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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09166/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato vari estratti di ruolo e, indirettamente, le cartelle di pagamento sottese, sostenendo che non gli fossero mai state notificate. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la commissione regionale aveva respinto l'appello, ritenendo correttamente avvenuta la notificazione delle cartelle e dichiarando inammissibili o infondate le ulteriori doglianze. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'onere della prova e delle norme sulla notificazione delle cartelle, assumendo che la mera produzione delle relate non bastasse a dimostrare la notifica; (2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o contraddittoria, con riguardo al disconoscimento della conformità delle copie delle relate agli originali; (3) violazione delle norme sulla notificazione e affermazione erronea che gli originali degli atti fossero nella disponibilità del ricorrente; (4) violazione dell'onere della prova, sostenendo che non spettasse al contribuente provare i poteri dell'agente notificatore. La Corte ha tuttavia esaminato preliminarmente d'ufficio il profilo dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, alla luce della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, rilevando che nel caso concreto non erano state dedotte specifiche ragioni di pregiudizio immediato tali da giustificare la tutela anticipata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso dalla questione preliminare del difetto di interesse ad agire contro gli estratti di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo alla riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, cioè un pregiudizio attuale e concreto meritevole di tutela anticipata.
  • La disciplina introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021 e ulteriormente ampliato nel 2024, non consente una tutela generalizzata contro gli estratti di ruolo: la tutela immediata resta eccezionale e legata ai casi espressamente previsti dal legislatore.
  • Quando manca la deduzione e la prova di una ragione concreta di danno o di pregiudizio immediato derivante dall'iscrizione a ruolo, il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle ulteriori censure sulla notificazione e sulla prova.
  • Nel decidere su una questione preliminare di ammissibilità che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e pronunciare nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
  • Le contestazioni sull'onere della prova della notificazione degli atti tributari restano irrilevanti se, in via preliminare, manca il presupposto processuale dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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