Cassazione Civile, Ordinanza n. 03241/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di cartelle di pagamento emesse per il recupero delle imposte dovute a seguito della perdita delle agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto della prima casa. La C.T.P. aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello la C.T.R. aveva confermato l’annullamento delle cartelle ritenendo nulla la notificazione degli avvisi di liquidazione presupposti, perché eseguita con la procedura prevista per gli irreperibili assoluti ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, mentre si trattava di irreperibilità relativa, con conseguente necessità della procedura ex art. 140 c.p.c. e della prova dell’invio della raccomandata informativa. La C.T.R. aveva invece respinto l’appello incidentale del contribuente sulle spese, liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari e senza, secondo il contribuente, adeguata motivazione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che il messo notificatore aveva correttamente attestato l’irreperibilità del destinatario all’indirizzo indicato e che non erano necessarie ulteriori ricerche. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: i primi due contro la liquidazione delle spese, per violazione dei parametri minimi del d.m. n. 55/2014 e per motivazione apparente; il terzo, in subordine, per omessa verifica della regolare costituzione in appello o omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica. In memoria il contribuente ha anche richiamato una sentenza penale che ha accertato la falsità delle relazioni di notifica e degli atti di deposito presso la casa comunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia, ritenendo corretta la qualificazione della vicenda come ipotesi di irreperibilità relativa e, quindi, la necessità della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., poiché dagli atti risultava l’assenza di ricerche idonee a giustificare l’applicazione della disciplina degli irreperibili assoluti. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale del contribuente, reputando illegittima la liquidazione delle spese a euro 500,00 in una causa di valore compreso nella fascia indicata, perché effettuata ben al di sotto dei parametri minimi del d.m. n. 55/2014 e senza adeguata motivazione; ha dichiarato assorbito il terzo motivo incidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
La notifica degli atti tributari va eseguita secondo questa disciplina solo quando il messo non reperisca il contribuente perché trasferito in luogo sconosciuto, dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale; se invece vi è semplice irreperibilità temporanea, la norma non si applica.
Si applica quando residenza e indirizzo del destinatario siano noti, ma la consegna non sia possibile perché il destinatario o altro consegnatario non sia rinvenuto in quel luogo, ossia in caso di irreperibilità relativa.
È richiamato nel motivo dell’Agenzia in relazione alla contestazione della falsità delle attestazioni di notifica.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla loro corretta liquidazione.
Richiamato ai fini della determinazione del compenso professionale e del rispetto dei parametri applicabili.
Il giudice deve attenersi ai valori medi tabellari; la diminuzione non può superare il 50% dei parametri medi e la liquidazione inferiore ai minimi non è consentita.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
È la base normativa dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, richiamata per affermare il carattere vincolante dei parametri stessi.
Ha modificato il d.m. 55/2014 rendendo non più consentita una riduzione oltre il 50% dei parametri medi.
È richiamata come ulteriore conferma della finalità di garantire un compenso equo e proporzionato, conforme ai parametri ministeriali.
art. 3 Cost.
Richiamato per il principio di ragionevolezza e di uniformità del trattamento, evocato dalla precedente pronuncia della Corte costituzionale sulla disciplina delle notifiche.
Richiamato solo nel passaggio sulla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha uniformato le modalità di notifica delle cartelle a quelle degli atti di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma processuale invocata per il vizio di motivazione apparente.
È richiamato nel terzo motivo incidentale in tema di verifica della costituzione in giudizio in appello.
È richiamato nel terzo motivo incidentale in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni degli atti tributari, la disciplina dell’irreperibilità assoluta è applicabile solo quando il messo notificatore, dopo le dovute ricerche nel Comune del domicilio fiscale, accerti che il contribuente sia trasferito in luogo sconosciuto; in mancanza di tali ricerche, o quando il destinatario sia semplicemente temporaneamente assente, la notificazione deve seguire il rito dell’irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c.
- La distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa è decisiva per la validità della notificazione: se l’indirizzo del destinatario è noto ma la consegna non riesce per temporanea assenza, è necessaria anche la spedizione della raccomandata informativa del deposito.
- In tema di liquidazione delle spese processuali e dei compensi professionali, il giudice deve rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018; non è consentita una riduzione oltre il 50% dei valori medi tabellari.
- La liquidazione delle spese significativamente inferiore ai minimi tabellari richiede una specifica motivazione; in difetto, la statuizione è censurabile in cassazione.
- La disciplina dell’equo compenso rafforza l’orientamento secondo cui il compenso professionale deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell’opera e non può essere stabilito al di sotto dei parametri legali applicabili.
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