Cassazione Civile, Ordinanza n. 09163/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a TARSU 2005 e ad addizionali Irpef, Iva e Irap 2006, deducendo la mancata notificazione della cartella erariale e la conseguente prescrizione dei crediti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo valida la notifica della cartella e ammissibile la produzione documentale in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la mancata corretta costituzione del contraddittorio per asserita omessa notifica dell’appello al domicilio eletto presso il difensore di primo grado e per omessa notifica dell’appello al Comune di Napoli, parte del giudizio di primo grado; con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione. Prima di esaminare i motivi, la Corte ha scrutinato l’eccezione dell’Agenzia delle entrate sulla mancanza di valida procura speciale per il giudizio di cassazione: la procura era su foglio separato unito al ricorso, priva di data, di riferimenti alla sentenza impugnata e recante formule generiche e incompatibili con una speciale procura per il giudizio di legittimità, sicché non risultava univocamente riferibile al ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale ex art. 83, secondo comma, e 365 c.p.c. Ha ritenuto che la procura, apposta su foglio separato e con contenuto generico da procura di merito, non consentisse di desumere in modo univoco la volontà di proporre ricorso per cassazione né la riferibilità al giudizio impugnatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di documenti anche in appello nel processo tributario
richiamato dal ricorrente quale base del vizio denunciato in cassazione
invocato per denunciare la nullità della sentenza per mancanza di motivazione
art. 83, secondo comma, c.p.c.
la procura al difensore del ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specialità e riferibilità al giudizio di legittimità
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010
richiamato nel testo della procura, ma ritenuto indicativo di una formula generica da procura di merito
richiamato in giurisprudenza come indice di riferibilità della procura al giudizio di legittimità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve consentire di ricavare in modo univoco la volontà della parte di proporre l’impugnazione e la riferibilità al конкретo giudizio di legittimità; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La procura su foglio separato, anche se materialmente congiunto al ricorso, non è automaticamente valida come procura speciale: il suo contenuto deve essere compatibile con l’impugnazione per cassazione e non può presentare formule tipiche dei giudizi di merito senza alcun riferimento alla causa o alla sentenza impugnata.
- Quando l’inammissibilità del ricorso deriva da nullità della procura speciale, l’ulteriore contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente e non del difensore.
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello è ammessa ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, ma tale regola diventa irrilevante se il giudizio di legittimità si arresta per un preliminare vizio di ammissibilità del ricorso.
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