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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal sinistro del 1° luglio 2006, quando un deposito di materiali in uso a una società fu colpito da un incendio che distrusse le luminarie ivi custodite. La società assicurata agì per ottenere dalla compagnia il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza contro il rischio incendio. La compagnia resistette eccependo la prescrizione del diritto e l'inoperatività della garanzia, oltre a contestare an e quantum della pretesa. In primo grado la domanda fu rigettata per difetto di prova sulla quantificazione del danno; in appello la società insistette sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la documentazione prodotta, disporre una consulenza tecnica d'ufficio e liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. Con il ricorso per cassazione la società denunciò un unico motivo articolato in due censure: violazione dell'art. 1226 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando in particolare il mancato espletamento della c.t.u., la sottovalutazione della relazione sul materiale distrutto con fotografie e l'erroneo diniego della liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito, sia perché il vizio denunciato riguardava in realtà la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sul mancato espletamento della c.t.u., trattandosi di scelta rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, non emergendo l'assenza oggettiva di altri strumenti di prova del danno. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'art. 1226 c.c., osservando che la liquidazione equitativa presuppone danno certo ma non quantificabile per impossibilità oggettiva e insuperabile di stima, circostanza non allegata né provata dalla ricorrente. Infine, ha reputato inammissibili le ulteriori censure perché dirette a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è consentita solo quando l'esistenza del danno sia certa ma ne sia impossibile la stima per un'impossibilità oggettiva e insuperabile; non è utilizzabile per supplire alla mancata prova imputabile alla parte danneggiata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge, qui riferita all'art. 1226 c.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come espressione del potere di liquidazione equitativa, ma non valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito accelerato richiamato per la proposta di definizione accelerata e la successiva trattazione in adunanza.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna della ricorrente a una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, in coerenza con la definizione accelerata ritenuta conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Prevista la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è ammessa solo quando l'an debeatur sia provato e la quantificazione sia oggettivamente impossibile; non può essere usata per colmare l'inerzia probatoria della parte danneggiata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli documenti, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio motivazionale nei limiti già preclusi dall'art. 348-ter c.p.c.
  • La decisione di disporre una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo il caso eccezionale in cui manchi oggettivamente ogni altro mezzo idoneo a provare o stimare il danno.
  • In cassazione è preclusa una rivalutazione del materiale probatorio, poiché il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniProve
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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