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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09161/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due intimazioni di pagamento emesse dall'agente della riscossione. I contribuenti le hanno impugnate davanti al giudice tributario deducendo: mancata notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento; omessa motivazione delle intimazioni; inesistenza del credito erariale; intervenuta prescrizione del credito. In appello, la commissione regionale ha accolto il gravame dell'ente riscossore ritenendo provata la notifica della cartella, reputando che l'eccezione sulla nullità della notifica fosse tardiva e disattendendo anche le doglianze dei contribuenti sulla ritualità dell'appello. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) tardività e irregolarità della notifica dell'appello dell'ente perché spedito in busta chiusa anziché in plico senza busta; 2) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992 e art. 342 c.p.c.; 3) inammissibilità per notificazione dell'appello in copia e non in originale ex art. 22 d.lgs. 546/1992; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992; 5) nullità/inesistenza della notifica della cartella presupposta, poiché eseguita nei confronti di un soggetto estinto per incorporazione/fusione. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ha dichiarato assorbito il quarto e ha accolto il quinto.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso, ha accolto il quinto motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché chiarisca i termini della controversia in ordine alla notifica della cartella e decida conseguentemente sul punto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il ricorso si intende proposto al momento della spedizione se inviato con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; la spedizione in busta chiusa è però una mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità alla parte non sono contestati.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ricorre solo quando manchino o siano assolutamente incerti i motivi specifici di impugnazione; il requisito è soddisfatto anche se le ragioni sono ricavabili implicitamente dall'atto nel suo complesso.

  • art. 342 c.p.c.

    La nozione di specificità dei motivi di appello, richiamata nel processo tributario, non impone una rigorosa enunciazione formale se dall'atto emerge in modo inequivoco la contestazione della sentenza impugnata.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La doglianza sull'appello notificato in copia e non in originale è stata ritenuta infondata perché priva di specificità e comunque contrastata dall'accertamento di fatto del giudice di merito sulla completezza dell'atto.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del quinto motivo, senza una autonoma statuizione di merito.

  • art. 2495 c.c.

    Dopo la fusione/incorporazione e la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e non può più essere destinataria di validi atti notificati in proprio; la notifica eseguita successivamente è nulla.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la spedizione dell'impugnazione in busta chiusa, anziché in plico raccomandato senza busta, integra una mera irregolarità se non vi è contestazione sul contenuto dell'invio e sulla riferibilità dell'atto alla parte.
  • Il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando, letta l'impugnazione nel suo complesso, sia comunque percepibile in modo inequivoco la critica alla sentenza di primo grado; non è richiesta una rigida riproduzione dello schema della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere affermata se il gravame, pur sintetico, consente di comprendere le ragioni della contestazione e investe il decisum con autonoma censura.
  • La notificazione di un atto presupposto eseguita nei confronti di una società già estinta per fusione o incorporazione è nulla, perché il soggetto estinto non conserva legittimazione processuale e non può essere validamente destinatario dell'atto.
  • L'eccezione di nullità della notifica non può essere considerata tardiva quando la diversa versione dei fatti introdotta dalla controparte abbia reso solo nel grado successivo chiaro il reale destinatario o il reale luogo della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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