Cassazione Civile, Ordinanza n. 25018/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva parzialmente accolto l'appello principale di una società alberghiera e rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando applicabile l'aliquota IVA del 10% a prestazioni wellness rese in favore dei clienti alloggiati presso la struttura. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo; la società ha resistito con controricorso e ha a sua volta proposto ricorso incidentale con tre motivi. Prima dell'esame del merito, però, l'Agenzia ha comunicato che la società aveva aderito alla definizione agevolata della controversia ex d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con regolare istanza e integrale versamento del dovuto. Poiché non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha rilevato la causa estintiva del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, rilevando che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine stabilito. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha escluso, infine, l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa misura e la sua limitazione ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per definizione agevolata, perché la misura eccezionale si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato, richiamata con riferimento ai limiti applicativi della misura.
Massime di principio
- Quando la controversia sia validamente definita in via agevolata e non sia proposta tempestiva istanza di trattazione, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La disciplina della definizione agevolata prevale sul merito del gravame, rendendo superflua la decisione sui motivi di ricorso principale e incidentale.
- L'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera, quindi, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa.
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