Cassazione Civile, Ordinanza n. 25017/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria a una società utilizzatrice. Il contratto di leasing era già stato risolto nel 2008, ma il bene non era stato riconsegnato al locatore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione è stata riformata e il ricorso originario è stato respinto, ritenendo che il soggetto passivo dell'imposta, nel leasing, sia il locatario solo dalla stipula e per tutta la durata del contratto, mentre dopo la risoluzione il locatore potrebbe solo agire per indennizzo. La società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013, sostenendo che, in caso di mancata riconsegna del bene dopo la risoluzione del leasing, il locatario continuerebbe a essere soggetto passivo ICI fino alla materiale restituzione dell'immobile; in via subordinata ha invocato un'applicazione analogica della disciplina TASI.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, per l'ICI sugli immobili concessi in leasing, dopo la risoluzione del contratto il soggetto passivo torna a essere il locatore, anche se il bene non è ancora stato materialmente riconsegnato, poiché ciò che rileva è l'esistenza di un valido titolo giuridico che giustifichi la detenzione qualificata. Ha escluso che la disciplina TASI, che prevede espressamente la soggezione del locatario fino alla riconsegna, possa essere estesa analogicamente all'ICI/IMU, trattandosi di tributi con presupposti differenti. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"
La norma individua il locatario come soggetto passivo solo durante la vigenza del contratto di leasing; cessato il rapporto per risoluzione, viene meno la base giuridica della detenzione qualificata e la soggettività passiva si riespande in capo al locatore, a prescindere dalla mancata restituzione materiale del bene.
La disposizione, che replica il contenuto dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'IMU, conferma che ai fini del tributo rileva il titolo giuridico di possesso e non la mera disponibilità di fatto dell'immobile.
art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013
"in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna"
La disciplina è espressamente riferita alla TASI e non è suscettibile di applicazione analogica all'ICI/IMU, anche perché il presupposto della TASI è diverso da quello delle imposte patrimoniali sugli immobili.
L'istituzione dell'IUC lascia salva la disciplina dell'IMU; ciò esclude che la normativa TASI possa alterare il regime impositivo dell'IMU o dell'ICI.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini ICI/IMU, la soggettività passiva segue il titolo giuridico che legittima il possesso del bene e non la mera detenzione materiale: se il contratto è risolto, il locatore torna soggetto passivo anche se non ha ancora ottenuto la riconsegna dell'immobile.
- La mancata restituzione del bene dopo la risoluzione del leasing trasforma la disponibilità dell'utilizzatore in detenzione senza titolo, situazione che non mantiene in capo a quest'ultimo la soggettività passiva del tributo patrimoniale sull'immobile.
- La disciplina TASI sulla durata del leasing fino alla riconsegna del bene è norma speciale riferita a un tributo diverso e non può essere estesa in via analogica a IMU/ICI, in ragione della diversità del presupposto impositivo.
- Quando il quadro normativo e la giurisprudenza di legittimità si sono consolidati solo successivamente alla proposizione del ricorso, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
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