Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo l'ammissione di un credito risarcitorio per inadempimento di un contratto di concessione/raccolta pubblicitaria stipulato nel 2013, deducendo sia un danno patrimoniale da lucro cessante sia un danno non patrimoniale all'immagine e reputazione commerciale, oltre al rimborso di spese di giustizia. Il tribunale aveva ammesso solo una somma minore per spese di giustizia, rigettando il resto per asserita mancanza di prova del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale e condannando l'opponente alle spese. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e norme fallimentari, sostenendo che i fatti costitutivi del danno patrimoniale non erano stati specificamente contestati e che il fatturato/compensi emergessero da documenti e da riconoscimenti della controparte; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il tribunale considerato il riconoscimento dei ricavi da parte della controparte contrattuale e del curatore; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e travisamento delle prove, anche in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio ritenuta esplorativa; 4) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., 2043, 2059, 1226, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il tribunale avesse errato nel pretendere i bilanci di esercizio per provare un danno non patrimoniale all'immagine, confondendolo con un pregiudizio patrimoniale; 5) violazione della disciplina delle spese di lite; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per il diniego del rimborso delle spese relative al credito riconosciuto nel giudizio di opposizione. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte relativa al danno patrimoniale, affermando che il controllo di cassazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio e che la mancata contestazione non vincola meccanicamente il giudice se dagli atti emerge il contrario; ha però accolto il quarto motivo, rilevando che il danno non patrimoniale all'immagine e reputazione commerciale di una società è risarcibile ma deve comunque essere allegato e provato nell'an, potendo poi essere liquidato equitativamente sul quantum, e che il tribunale aveva errato nel richiedere i bilanci di esercizio come prova decisiva di un danno immateriale senza considerare gli altri elementi allegati. Ha inoltre accolto il sesto motivo, affermando che nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente vittorioso ha diritto al rimborso delle spese di lite anche se il credito è stato provato con documenti prodotti per la prima volta in opposizione. Il quinto motivo è stato assorbito. Il decreto è stato quindi cassato nei limiti dell'accoglimento e rinviato al tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al credito da lucro cessante e, per questa parte, ha confermato la valutazione di merito del tribunale, secondo cui mancava prova sufficiente dei guadagni perduti e la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata esplorativa. Ha invece accolto il motivo relativo al danno non patrimoniale all'immagine e reputazione commerciale, ritenendo errata la richiesta di prova mediante bilanci di esercizio e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare le circostanze allegante dall'opponente e la loro idoneità indiziaria. Ha accolto anche il motivo sulle spese di lite relative al credito di euro 3.380,00, chiarendo che l'opponente vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese anche se il credito è stato documentato in opposizione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La violazione del principio di non contestazione non sussiste se la censura mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione dell'assolvimento dell'onere da parte del giudice di merito.
Richiamato nel contesto dell'opposizione allo stato passivo e delle regole di verifica del passivo.
Richiamato nel contesto dell'opposizione allo stato passivo e delle regole di verifica del passivo.
Disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale si applica la regola generale della soccombenza sulle spese di lite.
Richiamato per inquadrare il procedimento di opposizione allo stato passivo e le censure sulla motivazione e sull'oggetto della domanda.
Cita il credito già ammesso relativo alla restituzione di anticipazioni finanziarie nel contesto della ricostruzione dei fatti.
Richiamato quale fondamento generale della responsabilità risarcitoria per l'inadempimento e per la lesione di interessi protetti.
Fondamento del risarcimento del danno non patrimoniale, incluso quello all'immagine e reputazione commerciale di una società.
art. 2 Cost.
Fondamento costituzionale dei diritti immateriali della personalità anche degli enti collettivi.
Consente la liquidazione equitativa del danno solo dopo che sia stata provata l'esistenza del pregiudizio.
Richiamato in tema di prova presuntiva: precisione, gravità e concordanza degli indizi sono valutazioni di fatto del giudice di merito.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Usato come parametro per le censure di nullità del procedimento e della motivazione apparente.
Il vizio è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi o alla supposizione dell'esistenza/inesistenza di fatti decisivi, non alla mera critica delle prove.
La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione senza essere apparente, perplessa o contraddittoria.
Nei giudizi di opposizione allo stato passivo si applica la regola generale della soccombenza, con diritto al rimborso spese per l'opponente vittorioso.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma il punto viene risolto in base alla soccombenza e al diritto al rimborso.
Richiamato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, non accolto nei termini prospettati.
Richiamato in tema di liquidazione delle spese professionali.
Richiamato per distinguere l'errore di percezione del dato probatorio, eventualmente rilevante in revocazione, dal sindacato di legittimità.
Richiamato con riguardo al deposito dei documenti nel procedimento di insinuazione al passivo.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato per la determinazione dei compensi e delle spese di lite.
Usato per la quantificazione delle spese di lite nel grado di merito.
art. 8 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali della UE
Richiamato, insieme all'art. 2 Cost., come base della tutela dei diritti immateriali della personalità anche per gli enti collettivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti e la scelta delle prove attendibili spettano al giudice di merito.
- La mancata contestazione dei fatti allegati non impone al giudice una conformazione automatica alle allegazioni della parte, potendo egli comunque rilevare l'inesistenza della circostanza dagli atti e dalle prove acquisite.
- Il danno patrimoniale da lucro cessante richiede la prova, almeno indiziaria, dell'utilità economica concretamente perduta; la liquidazione equitativa riguarda solo la misura del danno già dimostrato nell'an.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non costituisce una deroga all'onere di provare l'esistenza del danno, ma solo uno strumento per determinarne il quantum quando la misura sia difficile da provare.
- Il danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione commerciale di una società è risarcibile, ma non si presume in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, mediante fatti concreti che ne consentano l'accertamento.
- Ai fini del danno all'immagine di un ente collettivo, l'eventuale ricorso a indicatori patrimoniali come i bilanci è irrilevante se non è spiegato in che modo essi dimostrino il pregiudizio immateriale dedotto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, se l'opponente risulta vittorioso ha diritto al rimborso delle spese di lite secondo la regola generale di soccombenza, anche quando la vittoria derivi da documenti prodotti per la prima volta in opposizione.
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