Cassazione Civile, Ordinanza n. 20865/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per crediti derivanti da due mutui fondiari, uno dei quali assistito da ipoteca concessa da un terzo datore. Il giudice delegato aveva ridotto l'importo e ammesso il credito in chirografo; il Tribunale, in sede di opposizione della banca, aveva invece ammesso il credito nella misura richiesta e con il privilegio ipotecario, ritenendo che il mutuo avesse comportato l'effettiva consegna della somma, che l'ipoteca fosse stata concessa contestualmente al mutuo, che il patrimonio del socio fosse capiente e che mancasse la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori. Il fallimento ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo contestava la qualificazione come atto oneroso, anziché gratuito, della concessione dell'ipoteca nell'ambito dell'operazione di mutuo fondiario, deducendo violazione degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. e vizio motivazionale; con il secondo censurava la valutazione dell'eventus damni, sostenendo che l'entità dei debiti del socio superasse il suo patrimonio; con il terzo sosteneva che il sorgere del credito, ai fini della revocatoria, dovesse essere collocato nella trasformazione societaria e non nella concessione dell'ipoteca, invocando anche l'art. 2500-sexies c.c. e lamentando che il tribunale non avesse considerato la perdita del capitale e l'aumento dei debiti sociali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della fattispecie concreta, attività riservata al giudice di merito. In particolare, ha affermato che la qualificazione dell'atto come oneroso dipendeva dalla contestualità tra garanzia e credito e che, una volta accertata tale contestualità almeno in parte, l'onerosità doveva ritenersi conseguente. Ha poi osservato che anche la valutazione sulla capienza del patrimonio del socio e sulla sussistenza degli indizi di consilium fraudis e partecipatio era apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione nei termini proposti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 66 l.f.
richiamato come base della revocatoria fallimentare, ma non ritenuto violato poiché le doglianze attenevano alla ricostruzione dei fatti e non all'erronea interpretazione della norma.
invocato per la presunta errata interpretazione del contratto, ma la Corte ha escluso che la questione riguardasse davvero l'interpretazione contrattuale.
invocato insieme agli altri criteri ermeneutici, ma ritenuto inconferente rispetto alla reale censura svolta.
invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione del fatto.
richiamato per la revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare; la Corte ha ribadito che l'onerosità dell'atto dipende dalla contestualità tra prestazione di garanzia e credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; non consente di contestare la ricostruzione della fattispecie concreta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame presuppone un fatto storico, decisivo e discusso; non può essere usato per sollecitare una rilettura delle prove.
invocato nel terzo motivo, ma non ha condotto a un diverso esito poiché le censure erano di merito.
richiamato in relazione alle presunzioni, senza che la Corte vi riconoscesse un errore di diritto autonomamente scrutinabile.
richiamato in relazione alle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la critica mirasse solo alla rivalutazione fattuale.
invocato per sostenere che la trasformazione societaria avesse rilievo nel momento di insorgenza del credito, ma la Corte lo ha considerato elemento di fatto utilizzato dal giudice di merito come indizio del consilium fraudis.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo del contributo unificato in caso di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se contesta l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece mira a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove, è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti e decisivo; non può essere utilizzato per proporre una rivalutazione del compendio probatorio.
- In tema di revocatoria, l'onerosità della concessione di garanzia non dipende dalla qualificazione formale del contratto nel suo complesso, ma dalla contestualità tra la prestazione di garanzia e il credito garantito: quando la garanzia è rilasciata contestualmente al sorgere del credito, l'atto può essere considerato oneroso.
- La valutazione della sussistenza dell'eventus damni e degli indizi del consilium fraudis appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
- Le circostanze relative a trasformazioni societarie e perdite di capitale possono assumere rilievo indiziario nella revocatoria, ma la loro valorizzazione concreta resta affidata al giudice di merito.
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