Cassazione Civile, Ordinanza n. 20872/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per IVA in relazione agli anni d’imposta 2007-2010 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, in relazione a detrazioni d’imposta ritenute irregolari dall’Ufficio. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti della contribuente; la CTR del Piemonte aveva poi accolto parzialmente l’appello, ritenendo che, per le associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano impianti con capienza massima di 3000 posti, la pubblicità debba essere considerata occasionale rispetto all’evento sportivo e che l’IVA detraibile fosse dunque pari al 50% di quella indicata in fattura, rideterminando in tal senso le imposte e incidendo anche sulle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 113 c.p.c. per aver la CTR rideterminato le imposte secondo equità fuori dei casi consentiti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (3) violazione dell’art. 1, comma 470, l. 311/2004, sostenendo che la CTR abbia applicato una disposizione relativa all’imposta sulla pubblicità e non all’IVA, peraltro superata da interpretazione autentica; (4) e (5) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato anche le sanzioni o la parte degli avvisi che rinviava a successivi atti sanzionatori, nonostante tali atti non fossero stati impugnati dalla contribuente. Tuttavia la Cassazione ha rilevato in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica: dagli atti risultava la spedizione a mezzo posta del ricorso, ma non erano stati allegati né risultavano depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, necessari per perfezionare la notifica ai fini della verifica della tempestività e della ritualità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché la notifica a mezzo posta non era perfezionata in mancanza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Ha richiamato il principio secondo cui la notifica ex art. 149 c.p.c. si perfeziona per il notificante solo con la ricezione del plico, attestata dall’avviso di ricevimento da allegare all’originale del ricorso; la sua mancanza comporta inesistenza della notificazione e conseguente inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non sono state liquidate spese, perché non si è instaurato rapporto processuale nei confronti dell’associazione intimata.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per censurare la decisione assunta secondo equità fuori dei casi consentiti dalla legge; la Corte non esamina nel merito il motivo perché il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi della notificazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente/illogica; la Corte non entra nel merito del motivo a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato in relazione al requisito di motivazione della sentenza tributaria; la Corte non lo esamina nel merito.
art. 1, comma 470, della l. n. 311 del 2004
Richiamato dalla CTR per ritenere applicabile il criterio del 50% dell’IVA detraibile in presenza di associazioni sportive dilettantistiche con impianti di capienza massima di 3000 posti; l’Agenzia contesta tale applicazione in cassazione, ma la questione resta assorbita.
Invocato per dedurre ultrapetizione in relazione alla pronuncia sulle sanzioni o sulla parte degli avvisi che rinviava a successivi atti sanzionatori; motivo non esaminato nel merito.
La Corte afferma che la notificazione a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegare all’originale del ricorso.
La Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notificazione quando manchi l’avviso di ricevimento e la notificazione sia inesistente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di violazione di legge relativo all’art. 1, comma 470, l. 311/2004.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e per ultrapetizione.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta non si perfeziona con la sola spedizione, ma richiede anche la prova della ricezione del plico mediante avviso di ricevimento.
- L’avviso di ricevimento della raccomandata deve essere allegato all’originale del ricorso; la sua mancanza comporta l’inesistenza della notificazione e l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è inammissibile per vizio originario della notificazione, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata.
- In presenza di notificazione inesistente del ricorso per cassazione, non opera la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
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