del socio accomandatario e, per la posizione processuale dei soci rispetto all'estinzione della società, ha ritenuto legittima la loro chiamata in giudizio quale successori della società estinta. Tuttavia ha accolto, in relazione al socio accomandante, il motivo che censurava la sua responsabilità sostanziale per i debiti tributari della società, richiedendo un autonomo procedimento amministrativo di accertamento nei suoi confronti. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sul credito Iva, affermando che il credito non poteva essere compensato nel 2006 perché il termine per farlo era spirato e che non era consentita una compensazione in violazione delle regole decadenziali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e rinviata al giudice di merito per la regolazione delle spese e per nuovo esame conforme ai principi affermati.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estinzione della società e la pretesa impossibilità di agire verso i soci.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del difetto di legittimazione passiva dopo la cancellazione della società.
Richiamato dai ricorrenti sul tema della liquidazione e degli effetti dell'estinzione societaria.
Richiamato dai ricorrenti a supporto della tesi sull'estinzione e sui rapporti pendenti.
Richiamato dai ricorrenti in tema di società di persone e cancellazione.
Richiamato per sostenere la tesi della cessazione degli effetti della società e l'assenza di azione verso i soci.
Richiamato con specifico riferimento alla responsabilità limitata del socio accomandante.
Richiamato nel dibattito sugli effetti della cancellazione dal registro imprese e sulla successione dei soci.
Richiamato sia per la motivazione della sentenza tributaria sia, nel ragionamento della Corte, per il regime del rimborso/decadenza in materia di credito Iva.
Invocato per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
Invocato per il difetto di motivazione dell'atto amministrativo tributario.
Invocato per l'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserita omessa/erronea pronuncia motivazionale.
Invocato per contestare l'accertamento induttivo.
Invocato sia per l'accertamento induttivo IVA sia per il ricorso incidentale sul credito Iva e sulla sua utilizzabilità.
Richiamato nel motivo sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni.
Invocato dai ricorrenti in tema di correttezza dell'azione accertatrice.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La Corte afferma che il raddoppio dei termini opera al ricorrere di fatti astrattamente integranti reato e dell'obbligo di denuncia, senza necessità di denuncia effettivamente presentata o di esito penale positivo, salvo uso pretestuoso della norma.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Applicato in parallelo all'art. 43 d.P.R. 600/1973 per il raddoppio dei termini in materia IVA.
art. 1, comma 131, L. n. 208/2015
Invocato dai ricorrenti per negare la retroattività o l'applicabilità del raddoppio dei termini.
Richiamato nel motivo processuale sulla ripartizione dell'onere della prova e nel contenzioso sulle contestazioni introdotte in appello.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla dedotta novità delle eccezioni in appello.
Utilizzato dalla Corte per affermare l'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci delle società di persone.
Richiamato per spiegare che il raddoppio dei termini presuppone fatti che impongono l'obbligo di denuncia penale.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte lo utilizza come termine decadenziale per la richiesta di rimborso/recupero del credito Iva non più compensabile.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone estinte per cancellazione dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti processuali e possono essere evocati in giudizio quali successori della società; la sola estinzione dell'ente non impedisce la prosecuzione della pretesa fiscale.
- Per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, l'imputazione del reddito per trasparenza comporta la riferibilità del debito tributario anche dopo l'estinzione della società; per il socio limitatamente responsabile, invece, la pretesa deve essere esercitata con un autonomo procedimento di accertamento che preservi la sua posizione sostanziale.
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, al momento della violazione e dell'accertamento, emergano elementi che integrano astrattamente una fattispecie penale soggetta a denuncia obbligatoria; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata, né che il procedimento penale si sia concluso in un certo modo, salvo uso pretestuoso dello strumento.
- Nel processo tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem al processo verbale di constatazione è legittima se gli elementi richiamati sono già noti al contribuente e l'Ufficio condivide le conclusioni del PVC.
- In cassazione non è consentito un riesame del merito della valutazione delle prove: il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione, mentre la scelta delle prove ritenute attendibili spetta al giudice di merito.
- In tema di accertamento induttivo puro, l'Ufficio può ricostruire il reddito sulla base di elementi acquisiti anche aliunde, e i costi sono deducibili solo nei limiti in cui risultino dimostrati dal contribuente.
- Il credito IVA deve essere esercitato secondo le scansioni e i termini previsti dalla disciplina positiva: se non viene portato in detrazione/compensazione nei tempi consentiti, non può essere recuperato oltre la decadenza invocando una generica esigenza di evitare un arricchimento dell'Erario.
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