Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una banca avverso il rigetto della propria domanda di ammissione. Il tribunale aveva ritenuto revocabile, ai sensi dell'art. 67 l.fall., il pegno costituito dalla società poi fallita a garanzia di un fido concesso dalla banca, reputando che al momento della costituzione del pegno la banca conoscesse lo stato di insolvenza della debitrice sulla base di indici desumibili dalla situazione patrimoniale e debitoria della società. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. ed erronea valutazione/interpretazione delle prove documentali. In sostanza ha sostenuto che il tribunale avrebbe attribuito alla relazione al bilancio al 31/12/2016 e ad altri dati elementi che non vi erano contenuti, avrebbe utilizzato dati elaborati dalla curatela e non conosciuti dalla banca al momento del pegno, avrebbe ignorato il miglioramento dei dati patrimoniali risultante dal bilancio e avrebbe trascurato che il mancato ingresso di un investitore nel capitale non era prevedibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente evocando una violazione di legge e il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi confermato l'impostazione del tribunale: la valutazione della scientia decoctionis ai fini della revocatoria fallimentare può essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti; la qualità di banca non basta da sola, ma rileva insieme ai concreti elementi conoscibili della crisi; l'apprezzamento circa la sufficienza degli indizi e la scelta delle prove è insindacabile in cassazione se la motivazione non è mancante, apparente o contraddittoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocatoria fallimentare del pegno è legittima se il creditore conosceva effettivamente lo stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.
L'atto revocato non può essere riconosciuto come titolo idoneo all'ammissione al passivo.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se è apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
I fatti e gli atti rilevanti devono essere specificamente indicati nel ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti nei modi prescritti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato aggiuntivo richiamato dal comma 1-quater.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore deve essere effettiva e può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La mera qualità di banca non integra automaticamente la prova della scientia decoctionis, ma rileva come elemento valutativo unitamente alle concrete informazioni disponibili e alla professionalità dell'operatore.
- La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: non è deducibile la sola contestazione della valutazione delle prove o della loro preferenza rispetto ad altre.
- L'omesso esame di elementi istruttori non configura di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- L'apprezzamento circa la scelta degli indizi e il ragionamento presuntivo che ne deriva appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti della motivazione inesistente, apparente o logicamente incongrua.
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