Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di due ex soci di una società in accomandita semplice ormai estinta, sia per redditi di partecipazione sia, per uno di essi, per redditi fondiari non dichiarati, oltre a un avviso intestato alla società per maggiori IVA e IRAP relative a un'annualità precedente la cancellazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo, da un lato, che la notifica del precedente atto alla società estinta fosse inesistente e impedisse l'emissione di un ulteriore avviso in difetto di nuovi elementi, dall'altro, che la pretesa non potesse essere estesa ai soci in assenza di liquidazione e riparto. In cassazione l'Agenzia deduceva principalmente la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo che la controversia riguardava inscindibilmente la società e tutti i soci, compreso un terzo socio non evocato in giudizio; gli altri motivi denunciavano, in sintesi, violazione delle norme sulla decadenza dell'accertamento, omesso esame del fatto della notifica ai soci quali successori, e violazioni in tema di responsabilità dei soci e ultrapetizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci, nonché tra tutti i soci stessi, poiché la lite investiva l'accertamento unitario del reddito sociale e dei redditi imputati per trasparenza. Poiché un socio risultava pretermesso sin dal primo grado, è stata dichiarata la nullità dell'intero giudizio per violazione del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Foggia, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio non evocato e poi riesamini la causa, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Il vizio di violazione del contraddittorio è stato fatto valere come nullità processuale deducibile in cassazione.
artt. 14, 29 e 61, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamati per affermare la necessità dell'integrazione del contraddittorio e la riunione dei ricorsi in presenza di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
artt. 101, 102, 112, 157 e 159 c.p.c.
Richiamati a sostegno della nullità del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e della rilevabilità d'ufficio del vizio.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del principio del contraddittorio e del giusto processo.
Usato per affermare l'automatica imputazione ai soci dei redditi della società di persone in proporzione alla quota di partecipazione.
Richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento societario e della conseguente inscindibilità della controversia tra società e soci.
Invocato nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla pretesa impossibilità di emettere un successivo avviso di accertamento senza nuovi elementi.
Invocato nel secondo motivo, poi assorbito, sul tema della decadenza dell'accertamento IVA.
artt. 2312, 2313, 2324, 2495 c.c.
Richiamati nel quarto motivo, assorbito, in tema di estinzione della società e responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.
Richiamato per affermare la successione dei soci nei rapporti processuali della società estinta.
Richiamato nel quarto motivo, assorbito, sulla responsabilità dei soci per i debiti tributari sociali.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, la causa ha natura inscindibile e devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Il litisconsorzio necessario originario sussiste anche se l'avviso non sia stato notificato a tutti i soggetti interessati: è sufficiente che l'accertamento riguardi elementi comuni della fattispecie e che la lite incida unitariamente sulla posizione della società e dei soci.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina nullità insanabile del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina l'esigenza del contraddittorio unitario, poiché i soci subentrano nei rapporti obbligatori e processuali della società estinta nei limiti e secondo il regime di responsabilità loro applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale assorbente, le ulteriori censure restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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