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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20868/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a un'azienda sanitaria locale il pagamento di somme dovute a titolo di crediti originati da prestazioni sanitarie e di riabilitazione. I crediti erano stati ceduti a una società cessionaria. Il punto centrale è l'opponibilità della cessione alla debitrice pubblica, in presenza di una clausola contrattuale che subordinava la cessione all'accettazione della Regione Abruzzo ai sensi degli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923. La ricorrente sostiene che la cessione fosse comunque opponibile, che l'accettazione potesse desumersi da fatti concludenti, in particolare dai pagamenti in acconto eseguiti dopo la notifica delle cessioni, che la questione non fosse nuova o fosse comunque mera difesa, che l'art. 70 r.d. n. 2440/1923 non fosse applicabile al rapporto sanitario o non potesse essere richiamato per via contrattuale, che la clausola non integrasse un divieto di alienazione ma una condizione, e che, in subordine, la clausola fosse nulla o inefficace per difetto di sottoscrizione specifica e per asserita natura vessatoria o meramente potestativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso e ha confermato il rigetto dell'opposizione già disposto nei gradi di merito. Ha valorizzato il fatto che la corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ratio: da un lato l'inammissibilità di alcune questioni perché nuove; dall'altro la sostanza della clausola contrattuale che subordinava la cessione all'accettazione della Regione, parte della convenzione. La ricorrente non ha efficacemente censurato entrambe le rationes decidendi né ha indicato correttamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 69 r.d. n. 2440/1923

    Richiamato insieme all'art. 70 quale base normativa evocata per la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, ma la Corte evidenzia che la sua applicabilità concreta dipendeva qui dal richiamo contrattuale contenuto nella convenzione.

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    La Corte d'appello ha ritenuto la norma rilevante solo perché espressamente recepita nel contratto; la Cassazione ha comunque osservato che le censure non colpivano tale ratio e che il motivo si limitava a riproporre tesi già respinte.

  • art. 1260 c.c.

    Evocato dalla ricorrente come disciplina generale della cessione del credito, contrapposta alla disciplina speciale o convenzionale; la Corte non accoglie la critica perché la clausola contrattuale introduceva una regola pattizia specifica.

  • art. 1362 c.c.

    Per denunciare l'erronea interpretazione del contratto non basta richiamare astrattamente i canoni ermeneutici; occorre indicare puntualmente quale canone sia stato violato e in che modo.

  • art. 1379 c.c.

    La Corte esclude la sua applicazione, ritenendo che nel caso non vi fosse un divieto assoluto di alienare, bensì una condizione alla cedibilità del credito.

  • art. 1355 c.c.

    La ricorrente invoca la nullità della clausola come condizione meramente potestativa; la Corte non accoglie la censura perché la clausola era giustificata dalla struttura del rapporto e dalla esigenza di tutela dei mezzi finanziari dell'obbligato.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifica sottoscrizione della clausola; la Corte ritiene infondata la censura, valorizzando la trattativa pubblica e la natura non imposta della convenzione.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la nullità della clausola, ma il motivo è respinto perché la clausola viene ritenuta frutto di pattuizione e non affetta dai vizi dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente lo richiama per riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura non coglie la ratio della decisione, fondata principalmente sulla clausola contrattuale e sulla novità delle questioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove; la Corte esclude i denunciati vizi perché il ricorso non attacca in modo utile le rationes decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato come violazione nella valutazione del materiale probatorio; la Corte ritiene la censura non decisiva e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per lamentare motivazione apparente o illogica; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza di merito chiara ed esauriente.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle allegazioni e alle contestazioni della parte convenuta; la Corte non lo ritiene idoneo a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Evocato sulla fase di trattazione e sulle allegazioni; la Corte considera le doglianze inidonee a colpire la ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto nuove alcune questioni in appello; la Cassazione osserva che, anche a voler qualificare talune deduzioni come mere difese, il ricorso non censura efficacemente l'ulteriore ratio della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale indicata per vizi della sentenza e del procedimento, ma le censure sono ritenute in parte inammissibili e in parte infondate.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso, ove si limiti a una mera contrapposizione di tesi senza critica puntuale della sentenza, si risolve in un non motivo inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla libera circolazione dei crediti, ma non accolto.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che lo schema convenzionale fosse predisposto unilateralmente; la censura viene respinta alla luce della ritenuta trattativa pubblica.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che contesti l'interpretazione di una clausola contrattuale non è sufficiente invocare in modo generico gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo la sentenza se ne sia discostata.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare l'esito, il ricorso è inammissibile o comunque non può essere accolto se non censura efficacemente tutte le rationes.
  • La deduzione di una questione come mera difesa o come eccezione rileva ai fini dell'art. 345 c.p.c., ma resta decisivo verificare se la sentenza impugnata sia fondata anche su un'ulteriore autonoma ragione non adeguatamente aggredita in cassazione.
  • La cessione di crediti verso una pubblica amministrazione può essere subordinata, per volontà delle parti, a condizioni ulteriori rispetto alla disciplina generale, e la clausola pattizia va interpretata secondo il suo tenore e la struttura del rapporto concreto.
  • Una clausola che subordini la cedibilità del credito a una condizione non coincide automaticamente con un divieto assoluto di alienazione ai sensi dell'art. 1379 c.c.; la qualificazione dipende dal contenuto effettivo dell'accordo.
  • Per sostenere la nullità di una clausola come meramente potestativa o vessatoria occorre confrontarsi con la concreta struttura negoziale e con gli elementi che dimostrino l'imposizione unilaterale della pattuizione; la mera allegazione astratta non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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