Cassazione Civile, Ordinanza n. 25076/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento e da un atto di contestazione con cui venivano recuperate IRES, IVA e IRAP, oltre a sanzioni, per l'anno d'imposta 2009, nell'ambito di una complessa frode fiscale riferita a una società edile ritenuta mero schermo. Secondo l'Ufficio, il ricorrente persona fisica avrebbe operato come amministratore di fatto della società e di altre società del circuito, fornendo assistenza fiscale, contabile e del lavoro e contribuendo alla creazione di costi fittizi e di contabilità funzionale alle frodi. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo non provata la qualità di amministratore di fatto e annullando anche le sanzioni. La CTR aveva invece riformato in parte la decisione, ritenendo provata la gestione di fatto e confermando l'atto, salvo la questione della duplicazione sanzionatoria. In Cassazione il contribuente ha dedotto: motivazione apparente della sentenza d'appello; insussistenza dei presupposti per imputargli direttamente le imposte sociali; inapplicabilità delle sanzioni in capo a lui perché riferibili solo alla persona giuridica; decadenza dell'Ufficio per l'IRAP per mancato raddoppio dei termini. L'Agenzia, con ricorso successivo, ha censurato l'affermazione della CTR sulla duplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso del contribuente, ritenendo corretta la motivazione sulla sua qualità di amministratore di fatto, ma ha accolto il quarto motivo relativo all'IRAP, affermando che per tale imposta non opera il raddoppio dei termini di accertamento. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate sulla pretesa duplicazione delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla CTR Lombardia anche per le spese.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi contro la medesima sentenza
i ricorsi proposti contro la stessa decisione devono essere riuniti
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
dedotto come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente o inesistente
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato quale norma processuale del giudizio tributario di legittimità
richiamato dal ricorrente per negare la propria soggezione passiva alle imposte della società
richiamato per contestare la debenza dell'IRAP al soggetto persona fisica
richiamati sul presupposto della soggezione a IVA
richiamato per la ripresa a tassazione
la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione è qualificata come responsabilità per obbligazione propria ex lege, di natura civilistica e non tributaria
richiamato a sostegno dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali
art. 7 D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003
le sanzioni relative al rapporto tributario della società sono a carico della persona giuridica; la regola non si estende però alla persona fisica che sia, in fatto, l'effettivo dominus e beneficiario delle violazioni
norma invocata dall'Ufficio; non può derogare all'art. 7 D.L. 269/2003 nei rapporti ordinari, ma è stata ritenuta non utile a fondare la censura dell'Ufficio in assenza di autosufficienza del motivo
richiamato per il tema del raddoppio dei termini di accertamento
art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
richiamato per il tema del raddoppio dei termini di accertamento
richiamati in relazione ai termini e alla contestazione IRAP
Massime di principio
- In materia societaria, la qualità di amministratore di fatto può essere desunta da plurimi elementi sintomatici dell'inserimento stabile nella gestione dell'impresa, delle direttive impartite e del condizionamento delle scelte operative, e la relativa valutazione di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Le imposte dovute da una società di capitali restano, in linea di principio, esclusivamente imputabili alla società, in forza dell'autonomia patrimoniale perfetta; non può configurarsi una responsabilità diretta dell'amministratore per i debiti tributari sociali se non nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti dei relativi presupposti.
- La responsabilità degli amministratori o liquidatori ex art. 36 D.P.R. 602/1973 non è una coobbligazione tributaria, ma una responsabilità propria ex lege di natura civilistica, azionabile solo alle condizioni tipiche previste dalla norma e previa specifica motivazione dell'atto impositivo.
- Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario di una società di capitali sono, di regola, a carico della persona giuridica; tuttavia, quando la persona fisica sia accertata come effettivo dominus dell'ente fittizio e autore sostanziale delle violazioni, la sua qualità di amministratore di fatto consente di riferirle anche a lui.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l'IRAP, poiché tale imposta non è assistita da sanzioni penali che possano giustificare l'applicazione della disciplina speciale del raddoppio.
- Nel giudizio tributario, la censura di legittimità deve essere autosufficiente e consentire il controllo immediato della doglianza sulla base degli atti richiamati; in difetto, il motivo è inammissibile.
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