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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09162/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento non tempestivamente impugnato e divenuto definitivo. La controversia verteva, da un lato, sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, che il contribuente assumeva irregolare per asserita mancanza della raccomandata informativa e della corretta procedura di notificazione; dall'altro, sulla pretesa tardività dell'accertamento e della cartella, contestando l'applicazione del raddoppio dei termini per gli accertamenti fiscali e dell'ulteriore proroga annuale prevista per i contribuenti che avevano aderito al condono tombale. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e processuali; con il secondo lamentava violazione delle disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla proroga annuale dei termini di notifica, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tempestivi gli atti impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa la corretta esecuzione della notificazione dell'avviso di accertamento, comprensiva dell'invio della raccomandata informativa e della CAD; ha inoltre rilevato che la documentazione proveniente dall'operatore postale aveva valore fidefaciente e che, per contestarla, sarebbe stata necessaria querela di falso. Sul secondo motivo ha confermato la correttezza della decisione della CTR sull'applicazione del raddoppio dei termini ex art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, ritenendo irrilevante, per il periodo d'imposta in contestazione, la successiva disciplina restrittiva introdotta nel 2015 e la soppressione del raddoppio nel 2016, poiché operavano le norme transitorie che salvavano gli atti già notificati. Ha altresì ribadito che il raddoppio opera in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla effettiva presentazione della denuncia, e che la proroga annuale per i soggetti aderenti al condono era cumulabile con il raddoppio, trattandosi di discipline autonome e fondate su ragioni diverse. Il ricorrente è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.

Norme richiamate

  • artt. 139, 149 e 160 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la notifica risultava accertata in fatto e la prova postale era fidefaciente.

  • artt. 7 e 8, L. n. 890 del 1982

    invocati in tema di notificazione a mezzo posta; la Corte ha confermato la regolarità della procedura notificatoria accertata dal giudice di merito.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per le modalità di notificazione degli atti tributari; non è stato ritenuto violato alla luce dell'accertamento di fatto sulla corretta notifica.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    nel testo vigente ratione temporis, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni fiscali comportanti obbligo di denuncia penale.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    prevedeva, per l'IVA, il medesimo meccanismo di raddoppio dei termini in presenza di obbligo di denuncia penale.

  • art. 37, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 223 del 2006

    ha introdotto il raddoppio dei termini per imposte dirette e IVA; la Corte ha ribadito che tale disciplina si applicava anche ai periodi d'imposta ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 2, commi 1, 2 e 5-ter, d.lgs. n. 128 del 2015

    la Corte ha escluso l'applicabilità delle modifiche restrittive al caso concreto, per effetto della norma di salvaguardia che fa salvi gli atti già notificati entro le date indicate.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015

    ha soppresso la disciplina del raddoppio dei termini, ma la Corte ha ritenuto non applicabile tale soppressione agli avvisi già notificati per effetto delle disposizioni transitorie.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato quale parametro dell'obbligo di denuncia penale che fa sorgere il presupposto del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato come fonte dei reati tributari che possono far sorgere l'obbligo di denuncia penale.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015

    richiamato per affermare la salvezza della previgente disciplina anche in materia sanzionatoria.

  • L. n. 289 del 2002

    richiamata per il condono tombale e per la conseguente proroga annuale dei termini di notifica applicata al contribuente aderente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La contestazione della regolarità della notificazione di un atto impositivo, quando la verifica del giudice di merito si fondi su documentazione postale fidefaciente, non può essere riesaminata in cassazione come censura di merito; per scalfire quel materiale probatorio occorre la querela di falso, non una mera diversa lettura documentale.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel regime previgente applicabile ai casi salvati dalle norme transitorie, quando sussistano fatti che comportino l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'esito del procedimento penale.
  • Le modifiche restrittive introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015 e la soppressione del raddoppio disposta dalla L. n. 208 del 2015 non incidono sugli atti impositivi già notificati nei limiti e alle condizioni previste dalle relative disposizioni transitorie.
  • Ai fini del raddoppio dei termini il giudice tributario deve compiere una valutazione "ora per allora" sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, verificando che l'amministrazione non abbia utilizzato la disciplina in modo pretestuoso o strumentale.
  • La proroga annuale dei termini di notifica prevista per particolari fattispecie di condono può cumularsi con il raddoppio dei termini di accertamento quando le due discipline perseguano finalità autonome e abbiano presupposti distinti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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