Cassazione Civile, Ordinanza n. 20880/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di uno studio associato di ragionieri e dottori commercialisti e dei singoli associati, per imposte dirette, IVA e maggiori redditi di partecipazione. L’Ufficio aveva ricostruito, tramite accertamenti bancari, somme affluite su conti riconducibili allo studio e agli associati, ritenendole compensi professionali non dichiarati. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, invece, aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che le somme fossero state versate dalla clientela per il pagamento di imposte dovute dai clienti stessi e che fossero state indebitamente sottratte da una sola associata, condannata in sede penale per appropriazione indebita, con esclusione della natura di compensi professionali. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogicità e ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso oltre i limiti delle censure proposte in appello; 2) violazione delle regole sull’onere della prova negli accertamenti bancari e delle norme fiscali applicabili, per avere escluso la riconducibilità delle somme ai compensi professionali non dichiarati, attribuendo efficacia indebitamente vincolante alla sentenza penale e richiamando principi di equità non operanti nel processo tributario; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la mancanza di specifiche doglianze di appello, l’assenza di giustificativi dei movimenti bancari e l’irrilevanza, per il Fisco, degli esiti del giudizio penale non partecipato dall’Amministrazione. Prima di esaminare tali censure, la Corte ha rilevato d’ufficio un vizio assorbente: l’assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, poiché il giudizio riguardava l’associazione professionale e i singoli associati, ma una delle associate era coinvolta solo in altro giudizio e non come parte in proprio nel presente processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di merito per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso. Ha quindi cassato sia la sentenza d’appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, riesamini l’impugnazione originaria e provveda anche sulle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità. Le censure dell’Agenzia non sono state decise nel merito perché assorbite dal rilievo preliminare sulla nullità processuale.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata ultrapetizione e del vizio di motivazione
richiamato nel primo motivo e nel secondo come norma sulla valutazione delle prove
richiamato nel primo e secondo motivo con riferimento alla valutazione probatoria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la pretesa mancanza di motivazione della sentenza
richiamato nel primo motivo
artt. 1, 2, 12, 18, 36, comma 2, n. 4, 53 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamati nel primo motivo e nel ragionamento sulla disciplina del processo tributario e dell’accertamento
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il terzo motivo
artt. 3, 23, 53, 97 e 111 Cost.
richiamati nel secondo motivo come parametri costituzionali invocati dall’Agenzia
richiamato per la ripartizione dell’onere della prova negli accertamenti bancari
richiamati con riferimento alle presunzioni utilizzate nell’accertamento fiscale
art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base normativa dell’accertamento bancario
artt. 37, 38 e 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati in tema di accertamento dei redditi
art. 1, 5, 51, comma 2, nn. 2 e 7, 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati per l’IVA e per gli accertamenti correlati
artt. 3, comma 1, lett. c), 8 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamati nel secondo motivo
richiamati per la qualificazione reddituale delle somme accertate
art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993
richiamato nel secondo motivo
art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006
richiamato nel secondo motivo
richiamato per contestare l’efficacia nel giudizio tributario della sentenza penale non opponibile al Fisco
richiamato nel secondo motivo
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
la Corte lo applica per affermare il litisconsorzio necessario tra associazione professionale e singoli associati e la nullità del giudizio svolto senza tutti i litisconsorti
Cass. n. 29128/2018
citata come precedente sul litisconsorzio necessario in controversie riguardanti associazioni professionali e associati
Cass. n. 16730/2018
citata per la rilevabilità d’ufficio della nullità processuale
Cass. n. 4580/2018
citata per la nullità assoluta del giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari
Cass. n. 1472/2018
citata per la rilevabilità in ogni stato e grado della violazione del contraddittorio
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie che riguardano un’associazione professionale e i singoli associati sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti del rapporto; la mancata partecipazione di uno di essi determina la nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Quando il processo è affetto da un vizio processuale assorbente come la violazione del contraddittorio necessario, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito e dispone la cassazione con rinvio al giudice di merito per l’integrazione del contraddittorio.
- Nelle controversie fiscali le somme rinvenute sui conti bancari riconducibili al contribuente possono essere oggetto di accertamento secondo le presunzioni previste dalla disciplina tributaria; tuttavia, nel caso deciso, tale tema resta assorbito dalla nullità processuale.
- La sentenza penale resa tra soggetti diversi dall’Amministrazione finanziaria non può essere automaticamente recepita come vincolante nel giudizio tributario, dovendosi comunque verificare la sua rilevanza nel sistema probatorio proprio del processo tributario.
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