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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09165/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a una pluralità di cartelle concernenti imposte e tasse riferite all'anno d'imposta 2000, nonché un verbale di pignoramento del proprio veicolo. Contestava la regolarità delle notifiche delle cartelle e dell'atto esecutivo, oltre a dedurre la prescrizione dei crediti. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Nei primi cinque ha denunciato, sotto vari profili di omesso esame di fatti decisivi, la pretesa erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe affermato che il contribuente non aveva aggiunto nuove difese in appello, sostenendo invece di avere dedotto ulteriori questioni: incompetenza territoriale ex art. 46 d.P.R. n. 602/1973, insussistenza del litisconsorzio tra concessionario e Agenzia delle entrate, violazione del principio del ne bis in idem, lesione dell'art. 24 Cost. e anche questioni sulle spese di lite. Con il sesto motivo ha denunciato violazione di norme di diritto in relazione all'affermazione di infondatezza delle doglianze su notifica e prescrizione, lamentando la mancata considerazione di specifiche censure d'appello. Con il settimo motivo ha censurato ancora la ritenuta assenza di novità dell'appello, richiamando una doglianza sulle spese processuali. La Corte ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che il vizio di motivazione era impropriamente invocato rispetto a censure di diritto, che mancava specificità perché non erano riprodotti i passaggi degli atti di appello né indicate compiutamente le norme asseritamente violate, e che alcune doglianze tendevano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza del primo motivo, rilevando che la costituzione della controparte non presentava il vizio denunciato e, comunque, non risultava che Equitalia Centro fosse parte del giudizio; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi per difetto di specificità, errata deduzione del vizio di motivazione rispetto a questioni di diritto e tentativo di reintroduzione di questioni di merito in sede di legittimità. È stata quindi confermata la sentenza d'appello, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore delle controparti costituite e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla sentenza d'appello per affermare la competenza territoriale del giudice tributario, in relazione agli atti impugnati notificati da un ufficio diverso; la Corte di cassazione non entra nel merito della questione, ma rileva che le censure proposte non sono state formulate in modo specifico e corretto.

  • art. 46 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente come norma sulla competenza territoriale; la Corte rileva che la censura è stata veicolata in modo non pertinente e privo di specificità, senza ammetterne il riesame nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di difesa asseritamente violato; la Corte non ne esamina il fondamento nel merito, ritenendo il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • principio del ne bis in idem

    Invocato dal ricorrente per contestare la duplicazione delle pretese o delle decisioni; la Corte non lo valuta nel merito, perché la doglianza non era stata adeguatamente specificata e documentata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non può essere utilizzato per censurare questioni di diritto: esso presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di argomentazioni giuridiche o di qualificazioni normative.
  • Le censure per violazione di legge o per omesso esame di fatti decisivi devono essere formulate con specificità, indicando i passaggi rilevanti degli atti di merito e le norme asseritamente violate; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito reintrodurre questioni di merito mascherandole come errori di diritto o di motivazione, se ciò richiede una nuova valutazione del materiale probatorio o degli atti processuali.
  • Quando il ricorso è respinto, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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