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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento e da un atto di contestazione con cui venivano recuperate IRES, IVA e IRAP, oltre a sanzioni, per l'anno d'imposta 2009, nell'ambito di una complessa frode fiscale riferita a una società edile ritenuta mero schermo. Secondo l'Ufficio, il ricorrente persona fisica avrebbe operato come amministratore di fatto della società e di altre società del circuito, fornendo assistenza fiscale, contabile e del lavoro e contribuendo alla creazione di costi fittizi e di contabilità funzionale alle frodi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la qualità di amministratore di fatto e annullando anche le sanzioni. La CTR aveva invece riformato in parte la decisione, ritenendo provata la gestione di fatto e confermando l'atto, salvo la questione della duplicazione sanzionatoria. In Cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente della sentenza d'appello; insussistenza dei presupposti per imputargli direttamente le imposte sociali; inapplicabilità delle sanzioni in capo a lui perché riferibili solo alla persona giuridica; decadenza dell'Ufficio per l'IRAP per mancato raddoppio dei termini. L'Agenzia, con ricorso successivo, ha censurato l'affermazione della CTR sulla duplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso del contribuente, ritenendo corretta la motivazione sulla sua qualità di amministratore di fatto, ma ha accolto il quarto motivo relativo all'IRAP, affermando che per tale imposta non opera il raddoppio dei termini di accertamento. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate sulla pretesa duplicazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla CTR Lombardia anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia societaria, la qualità di amministratore di fatto può essere desunta da plurimi elementi sintomatici dell'inserimento stabile nella gestione dell'impresa, delle direttive impartite e del condizionamento delle scelte operative, e la relativa valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Le imposte dovute da una società di capitali restano, in linea di principio, esclusivamente imputabili alla società, in forza dell'autonomia patrimoniale perfetta; non può configurarsi una responsabilità diretta dell'amministratore per i debiti tributari sociali se non nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti dei relativi presupposti.
  • La responsabilità degli amministratori o liquidatori ex art. 36 D.P.R. 602/1973 non è una coobbligazione tributaria, ma una responsabilità propria ex lege di natura civilistica, azionabile solo alle condizioni tipiche previste dalla norma e previa specifica motivazione dell'atto impositivo.
  • Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario di una società di capitali sono, di regola, a carico della persona giuridica; tuttavia, quando la persona fisica sia accertata come effettivo dominus dell'ente fittizio e autore sostanziale delle violazioni, la sua qualità di amministratore di fatto consente di riferirle anche a lui.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, poiché tale imposta non è assistita da sanzioni penali che possano giustificare l'applicazione della disciplina speciale del raddoppio.
  • Nel giudizio tributario, la censura di legittimità deve essere autosufficiente e consentire il controllo immediato della doglianza sulla base degli atti richiamati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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