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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale su una società che aveva indicato in dichiarazione un credito IVA derivante da un'operazione ritenuta fittizia, collegata a un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 2002. L'amministrazione aveva recuperato l'IVA e irrogato anche la sanzione ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997. La commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità del recupero, ma aveva escluso la sanzione ritenendo che, poiché il contribuente aveva solo esposto il credito in dichiarazione senza materialmente detrarlo, la sanzione non fosse applicabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che la sanzione colpisce anche l'indebita indicazione in dichiarazione di un'eccedenza detraibile o rimborsabile non spettante, a prescindere dal suo concreto utilizzo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che l'operazione era stata accertata come fittizia e che dunque era corretta la ripresa dell'IVA; tuttavia ha censurato la decisione regionale nella parte in cui aveva escluso la sanzione per il solo fatto che il credito IVA indebito fosse stato riportato in dichiarazione ma non utilizzato in compensazione o detrazione. Richiamando un precedente conforme, la Corte ha affermato che il mancato utilizzo del credito indebitamente esposto non integra una causa di non punibilità né una condizione di inapplicabilità della sanzione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate per la novità della questione, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nella decisione di merito.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato come norma sulla detrazione IVA, la cui applicazione è stata ritenuta erroneamente esclusa dal giudice di merito rispetto alla sanzione.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997

    La sanzione si applica anche quando l'eccedenza detraibile o rimborsabile non spettante sia stata soltanto indicata in dichiarazione e non ancora utilizzata.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Le norme generali sulle sanzioni pecuniarie non prevedono il non utilizzo del credito indebitamente indicato come causa di inapplicabilità, non punibilità o riduzione della sanzione.

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    Il mancato utilizzo del credito non è stato ritenuto un fatto idoneo a integrare ravvedimento o riduzione della sanzione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'indebita esposizione in dichiarazione di un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante è sufficiente a fondare l'applicazione della sanzione, anche se il credito non sia stato concretamente utilizzato.
  • La mancata detrazione o compensazione del credito indebitamente indicato non costituisce, di per sé, causa di non punibilità né condizione ostativa al recupero del tributo e all'irrogazione della sanzione.
  • Quando la questione di diritto sia definita e non occorrano ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • La novità della questione giuridica può giustificare la compensazione delle spese del grado di merito, pur in presenza di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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