Cassazione Civile, Ordinanza n. 09166/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato vari estratti di ruolo e, indirettamente, le cartelle di pagamento sottese, sostenendo che non gli fossero mai state notificate. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e la commissione regionale aveva respinto l'appello, ritenendo correttamente avvenuta la notificazione delle cartelle e dichiarando inammissibili o infondate le ulteriori doglianze. In Cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'onere della prova e delle norme sulla notificazione delle cartelle, assumendo che la mera produzione delle relate non bastasse a dimostrare la notifica; (2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente o contraddittoria, con riguardo al disconoscimento della conformità delle copie delle relate agli originali; (3) violazione delle norme sulla notificazione e affermazione erronea che gli originali degli atti fossero nella disponibilità del ricorrente; (4) violazione dell'onere della prova, sostenendo che non spettasse al contribuente provare i poteri dell'agente notificatore. La Corte ha tuttavia esaminato preliminarmente d'ufficio il profilo dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo, alla luce della disciplina sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, rilevando che nel caso concreto non erano state dedotte specifiche ragioni di pregiudizio immediato tali da giustificare la tutela anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti i motivi di ricorso dalla questione preliminare del difetto di interesse ad agire contro gli estratti di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse all'impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la decisione si fonda sulla preliminare carenza di interesse ad agire, assorbendo le doglianze probatorie.
artt. 25 e 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati nei motivi per contestare la prova della notificazione delle cartelle e la disciplina della riscossione a mezzo ruolo.
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari.
Richiamati per contestare la correttezza delle notificazioni e la prova del relativo procedimento.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Indicato quale parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il tema dell'impugnabilità degli atti della riscossione e dell'estratto di ruolo.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Evocato nel ragionamento storico sull'ammissibilità dell'impugnazione di atti non notificati.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma centrale: delimita i casi in cui il ruolo e la cartella non/notificata sono direttamente impugnabili, richiedendo la dimostrazione di un pregiudizio specifico per il contribuente.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215
Novella che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, specificando e concretizzando l'interesse alla tutela immediata; applicabile ai processi pendenti secondo la giurisprudenza richiamata.
art. 12 del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
Richiamato come ulteriore intervento legislativo che amplia le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo, confermando che si tratta di eccezioni al principio generale di preclusione della tutela anticipata.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
art. 3, 24 e 113 Cost.
Richiamati nel passaggio sulla sentenza della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha ritenuto le questioni inammissibili e ha evidenziato la discrezionalità del legislatore nel disegnare il sistema di tutela.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, cioè un pregiudizio attuale e concreto meritevole di tutela anticipata.
- La disciplina introdotta dal comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021 e ulteriormente ampliato nel 2024, non consente una tutela generalizzata contro gli estratti di ruolo: la tutela immediata resta eccezionale e legata ai casi espressamente previsti dal legislatore.
- Quando manca la deduzione e la prova di una ragione concreta di danno o di pregiudizio immediato derivante dall'iscrizione a ruolo, il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse, con assorbimento delle ulteriori censure sulla notificazione e sulla prova.
- Nel decidere su una questione preliminare di ammissibilità che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e pronunciare nel merito, dichiarando l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Le contestazioni sull'onere della prova della notificazione degli atti tributari restano irrilevanti se, in via preliminare, manca il presupposto processuale dell'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo.
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